§ 98.1.28736 - D.L. 23 settembre 1994, n. 548 .
Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/09/1994
Numero:548


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività
Art. 2.  Funzioni dell'Ente
Art. 3.  Finanziamento delle attività
Art. 4.  Patrimonio dell'Ente
Art. 5.  Organi dell'Ente
Art. 6.  Il presidente
Art. 7.  Il consiglio
Art. 8.  L'amministratore
Art. 9.  Il comitato consultivo
Art. 10.  Il collegio dei revisori
Art. 11.  Ordinamento contabile
Art. 12.  Il personale
Art. 13.  Rappresentanza in giudizio
Art. 14.  Regolamenti di attuazione
Art. 15.  Norme transitorie
Art. 16.  Controlli comunitari
Art. 17.  Norme di copertura
Art. 18.  Interpretazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 98.1.28736 - D.L. 23 settembre 1994, n. 548 [1].

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

(G.U. 24 settembre 1994, n. 224)

 

     Art. 1. Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività

     1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

     2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

     3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'art. 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

     4. Il Ministro detta gli indirizzi programmatici, indica gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi.

     5. L'ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

 

          Art. 2. Funzioni dell'Ente

     1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione Europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente:

     a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, anche avvalendosi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni;

     c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione Europea. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle finanze operano di concerto nei casi in cui prodotti agroalimentari sono destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

     2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente:

     a) provvede alla gestione, nella fase d'istruzione, del finanziamento e del controllo, di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti;

     b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

     c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agro-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione Europea;

     d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonchè alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

     3. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonchè a società nelle quali può assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie.

 

          Art. 3. Finanziamento delle attività

     1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonchè dagli altri introiti previsti dalla legge.

 

          Art. 4. Patrimonio dell'Ente

     1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili.

     2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

 

          Art. 5. Organi dell'Ente

     1. Sono organi dell'Ente:

     a) il presidente;

     b) il consiglio;

     c) l'amministratore;

     d) il comitato consultivo;

     e) il collegio dei revisori.

     2. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dal presente decreto.

     3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroindustriale. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

     4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

 

          Art. 6. Il presidente

     1. Il presidente è il Ministro; presiede il consiglio ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare all'amministratore.

 

          Art. 7. Il consiglio

     1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro.

     2. Con regolamento di cui all'art. 14, comma 1, sono stabiliti:

     a) la durata, il numero dei componenti e la composizione del consiglio;

     b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità;

     c) i compiti e le attribuzioni del consiglio.

 

          Art. 8. L'amministratore

     1. L'amministratore è nominato dal presidente.

     2. Con regolamento di cui all'art. 14, comma 1, sono stabiliti:

     a) la durata dell'incarico;

     b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;

     c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;

     d) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal presidente;

     e) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.

 

          Art. 9. Il comitato consultivo

     1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal presidente, che può delegare a tale scopo l'amministratore.

     2. Con regolamento di cui all'art. 14, comma 1, sono stabiliti:

     a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;

     b) i compiti del comitato.

 

          Art. 10. Il collegio dei revisori

     1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:

     a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di presidente;

     b) due dal Ministro del tesoro;

     c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     d) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     2. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

     3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

     4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

     5. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

     6. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

     7. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

     8. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

 

          Art. 11. Ordinamento contabile

     1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

     2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

     3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

     4. In attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai princìpi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

     5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente.

     6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

     7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

     8. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

     9. Ai fini di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, restano ferme le norme sul segreto delle indagini preliminari e sul trattamento dei dati personali.

 

          Art. 12. Il personale

     1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle "Aziende e amministrazioni autonome dello Stato" di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.

     5. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304. Resta fermo quanto previsto dall'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale.

     6. Per assicurare l'efficiente attuazione delle finalità di cui all'art. 2, l'E.I.M.A. è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato di durata quinquennale, previa selezione per titoli e colloquio, secondo criteri e modalità stabilite dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, tre unità di personale particolarmente qualificato nel settore, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche vicarie del direttore generale.

 

          Art. 13. Rappresentanza in giudizio

     1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 14. Regolamenti di attuazione

     1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, è data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9.

 

          Art. 15. Norme transitorie

     1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 14, comma 1, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

     2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

     3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge n. 610 del 1982 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

     4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previsti dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonchè quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

 

          Art. 16. Controlli comunitari

     1. Per l'effettuazione dei controlli di propria competenza previsti dai regolamenti (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 e loro successive integrazioni e modificazioni, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a costituire, previa intesa con il Ministero del tesoro, una o più agenzie aventi forma di società per azioni, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla richiamata normativa comunitaria, prevedendo forme di coordinamento di strutture e funzioni tra tutti i soggetti addetti al controllo, ivi compresa l'Agecontrol S.p.a., per conseguire economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili. Il capitale sociale è sottoscritto, oltre che dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esclusivamente da soggetti pubblici; la pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

     2. Nell'esercizio dell'attività di controllo, alle agenzie di cui al comma 1 ed al loro personale, preposto a tali attività, si applicano le norme di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 5, in quanto applicabili, ed all'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

     3. Le agenzie di cui al comma 1 per la predisposizione e l'esecuzione delle verifiche tecnico-analitiche si avvalgono, mediante convenzione, dei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi o con questo convenzionati.

     4. Le agenzie di cui al comma 1 assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonchè delle imprese a queste collegate, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

     5. Il personale addetto ai controlli dovrà essere in possesso di idoneo diploma di laurea o del diploma di perito agrario.

     6. Per l'aggiornamento del personale selezionato il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali disporrà di corsi di riqualificazione, con esami finali, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

          Art. 17. Norme di copertura

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 16, determinato in lire 6.000 milioni per l'anno 1994, lire 24.000 milioni per l'anno 1995 e lire 30.000 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1994, a carico del bilancio dell'EIMA, che provvede mediante versamenti di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato al fine della riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad uno o più capitoli dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; quanto a lire 24.000 milioni per l'anno 1995 e a lire 30.000 milioni per l'anno 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 18. Interpretazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568

     1. Il giudizio di idoneità per il conseguimento della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, relativamente agli sperimentatori dipendenti di ruolo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, può essere indetto indipendentemente dell'emanazione dei regolamenti organici.

     2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneità svolto in attuazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

 

          Art. 19. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, L. 17 ottobre 1996, n. 531, sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneità svolto in attuazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, e che siano stati inquadrati nel profilo di primo ricercatore ai sensi dell'art. 18 del presente decreto.