§ 98.1.27876 - D.L. 26 aprile 1986, n. 123 .
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno


Settore:Normativa nazionale
Data:26/04/1986
Numero:123


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi [...]
Art. 2.      1. Lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive [...]
Art. 3.      1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che
Art. 4.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 20 febbraio 1986, n. 34
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27876 - D.L. 26 aprile 1986, n. 123 [1].

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

(G.U. 28 aprile 1986, n. 97)

 

     Art. 1.

     1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del D.L. 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

     a) per il personale maschile: 1,60 punti;

     b) per il personale femminile: 4,00 punti;

     c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'art. 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'art. 1, comma terzo, del D.L. 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

     d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

     2. La riduzione contributiva di cui all'art. 1, comma primo, lettera b), del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 8,45 punti.

     3. La riduzione contributiva di cui all'art. 4, comma ventiseiesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

     4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 3480 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".

     5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'art. 4, diciannovesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché a favore delle imprese di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, si applicano nelle seguenti misure:

     a) per il personale maschile: 2,28 punti;

     b) per il personale femminile: 6,30 punti.

     Al relativo onere, pari a lire 460 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.

     6. Gli sgravi di cui ai commi primo, secondo e quinto si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 luglio 1986.

 

          Art. 2.

     1. Lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 luglio 1986.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 2.205 miliardi per l'anno 1988 e in lire 900 miliardi per il periodo 1989-97, si provvede a carico delle assegnazioni recate dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

 

          Art. 3.

     1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che:

     a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

     b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

     c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

     2. I benefici di cui al primo comma non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma.

     3. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986, ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° maggio 1986.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 20 febbraio 1986, n. 34.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, L. 31 luglio 1986, n. 440, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.