§ 98.1.27940 - D.L. 1 aprile 1987, n. 127 .
Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/04/1987
Numero:127


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulle [...]
Art. 2.      1. Per far fronte alla copertura degli oneri connessi al trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo [...]
Art. 3.      1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziate lire 40 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia universitaria, ivi compresa [...]
Art. 4.      1. Per far fronte ai primi urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di [...]
Art. 5.      1. All'onere complessivo di lire 650 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 500 miliardi a carico dello stanziamento iscritto [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27940 - D.L. 1 aprile 1987, n. 127 [1].

Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università della regione.

(G.U. 3 aprile 1987, n. 78)

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulle spese dalla medesima sostenute nel 1986 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.

     2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

 

          Art. 2.

     1. Per far fronte alla copertura degli oneri connessi al trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 180 miliardi, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

          Art. 3.

     1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziate lire 40 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

     2. Per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, viene stanziata la somma complessiva di lire 40 miliardi.

     3. Le predette somme sono utilizzate dalle citate Università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

 

          Art. 4.

     1. Per far fronte ai primi urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di adeguamento antisismico degli edifici e delle infrastrutture site nelle zone ad alto rischio sismico nella stessa regione, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi che affluisce sul fondo per la protezione civile, istituito con l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

     2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

          Art. 5.

     1. All'onere complessivo di lire 650 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 500 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria", e, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 3 ottobre 1987, n. 400, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.