Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/06/1984 |
Numero: | 219 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza, è convertito in legge con le [...] |
§ 98.1.25941 - Legge 12 giugno 1984, n. 219.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.
(G.U. 14 giugno 1984, n. 163)
Il
All'art. 1:
le parole "dei prezzi e delle tariffe amministrati" e "di prezzi e di tariffe amministrati" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "delle tariffe e dei prezzi amministrati" e "di tariffe e di prezzi amministrati";
sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. Il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della Giunta, ai sensi dell'art. 3 del
1-ter. Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove nei novanta giorni successivi non sia intervenuto annullamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi.
1-quater. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle loro competenze in materia di prezzi e tariffe, si uniformano alle disposizioni di cui al comma primo.
1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è costituito un apposito fondo di lire 400 miliardi al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome dello Stato e degli enti di cui all'art. 25 della
1-sexies. Alla ripartizione del fondo di cui al comma precedente provvede il Ministro del tesoro con propri decreti per quanto riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello Stato, mentre per gli enti di cui all'art. 25 della
1-septies. All'onere derivante dalla costituzione del fondo di cui al comma 1-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
1-octies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'art. 4 è soppresso.
La tabella è sostituita da quella allegata.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del
Tabella per la determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere in aggiunta agli assegni familiari ed alle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.
Reddito familiare annuale |
1 figlio |
2 figli |
3 figli |
4 figli ed oltre |
||
assoggettabile |
Importo |
Importo |
Importo |
Importo |
||
all'IRPEF |
mensile |
mensile |
mensile |
mensile |
||
Fino a 9.200.000 |
|
|
45.000 |
90.000 |
135.000 |
180.000 |
Da 9.200.001 |
a |
10.350.000 |
39.000 |
82.000 |
127.000 |
171.000 |
Da 10.350.001 |
a |
11.500.000 |
33.000 |
74.000 |
119.000 |
162.000 |
Da 11.500.001 |
a |
12.700.000 |
27.000 |
66.000 |
111.000 |
153.000 |
Da 12.700.001 |
a |
13.800.000 |
21.000 |
58.000 |
103.000 |
144.000 |
Da 13.800.001 |
a |
14.900.000 |
15.000 |
50.000 |
95.000 |
135.000 |
Da 14.900.001 |
a |
16.100.000 |
_ |
42.000 |
87.000 |
126.000 |
Da 16.100.001 |
a |
17.250.000 |
_ |
34.000 |
79.000 |
117.000 |
Da 17.250.001 |
a |
18.400.000 |
_ |
26.000 |
71.000 |
108.000 |
Da 18.400.001 |
a |
19.500.000 |
_ |
20.000 |
55.000 |
99.000 |
Da 19.500.001 |
a |
20.700.000 |
_ |
15.000 |
39.000 |
90.000 |
Da 20.700.001 |
a |
21.800.000 |
_ |
_ |
23.000 |
81.000 |
Da 21.800.001 |
a |
23.000.000 |
_ |
_ |
15.000 |
72.000 |
Da 23.000.001 |
a |
24.000.000 |
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_ |
_ |
54.000 |
L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.