Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/11/1984 |
Numero: | 771 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali prorogate, [...] |
Art. 2. La proroga non opera qualora risulti che a carico dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali sussistano procedimenti [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 98.1.27750 - D.L. 15 novembre 1984, n. 771 [1].
Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali.
(G.U. 15 novembre 1984, n. 315)
1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali prorogate, conferite o trasferite a norma del
2. Le disposizioni stabilite dal decreto-legge richiamato nel precedente comma 1 si applicano per l'ulteriore anno di proroga, intendendosi posticipato di un anno il riferimento agli anni 1983 e 1984. Per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del
3. Il secondo comma dell'art. 35 del
(omissis).
4. Fino al 31 dicembre 1985 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con
La proroga non opera qualora risulti che a carico dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali sussistano procedimenti o provvedimenti di cui alla
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della