| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 15/02/1984 | 
| Numero: | 10 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività [...] | 
| Art. 2. 1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 [...] | 
| Art. 3. Per l'anno 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa [...] | 
| Art. 4. Il termine di cui all'art. 32, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per la revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è [...] | 
| Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] | 
§ 98.1.27719 - D.L. 15 febbraio 1984, n. 10 [1].
Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.
(G.U. 16 febbraio 1984, n. 47)
     Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al 
     1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al 
2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.
     Per l'anno 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'art. 3 del 
     Il termine di cui all'art. 32, primo comma, della 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella per la determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere in aggiunta agli assegni familiari ed alle quote di aggiunta di famiglia per i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.
| 
						 Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF  | 
					
						 1 figlio  | 
					
						 2 figli  | 
					
						 3 figli  | 
					
						 4 figli ed oltre  | 
				
| 
						 
  | 
					
						 importo mensile  | 
					
						 importo mensile  | 
					
						 importo mensile  | 
					
						 importo mensile  | 
				
| 
						 Fino a 9.000.000  | 
					
						 45.000  | 
					
						 90.000  | 
					
						 135.000  | 
					
						 180.000  | 
				
| 
						 Da 9.000.001 a 10.000.000  | 
					
						 39.000  | 
					
						 82.000  | 
					
						 127.000  | 
					
						 171.000  | 
				
| 
						 Da 10.000.001 a 11.000.000  | 
					
						 33.000  | 
					
						 74.000  | 
					
						 119.000  | 
					
						 162.000  | 
				
| 
						 Da 11.000.001 a 12.000.000  | 
					
						 27.000  | 
					
						 66.000  | 
					
						 111.000  | 
					
						 153.000  | 
				
| 
						 Da 12.000.001 a 13.000.000  | 
					
						 21.000  | 
					
						 58.000  | 
					
						 103.000  | 
					
						 144.000  | 
				
| 
						 Da 13.000.001 a 14.000.000  | 
					
						 15.000  | 
					
						 50.000  | 
					
						 95.000  | 
					
						 135.000  | 
				
| 
						 Da 14.000.001 a 15.000.000  | 
					
						 
  | 
					
						 42.000  | 
					
						 87.000  | 
					
						 126.000  | 
				
| 
						 Da 15.000.001 a 16.500.000  | 
					
						 
  | 
					
						 34.000  | 
					
						 79.000  | 
					
						 117.000  | 
				
| 
						 Da 16.500.001 a 18.000.000  | 
					
						 
  | 
					
						 26.000  | 
					
						 71.000  | 
					
						 108.000  | 
				
| 
						 Da 18.000.001 a 19.500.000  | 
					
						 
  | 
					
						 20.000  | 
					
						 55.000  | 
					
						 99.000  | 
				
| 
						 Da 19.500.001 a 21.000.000  | 
					
						 
  | 
					
						 15.000  | 
					
						 39.000  | 
					
						 90.000  | 
				
| 
						 Da 21.000.001 a 22.500.000  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
					
						 23.000  | 
					
						 81.000  | 
				
| 
						 Da 22.500.001 a 24.000.000  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
					
						 15.000  | 
					
						 72.000  | 
				
L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.
[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della