§ 98.1.28558 - D.L. 2 febbraio 1994, n. 80 .
Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/02/1994
Numero:80


Sommario
Art. 1.  (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo)
Art. 2.  (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport)
Art. 3.  (Organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo)
Art. 4.  (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato)
Art. 5.  (Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
Art. 6.  (Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria)
Art. 7.  (Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi)
Art. 8.  (Condono previdenziale per le attività dello spettacolo)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28558 - D.L. 2 febbraio 1994, n. 80 [1].

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

(G.U. 2 febbraio 1994, n. 26)

 

     Art. 1. (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo)

     1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'Amministrazione centrale dal presente decreto.

     2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

     3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo:

     a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

     b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in night club;

     c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

     d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, di danza, corali, festival e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale.

     4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 1995 dei necessari mezzi finanziari.

     6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso dei medesimi alle regioni o a enti pubblici regionali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

     7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuove la costituzione del fondo nazionale per lo sviluppo turistico avente il fine di raccogliere risorse pubbliche e private destinate all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana. Il fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica.

 

          Art. 2. (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport)

     1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di due appositi Dipartimenti:

     a) cura delle relazioni internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo per la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni operanti a livello europeo e partecipazione alla realizzazione di accordi internazionali;

     b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

     c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

     d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

     e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

     f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

     g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

     h) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo unico per lo spettacolo.

     2. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, ed al decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

     3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

 

          Art. 3. (Organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo)

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'articolo 2.

     2. In attesa della costituzione del Ministero delle attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si procede a:

     a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

     b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

     3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:

     a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e sentito il consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato; la revisione in lingua originale del film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dal Presidente della giunta provinciale, secondo le previsioni di cui all'articolo 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

     b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità;

     c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici;

     d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i principi di cui alla lettera b); l'ENIT può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni.

 

          Art. 4. (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma 2 lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre Banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, nonché a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione.

 

          Art. 5. (Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

     1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 6, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e collocato nei ruoli aggiunti dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto all'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, anche accessorio, acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1993.

     5. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.

 

          Art. 6. (Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria)

     1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

     2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo che abbiano carattere o interesse regionale o locale, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

     3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

     4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

 

          Art. 7. (Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi)

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

     a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

     b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

     c) la disciplina recata dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, in materia di pubblica sicurezza;

     d) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

 

          Art. 8. (Condono previdenziale per le attività dello spettacolo)

     1. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 9. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 30 maggio 1995, n. 203,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.