Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 19/02/1948 |
Numero: | 225 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 30 settembre 1947, la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella F, [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 77.1.17 - D.P.R. 19 febbraio 1948, n. 225.
Adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi, nel settore dei servizi tributari appaltati
(G.U. 9 aprile 1948, n. 84)
A decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 30 settembre 1947, la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella F, allegata al
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella allegata F è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dai decreti legislativi 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
Tabella F - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per i servizi tributari appaltati - (Appaltatori di imposte di consumo, esattorie e ricevitorie di imposte dirette)
A) Assegni mensili
(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938)
AVENTI DIRITTO |
Per ciascun figlio |
Per la moglie ed il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Funzionari, impiegati e commessi |
299 |
442 |
312 |
442 |
182 |
442 |
Operai, guardie notturne e personale di fatica |
130 |
442 |
130 |
442 |
78 |
442 |