Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/01/1983 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi nella [...] |
Art. 2. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle e sulle confezioni, della partecipazione [...] |
Art. 3. Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al [...] |
Art. 4. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato [...] |
Art. 5. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica [...] |
Art. 6. In deroga all'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere per l'anno 1983 i proventi e i redditi spettanti a [...] |
Art. 7. Fino al 31 dicembre 1983 l'assistenza sanitaria integrativa resta disciplinata dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con [...] |
Art. 8. La norma di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. [...] |
Art. 9. Fermi rimanendo i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono alla [...] |
Art. 10. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27698 - D.L. 10 gennaio 1983, n. 2 [1].
Misure urgenti in materia sanitaria
(G.U. 10 gennaio 1983, n. 8)
Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, comprende:
a) l'elenco dei medicinali destinati alla terapia degli stati di emergenza e ad assicurare la sopravvivenza per trattamenti di lunga durata;
b) l'elenco dei medicinali a base di antibiotici e chemioterapici;
c) l'elenco dei medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, individuati in base ai principi di cui al terzo comma dell'art. 30 della
I medicinali compresi nell'elenco di cui alla lettera a) sono esenti dalla partecipazione alla spesa degli assistiti; sui medicinali compresi nell'elenco di cui alla lettera b) la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti è fissata nella misura del 5% del prezzo di vendita al pubblico.
I medicinali non compresi negli elenchi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale con la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nella misura del 20% del prezzo di vendita al pubblico. E' altresì dovuta una quota di partecipazione di L. 1.500 per ogni ricetta spedita ad eccezione di quelle contenenti solo medicinali previsti nell'elenco di cui alla lettera a).
Il Ministro della sanità, con il decreto che autorizza l'immissione in commercio di una specialità medicinale, stabilisce, in via provvisoria, sentito il comitato di cui all'art. 30 della
La quota di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti, di cui ai commi secondo e terzo, versata al farmacista all'atto del prelievo, è arrotondata alle cento lire superiori.
Sono esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, di cui ai commi secondo e terzo, gli assistiti indicati ai commi quinto, sesto e settimo dell'art. 12 della
Il Ministro della sanità, sentito il comitato di cui all'art. 30 della
Fino alla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al primo comma restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 2 della
Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero l'indicazione della esenzione dalla partecipazione stessa.
Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino, anche in altra parte della confezione.
Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie, possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.
Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.
Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al
Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perchè non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.
Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 dovranno corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'art. 1 del
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Comitato interministeriale dei prezzi approva, su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dallo stesso Comitato per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.
Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, prevista dall'art. 12 della
In deroga all'art. 69 della
Fino al 31 dicembre 1983 l'assistenza sanitaria integrativa resta disciplinata dalle disposizioni del
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista della unità sanitaria locale.
I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'art. 57, terzo comma, della
Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.
I congedi straordinari, le aspettative per infermità e i permessi per malattia, di cui ai commi precedenti, non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari.
La norma di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), del
A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'art. 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al
Fermi rimanendo i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi - assunte ai sensi dell'art. 77 della
Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazioni degli enti soppressi, comunque, affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.
Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto ufficio liquidazioni.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.
Nei confronti degli enti o organismi soppressi, la cui liquidazione è affidata allo speciale ufficio liquidazioni di cui alla
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
(Omissis)
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della