§ 98.1.30412 - D.P.R. 16 dicembre 1966, n. 1177.
Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali, nonché alle tasse di compensazione dovute all'importazione di alcuni prodotti


Settore:Normativa nazionale
Data:16/12/1966
Numero:1177


Sommario
Art. 1.      Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modifiche di [...]
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 1967, all'importazione dei prodotti indicati nell'annessa tabella D, firmata dal Ministro per le finanze, è dovuta una [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.30412 - D.P.R. 16 dicembre 1966, n. 1177.

Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali, nonché alle tasse di compensazione dovute all'importazione di alcuni prodotti

(G.U. 9 gennaio 1967, n. 6 )

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

     Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

     Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

     Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

     Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modifiche di cui alle annesse tabelle A, B e C firmate dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 1967, all'importazione dei prodotti indicati nell'annessa tabella D, firmata dal Ministro per le finanze, è dovuta una tassa di compensazione nelle misure indicate per ciascuna provenienza nella tabella stessa.

     Per le provenienze dagli Stati membri della Comunità economica europea tale tassa sarà riscossa soltanto nel caso in cui i predetti Stati non applichino alla esportazione dei medesimi prodotti una tassa di compensazione nelle misure rispettivamente indicate nella suddetta tabella D.

     Qualora gli Stati di cui al comma precedente applichino all'esportazione una tassa in misura inferiore a quella indicata nella predetta tabella, l'importo della tassa di compensazione all'importazione sarà commisurato alla differenza tra la misura indicata nella tabella stessa e quella riscossa da detti Stati.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)