| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione | 
| Capitolo: | 80.9 governo e ministeri | 
| Data: | 30/03/1968 | 
| Numero: | 626 | 
| Sommario | 
| Art. 1. [2] | 
| Art. 2. Il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione [...] | 
| Art. 3. Il Comitato di Ministri di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1960, n. 933, è soppresso e le attribuzioni ad esso demandate dal primo comma dello stesso articolo sono [...] | 
§ 80.9.223 - D.P.R. 30 marzo 1968, n. 626. [1]
Riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria.
(G.U. 18 maggio 1968, n. 126)
Il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso C.I.P. esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti.
     Il Comitato di Ministri di cui all'art. 3 della 
     La determinazione degli emolumenti di cui al secondo comma dell'art. 3 della 
     Per le nomine previste dall'art. 6, comma secondo, della 
     Per la nomina prevista dall'art. 7, comma primo, della stessa 
[1] Abrogato dall'art. 1 del 
[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 del