Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/12/1966 |
Numero: | 1177 |
Sommario |
Art. 1. Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modifiche di [...] |
Art. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 1967, all'importazione dei prodotti indicati nell'annessa tabella D, firmata dal Ministro per le finanze, è dovuta una [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.30412 - D.P.R. 16 dicembre 1966, n. 1177.
Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali, nonché alle tasse di compensazione dovute all'importazione di alcuni prodotti
(G.U. 9 gennaio 1967, n. 6 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 della
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con
Vista la
Vista la
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della
Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:
Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 1967, all'importazione dei prodotti indicati nell'annessa tabella D, firmata dal Ministro per le finanze, è dovuta una tassa di compensazione nelle misure indicate per ciascuna provenienza nella tabella stessa.
Per le provenienze dagli Stati membri della Comunità economica europea tale tassa sarà riscossa soltanto nel caso in cui i predetti Stati non applichino alla esportazione dei medesimi prodotti una tassa di compensazione nelle misure rispettivamente indicate nella suddetta tabella D.
Qualora gli Stati di cui al comma precedente applichino all'esportazione una tassa in misura inferiore a quella indicata nella predetta tabella, l'importo della tassa di compensazione all'importazione sarà commisurato alla differenza tra la misura indicata nella tabella stessa e quella riscossa da detti Stati.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATI
(Omissis)