§ 98.1.28426 - D.L. 4 agosto 1993, n. 273 .
Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.


Settore:Normativa nazionale
Data:04/08/1993
Numero:273


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di funzioni alle regioni in materia di turismo e di spettacolo
Art. 2.  Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport
Art. 3.  Organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo
Art. 4.  Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato
Art. 5.  Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Art. 6.  Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 98.1.28426 - D.L. 4 agosto 1993, n. 273 [1].

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

(G.U. 5 agosto 1993, n. 182)

 

     Art. 1. Trasferimento di funzioni alle regioni in materia di turismo e di spettacolo

     1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dal presente decreto.

     2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'art. 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

     3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo:

     a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

     b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in night club;

     c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

     d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonchè per le attività di prosa, lirica, concertistica, di danza, corali, festival e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale.

     4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     5. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 1994 dei necessari mezzi finanziari.

     6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso delle medesime, alle regioni, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

 

          Art. 2. Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport

     1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di uno o più dipartimenti o servizi:

     a) cura delle relazioni internazionali, con particolare riguardo, per la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni operanti a livello europeo e partecipazione alla realizzazione di accordi internazionali;

     b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

     c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia;

     d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

     e) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

     f) controllo sugli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

     g) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo unico per lo spettacolo.

     2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, nonchè quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di sport, ivi compresa la vigilanza sul CONI.

     3. Nell'osservanza delle rispettive competenze, dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

 

          Art. 3. Organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative staart. 2tali di cui all'.

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30,31e32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si procede a:

     a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

     b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

     c) riordinare l'ENIT.

     3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

     a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli altri organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle Commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che le esercita sentito il Consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato;

     b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità;

     c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità;

     d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i princìpi di cui alle lettere b) e c); l'ENIT può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni; le sue sedi periferiche saranno di conseguenza soppresse.

 

          Art. 4. Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato

     1. Il Fondo istituito dall'art. 2, comma 4 della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'art. 13, comma 2, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale società per azioni, o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

 

          Art. 5. Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

     1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 6, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e collocato in appositi ruoli aggiunti, separati da quelli della Presidenza stessa ed istituiti secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, anche accessorio, acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'art. 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1993.

     4. Con decreto del Ministro del tesoro, si provvede, a decorrere dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'art. 3, comma 1, alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data di abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 6. Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria

     1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi della presente legge, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

     2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, che abbiano carattere o interesse regionale o locale, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

     3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

     4. Gli oneri derivanti dalla presente legge restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 30 maggio 1995, n. 203,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.