§ 98.1.25941 - Legge 12 giugno 1984, n. 219.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/06/1984
Numero:219


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.25941 - Legge 12 giugno 1984, n. 219.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

(G.U. 14 giugno 1984, n. 163)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     le parole "dei prezzi e delle tariffe amministrati" e "di prezzi e di tariffe amministrati" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "delle tariffe e dei prezzi amministrati" e "di tariffe e di prezzi amministrati";

     sono aggiunti i seguenti commi:

     "1-bis. Il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della Giunta, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, può sospendere, in via di urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui al comma precedente.

     1-ter. Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove nei novanta giorni successivi non sia intervenuto annullamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi.

     1-quater. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle loro competenze in materia di prezzi e tariffe, si uniformano alle disposizioni di cui al comma primo.

     1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è costituito un apposito fondo di lire 400 miliardi al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome dello Stato e degli enti di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle minori entrate eventuali, non compensate da economie di spesa, che si dovessero accertare in conseguenza del contenimento dei prezzi e delle tariffe, in applicazione di quanto disposto dal comma primo del presente articolo. Tali minori entrate devono risultare da apposita certificazione dell'azienda o ente, convalidata dall'organo di riscontro interno.

     1-sexies. Alla ripartizione del fondo di cui al comma precedente provvede il Ministro del tesoro con propri decreti per quanto riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello Stato, mentre per gli enti di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede con appositi provvedimenti legislativi.

     1-septies. All'onere derivante dalla costituzione del fondo di cui al comma 1-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

     1-octies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     L'art. 4 è soppresso.

     La tabella è sostituita da quella allegata.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10.

 

 

     Tabella per la determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere in aggiunta agli assegni familiari ed alle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.

 

Reddito familiare annuale

1 figlio

2 figli

3 figli

4 figli ed oltre

assoggettabile

Importo

Importo

Importo

Importo

all'IRPEF

mensile

mensile

mensile

mensile

Fino a 9.200.000

 

 

45.000

90.000

135.000

180.000

Da 9.200.001

a

10.350.000

39.000

82.000

127.000

171.000

Da 10.350.001

a

11.500.000

33.000

74.000

119.000

162.000

Da 11.500.001

a

12.700.000

27.000

66.000

111.000

153.000

Da 12.700.001

a

13.800.000

21.000

58.000

103.000

144.000

Da 13.800.001

a

14.900.000

15.000

50.000

95.000

135.000

Da 14.900.001

a

16.100.000

_

42.000

87.000

126.000

Da 16.100.001

a

17.250.000

_

34.000

79.000

117.000

Da 17.250.001

a

18.400.000

_

26.000

71.000

108.000

Da 18.400.001

a

19.500.000

_

20.000

55.000

99.000

Da 19.500.001

a

20.700.000

_

15.000

39.000

90.000

Da 20.700.001

a

21.800.000

_

_

23.000

81.000

Da 21.800.001

a

23.000.000

_

_

15.000

72.000

Da 23.000.001

a

24.000.000

_

_

_

54.000

 

     L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.