Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 30/03/1968 |
Numero: | 626 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. Il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione [...] |
Art. 3. Il Comitato di Ministri di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1960, n. 933, è soppresso e le attribuzioni ad esso demandate dal primo comma dello stesso articolo sono [...] |
§ 80.9.223 - D.P.R. 30 marzo 1968, n. 626. [1]
Riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria.
(G.U. 18 maggio 1968, n. 126)
Il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso C.I.P. esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti.
Il Comitato di Ministri di cui all'art. 3 della
La determinazione degli emolumenti di cui al secondo comma dell'art. 3 della
Per le nomine previste dall'art. 6, comma secondo, della
Per la nomina prevista dall'art. 7, comma primo, della stessa
[1] Abrogato dall'art. 1 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del