§ 77.1.13 - D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 1087 .
Maggiorazione degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:16/09/1947
Numero:1087


Sommario
Art. 1.      La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti dalla tabella E, di cui al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, è sostituita da quella [...]
Art. 2.      L'aumento degli assegni familiari, risultante dalla tabella allegata al presente decreto, sostituisce ad ogni effetto la indennità temporanea familiare, comunque [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale


§ 77.1.13 - D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 1087 [1] .

Maggiorazione degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione.

(G.U. 18 ottobre 1947, n. 240)

 

 

     Art. 1.

     La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti dalla tabella E, di cui al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, è sostituita da quella stabilita dalla tabella allegato E, vistata d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 dicembre 1946.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, ai fini della modifica delle tabelle degli assegni familiari e dei relativi contributi.

 

          Art. 2.

     L'aumento degli assegni familiari, risultante dalla tabella allegata al presente decreto, sostituisce ad ogni effetto la indennità temporanea familiare, comunque denominata, e le successive modificazioni e conseguenti maggiorazioni della stessa, previste dai particolari accordi di categoria, già corrisposte direttamente a proprio carico dalle aziende.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale .

 

     Tabella E - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'assicurazione (Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione)

     A) Assegni mensili (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26 fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938)

Aventi diritto

Per ciascun figlio

Per la moglie ed il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Funzionari, impiegati

182

884

195

884

117

884

Operai, guardie notturne e personale di fatica

130

884

130

884

78

884

     B) Contributi - (A carico delle aziende)

     Misura: 32% sulla retribuzione lorda.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.