§ 98.1.27750 - D.L. 15 novembre 1984, n. 771 .
Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/11/1984
Numero:771


Sommario
Art. 1.      1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali prorogate, [...]
Art. 2.      La proroga non opera qualora risulti che a carico dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali sussistano procedimenti [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 98.1.27750 - D.L. 15 novembre 1984, n. 771 [1].

Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali.

(G.U. 15 novembre 1984, n. 315)

 

     Art. 1.

     1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali prorogate, conferite o trasferite a norma del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, sono ulteriormente prorogate, alle medesime condizioni, fino al 31 dicembre 1985. Fino a tale data è altresì prorogata la convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 10 maggio 1975.

     2. Le disposizioni stabilite dal decreto-legge richiamato nel precedente comma 1 si applicano per l'ulteriore anno di proroga, intendendosi posticipato di un anno il riferimento agli anni 1983 e 1984. Per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; rimane fermo il termine del 30 settembre 1983 indicato nel comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. Il termine per la notifica, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto e all'intendente di finanza dell'atto di rinuncia alla proroga della gestione e quello per il conferimento d'ufficio delle esattorie e delle ricevitorie per le quali il titolare non si avvale della proroga, sono fissati, rispettivamente, al 20 novembre 1984 e al 10 dicembre 1984.

     3. Il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, nel testo sostituito dal comma 4 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 568 del 1983, è così modificato:

     (omissis).

     4. Fino al 31 dicembre 1985 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: "Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia".

 

          Art. 2.

     La proroga non opera qualora risulti che a carico dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali sussistano procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tal fine le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1984, la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti. Alle gestioni esattoriali i cui titolari sono dichiarati decaduti si applicano le vigenti disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 21 dicembre 1984, n. 867, conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto e restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle relative disposizioni.