§ 80.9.223 - D.P.R. 30 marzo 1968, n. 626.
Riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/03/1968
Numero:626


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione [...]
Art. 3.      Il Comitato di Ministri di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1960, n. 933, è soppresso e le attribuzioni ad esso demandate dal primo comma dello stesso articolo sono [...]


§ 80.9.223 - D.P.R. 30 marzo 1968, n. 626. [1]

Riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria.

(G.U. 18 maggio 1968, n. 126)

 

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     Il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso C.I.P. esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 3.

     Il Comitato di Ministri di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1960, n. 933, è soppresso e le attribuzioni ad esso demandate dal primo comma dello stesso articolo sono trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica nella composizione prevista dall'art. 18 secondo comma della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

     La determinazione degli emolumenti di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 11 agosto 1960, n. 933 è demandata al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Per le nomine previste dall'art. 6, comma secondo, della legge 11 agosto 1960, n. 933, in luogo del soppresso Comitato di Ministri, sono sentiti i Ministri che facevano parte del comitato medesimo ed il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

     Per la nomina prevista dall'art. 7, comma primo, della stessa legge 11 agosto 1960, n. 933, in luogo del soppresso Comitato di Ministri, sono sentiti i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione e il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 5 dicembre 1991, n. 386.