Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 16/09/1947 |
Numero: | 1087 |
Sommario |
Art. 1. La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti dalla tabella E, di cui al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, è sostituita da quella [...] |
Art. 2. L'aumento degli assegni familiari, risultante dalla tabella allegata al presente decreto, sostituisce ad ogni effetto la indennità temporanea familiare, comunque [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale |
§ 77.1.13 - D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 1087 [1] .
Maggiorazione degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione.
(G.U. 18 ottobre 1947, n. 240)
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti dalla tabella E, di cui al
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1, secondo comma, del
L'aumento degli assegni familiari, risultante dalla tabella allegata al presente decreto, sostituisce ad ogni effetto la indennità temporanea familiare, comunque denominata, e le successive modificazioni e conseguenti maggiorazioni della stessa, previste dai particolari accordi di categoria, già corrisposte direttamente a proprio carico dalle aziende.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale .
Tabella E - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'assicurazione (Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione)
A) Assegni mensili (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26 fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938)
Aventi diritto |
Per ciascun figlio |
Per la moglie ed il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Funzionari, impiegati |
182 |
884 |
195 |
884 |
117 |
884 |
Operai, guardie notturne e personale di fatica |
130 |
884 |
130 |
884 |
78 |
884 |
B) Contributi - (A carico delle aziende)
Misura: 32% sulla retribuzione lorda.
[1] Ratificato dall'art. unico della