Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/08/1993 |
Numero: | 273 |
Sommario |
Art. 1. Trasferimento di funzioni alle regioni in materia di turismo e di spettacolo |
Art. 2. Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport |
Art. 3. Organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo |
Art. 4. Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato |
Art. 5. Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Art. 6. Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 98.1.28426 - D.L. 4 agosto 1993, n. 273 [1].
Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
(G.U. 5 agosto 1993, n. 182)
Art. 1. Trasferimento di funzioni alle regioni in materia di turismo e di spettacolo
1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dal presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'art. 7 della
3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo:
a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;
b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in night club;
c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'art. 14 della
d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonchè per le attività di prosa, lirica, concertistica, di danza, corali, festival e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale.
4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17 della
6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso delle medesime, alle regioni, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
Art. 2. Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport
1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di uno o più dipartimenti o servizi:
a) cura delle relazioni internazionali, con particolare riguardo, per la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni operanti a livello europeo e partecipazione alla realizzazione di accordi internazionali;
b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia;
d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;
e) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;
f) controllo sugli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;
g) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo unico per lo spettacolo.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al
3. Nell'osservanza delle rispettive competenze, dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.
Art. 3. Organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'art. 17 della
a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
c) riordinare l'ENIT.
3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli altri organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle Commissioni di primo grado e di appello di cui alla
b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità;
c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità;
d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i princìpi di cui alle lettere b) e c); l'ENIT può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni; le sue sedi periferiche saranno di conseguenza soppresse.
Art. 4. Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato
1. Il Fondo istituito dall'art. 2, comma 4 della
Art. 5. Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 6, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e collocato in appositi ruoli aggiunti, separati da quelli della Presidenza stessa ed istituiti secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le procedure di mobilità di cui al
2. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'art. 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1993.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, si provvede, a decorrere dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'art. 3, comma 1, alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data di abrogazione della
Art. 6. Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria
1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi della presente legge, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, che abbiano carattere o interesse regionale o locale, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.
3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.
4. Gli oneri derivanti dalla presente legge restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,