Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/02/1994 |
Numero: | 129 |
Sommario |
Art. 1. Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria |
Art. 2. Obbligo di pubblicazione del bilancio |
Art. 3. Sanzioni |
Art. 4. Utilizzazione della Guardia di finanza |
Art. 5. Norma transitoria |
Art. 6. Norme abrogate |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 98.1.28576 - D.L. 23 febbraio 1994, n. 129 [1].
Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione.
(G.U. 26 febbraio 1994, n. 47)
Art. 1. Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, i dati contabili ed extra contabili, nonchè le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18 e 19 della
2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'art. 26 del
4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. Obbligo di pubblicazione del bilancio
1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.
2. I soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della
3. Il comma secondo dell'art. 12 della
"I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.".
Art. 3. Sanzioni
1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.
2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezione I e II, della
3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'art. 2621 del codice civile.
Art. 4. Utilizzazione della Guardia di finanza
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5. Norma transitoria
1. Le emittenti radiofoniche e televisive devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'art. 1. In caso di inadempimento di tale obbligo il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione e dispone la disattivazione degli impianti.
2. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 15 della
Art. 6. Norme abrogate
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 7 e 12, comma primo, della
b) l'art. 11 del
c) il
d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
f) l'art. 5, comma 3, del
g) l'art. 6-bis, comma 2, del
2. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 6,