Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/07/1948 |
Numero: | 1137 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data 31 luglio 1948, i contributi per gli assegni familiari, di cui ai decreti legislativi del Capo [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 98.1.29413 - D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1137.
Modificazione dei contributi per gli assegni familiari.
(G.U. 7 settembre 1948, n. 208)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;
Visto il
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Visto l'art. 1, secondo comma, del
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Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, per la maggiorazione del 50% degli assegni familiari per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti;
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Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data 31 luglio 1948, i contributi per gli assegni familiari, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, e 17 dicembre 1947, n. 1586, sono modificati nella seguente misura:
15% per il settore dell'industria (tabella A-1);
11% per il settore dell'agricoltura limitatamente agli impiegati (tabella B);
10% per il settore del commercio (tabella C);
7,90% per il settore del credito (tabella D);
12,90% per il settore dell'assicurazione (tabella E);
8,50% per il settore dei servizi tributari appaltati (tabella F);
10% per il settore delle professioni e arti (tabella G);
9,40% per il settore delle aziende artigiane (tabella H).
Le aliquote predette sono comprensive dei contributi di caro-pane di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e 16 luglio 1947, n. 770.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".