§ 98.1.27664 - D.L. 20 novembre 1981, n. 663 .
Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/11/1981
Numero:663


Sommario
Art. 1.      L'apporto finanziario dello Stato previsto dell'art. 35, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dell'art. 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. [...]
Art. 2.      Il CER ripartisce nel biennio 1982-83 la somma di lire 1.000 miliardi per la realizzazione, a mezzo di convenzioni, di alloggi con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche [...]
Art. 3.      Per la realizzazione di un programma di acquisizione ed urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a [...]
Art. 4.      Il CER determina le aree metropolitane in cui realizzare programmi organici di edilizia residenziale pubblica e stabilisce annualmente la dimensione minima di ogni [...]
Art. 5.      L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è [...]
Art. 6.      Per i comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, oltre che nei casi di cui [...]
Art. 7.      Fatte salve le norme di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di [...]
Art. 8.      Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del [...]
Art. 9.      Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per le esigenze proprie, del coniuge e dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado conviventi, il [...]
Art. 10.      Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di [...]
Art. 11.      L'istanza di cui al primo comma del precedente art. 10 deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 12.      Qualora il giorno della esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell'art. 1, terzo comma, ultimo periodo, del [...]
Art. 13.      Nel biennio 1982-83 è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'acquisto di alloggi da destinare [...]
Art. 14.      Gli enti e le società indicati dall'art. 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per [...]
Art. 15.      Per l'assegnazione in locazione degli immobili indicati negli articoli 13 e 14 del presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli interventi di edilizia [...]
Art. 16.      All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo [...]
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27664 - D.L. 20 novembre 1981, n. 663 [1].

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

(G.U. 25 novembre 1981, n. 324)

 

     Art. 1.

     L'apporto finanziario dello Stato previsto dell'art. 35, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dell'art. 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25, è aumentato di lire 600 miliardi.

     Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.

     I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi.

     Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 95 miliardi.

     La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal CER, sino alla data del 31 dicembre 1982 e secondo le procedure fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'art. 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, in relazione all'effettivo stato di attuazione dei programmi i cui interventi siano stati appaltati nel rispetto dei termini prefissati.

     Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonchè ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, la somma di lire 5.200 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:

     a) i proventi, rientri e le altre entrate previste dalle lettere a) e b) dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi allo stesso quadriennio 1982-85;

     b) l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento è determinato in lire 500 miliardi.

     Per il 1982 il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi.

     Il Ministro del tesoro provvederà con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

     Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983, 1984, 1985 il limite di impegno di lire 100 miliardi per la concessione di contributi di cui all'art. 16 della citata legge.

     La comunicazione di cui al n. 5 dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui la regione è tenuta nei confronti dei soggetti destinatari dei finanziamenti e dei comuni interessati, va effettuata entro 30 giorni dalla predisposizione da parte della stessa regione dei programmi e delle relative localizzazioni.

     Le regioni sono tenute ad espletare i bandi di concorso previsti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, integrato dall'art. 13-ter della legge 15 febbraio 1980, n. 25, entro il termine di un anno dall'approvazione dei programmi previsti dal n. 5 dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dal precedente comma del presente articolo. Qualora la regione non provveda, si applica l'art. 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, così come modificato dal settimo comma dell'art. 5 del presente decreto.

     I fondi di cui ai precedenti commi che rimangono inutilizzati possono essere destinati alla copertura degli oneri comunque connessi alla realizzazione dei programmi costruttivi previsti nel presente decreto.

 

          Art. 2.

     Il CER ripartisce nel biennio 1982-83 la somma di lire 1.000 miliardi per la realizzazione, a mezzo di convenzioni, di alloggi con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dei piani di zona, tra i comuni ed i consorzi di comuni appositamente costituiti nell'ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso Comitato.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 500 miliardi a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e, quanto a lire 500 miliardi, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.

     Un'aliquota pari al 30% di detto stanziamento è riservata ai coniugi che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano superato il trentesimo anno di età o ad anziani che, alla stessa data, abbiano già superato il sessantesimo anno di età. Sono parificati ai coniugi le coppie che contraggono matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio.

     Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

     Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 1.000 miliardi previsto per il biennio 1982-83.

     In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da individuare con le modalità previste da tale disposizione contributi in conto capitale di ammontare pari al 30% del limite massimo di mutuo, rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero.

     All'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto capitale di cui al precedente comma si fa fronte, per il biennio 1982-83, con lo stanziamento di lire 440 miliardi. Per il 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 70 miliardi.

     Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al sesto comma del presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 30 miliardi per l'anno 1982.

     Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

 

          Art. 3.

     Per la realizzazione di un programma di acquisizione ed urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti, o consorzi di comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi, secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro.

     I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare in concessione anche l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei.

     Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non lo utilizzino neppure parzialmente con esclusione delle spese tecniche, entro un anno dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il CER provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al comma precedente mediante convenzione da stipulare con soggetti, riuniti anche in consorzio, incaricati dell'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata indicati rispettivamente dagli articoli 18 e 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In questa ipotesi la titolarità dei mutui e gli oneri di ammortamento permangono a carico del comuni destinatari dei finanziamenti.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per l'impiego delle disponibilità del fondo di cui all'art. 40 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del CER il termine di un anno decorre dalla data di comunicazione della delibera di ripartizione dei fondi.

     Per la finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 600 miliardi nel triennio 1982-84. Per il 1982 detto apporto è determinato in lire 100 miliardi.

     Entro l'anno finanziario 1982 il CER è autorizzato alla individuazione dei comuni ed alla ripartizione fra gli stessi dell'intero stanziamento triennale di cui al precedente comma.

     I finanziamenti di cui al presente articolo non possono essere concessi ai comuni o consorzi di comuni che non risultino aver utilizzato neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati dalle regioni sul fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

     A decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata con la legge finanziaria ad integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti con mezzi prelevati dalle disponibilità dei conti correnti postali per concedere al comuni di cui al primo comma del presente articolo mutui al tasso del 4%.

     Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi, i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le aree da acquisire. Fino al 31 dicembre 1984 sono applicabili per i programmi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le disposizioni del nono comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

     Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e di cui non è disposta l'acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

     Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone la occupazione d'urgenza e, direttamente ed a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento.

     I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziale delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonchè con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune.

     Le delibere comunali previste dal presente articolo seno soggette soltanto al controllo di legittimità al cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

          Art. 4.

     Il CER determina le aree metropolitane in cui realizzare programmi organici di edilizia residenziale pubblica e stabilisce annualmente la dimensione minima di ogni intervento. L'esecuzione di tali interventi e di quelli di edilizia convenzionata, attuati mediante l'utilizzazione dei fondi degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione di cui all'art. 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, può essere affidata in concessione, mediante convenzione, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, loro consorzi o consorzi misti nazionali o dei paesi della Comunità europea, od in compartecipazione, che risultino idonei sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale.

     La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante esproprio per pubblica utilità, per la progettazione e per l'esecuzione dei complessi residenziali organici anche se localizzati nel territorio di più comuni.

     Nel rilascio della concessione è data preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizie che siano parte integrante di programmi a sviluppo pluriennale della durata non inferiore a cinque anni.

     Per gli interventi previsti nel presente articolo la revisione dei prezzi, in deroga alle disposizioni vigenti, è stabilita all'atto della convenzione di cui al primo comma del presente articolo, in misura forfettaria, con riguardo esclusivamente al periodo stabilito per l'esecuzione dei lavori.

     Le concessioni di cui al presente articolo sono conferite dalle amministrazioni e dagli enti destinatari dei fondi dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dagli enti previdenziali ed assicurativi.

     Ove le amministrazioni o gli enti di cui al comma precedente non provvedano entro dieci mesi a decorrere dalla data della loro individuazione, la competenza è trasferita al CER che è tenuto a provvedere nei successivi trenta giorni.

     Il comitato esecutivo istituito nell'ambito del CER determina, secondo gli indizi fissati dal CIPE, le modalità per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione da affidarsi secondo le modalità previste nei precedenti commi.

     A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi da iscrivere per il biennio 1982-83 nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.

     Per gli anni successivi al 1982 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

     Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 600 miliardi previsti per il biennio 1982-83.

     La lettera f) dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

     "f) determina le quote, per un importo non superiore all'1%, dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata da destinare complessivamente all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca e studi nel settore dell'edilizia residenziale”.

 

          Art. 5.

     L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione. Contestualmente gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre la documentazione dei prescritti requisiti. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora assegnati o venduti, il termine di cui sopra decorre da tale data".

     La lettera b) dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

     "b) gli interventi di edilizia agevolata a cura di cooperative, imprese, enti pubblici e singoli cittadini, diretti alla costruzione ed all'acquisto di abitazioni nonchè al recupero del patrimonio edilizio esistente".

     All'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:

     "f) i contributi già impegnati per interventi di edilizia agevolata a qualsiasi titolo revocati dall'amministrazione".

     L'art. 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

     “Fino alla data del 31 dicembre 1983 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette".

     Il termine iniziale previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è differito al 1° gennaio 1984.

     All'ottavo comma dell'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aggiunto il seguente periodo:

     “Qualora i mutui siano concessi per la costruzione dell'abitazione i fondi sono destinati anche alla corresponsione di contributi agli istituti di credito mutuanti, in modo tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457".

     Il secondo comma dell'art. 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è sostituito dal seguente:

     “Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole decade dal finanziamento ed il CER entro il trentesimo giorno successivo provvede a ripartirlo tra le altre regioni".

     Qualora le regioni nel termine fissato dal comitato esecutivo del CER non abbiano trasferito i fondi agli istituti autonomi per le case popolari, il relativo accredito diviene inefficace e l'istituto di credito che funge da tesoriere regionale è tenuto a restituire il relativo importo alla Cassa depositi e prestiti unitamente agli interessi maturati dandone comunicazione al CER.

     In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, lettera h), e 10, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il CER può provvedere a mettere a disposizione e ad erogare direttamente agli istituti autonomi per le case popolari i fondi necessari per l'attuazione dei programmi previsti dalla legge medesima.

     Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza degli accrediti di cui ai commi precedenti sono versati a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi e prestiti.

     Di tale versamento è data comunicazione al CER per gli effetti dell'art. 35, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

          Art. 6.

     Per i comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, oltre che nei casi di cui all'art. 9 della medesima legge, le concessioni e le autorizzazioni a costruire possono essere rilasciate in assenza di programma pluriennale di attuazione approvato o su aree non comprese nel programma, quando si tratti di interventi:

     a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31 lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     b) da realizzare su aree che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

     c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona o in piani di lottizzazione convenzionati;

     d) conformi al programma pluriennale di attuazione adottato dal comune, ma non ancora approvato.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 7.

     Fatte salve le norme di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicano le disposizioni dell'art. 48 della legge medesima.

     Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita:

     a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

     b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a ciclo libero;

     c) le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;

     d) la modifica della destinazione d'uso degli immobili solo se comporti l'esecuzione di opere di trasformazione degli immobili medesimi.

     Per gli interventi di cui ai commi precedenti, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

     Non sono soggette nè a concessione nè ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

 

          Art. 8.

     Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

     In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base della determinazione degli organi comunali.

     Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme dello Stato, regionali o comunali, nel procedimento di formazione del provvedimento di concessione urbanistica, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per gli interventi da attuare su aree comunque dotate di strumenti urbanistici esecutivi.

     Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma del presente articolo si applicano anche alle istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione alla lottizzazione ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il termine previsto dal primo comma è elevato a centoventi giorni.

     I provvedimenti di sequestro previsti dal codice di procedura penale relativi ad opere edilizie eseguite in conformità a formale provvedimento esplicito di assenso, qualora siano motivati esclusivamente con il contrasto del progetto relativo alla costruzione delle opere rispetto agli strumenti urbanistici, possono essere disposti solo a seguito della sospensione o dell'annullamento in sede amministrativa o giurisdizionale del relativo provvedimento amministrativo.

 

          Art. 9.

     Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per le esigenze proprie, del coniuge e dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado conviventi, il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica.

     Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma precedente devono rispondere ai requisiti dell'art. 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la concessione è affidato al comune sulla base dello stato di famiglia.

     La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adempia, decade dal beneficio ed il comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.

     La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.

     Gli oneri di costruzione di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non possono in nessun caso superare il 10% del costo di costruzione determinato ai sensi dell'art. 6 della medesima legge.

 

          Art. 10.

     Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni nè posteriore a centottanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

     Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che potrà essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni nè posteriore a centottanta giorni dalla scadenza di tale termine.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori di immobili destinati ad uso di abitazione nei cui confronti sia emesso, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un provvedimento esecutivo di rilascio.

     Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, è condizione di procedibilità dell'istanza di cui al primo e secondo comma del presente articolo che la mora sia stata sanata entro trenta giorni dalla data al entrata in vigore del presente decreto; l'istanza di cui al presente articolo è proponibile da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento al rilascio per morosità, solo se questa risulti sanata.

     L'istanza del conduttore non è ammessa ove il provvedimento sia stato emesso in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 2, 6, 7 e 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, numeri 1, 3, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e nel caso in cui il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare risulti superiore a quello complessivo del nucleo familiare del beneficiario del provvedimento di rilascio, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi. A tal fine il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilità l'ammontare complessivo del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare quale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi da lui presentata.

     Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni dei redditi, all'istanza di nuova fissazione dell'esecuzione deve essere allegata analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare.

     La mancanza delle attestazioni di cui sopra è causa di improcedibilità della istanza.

     Il beneficiario del provvedimento di rilascio che intenda opporsi alla fissazione della nuova esecuzione deve assolvere con le medesime modalità all'onere dell'attestazione dei redditi propri e dei familiari con lui conviventi.

     In caso di dichiarazione mendace si applica l'art. 495 del codice penale.

 

          Art. 11.

     L'istanza di cui al primo comma del precedente art. 10 deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quella di cui ai commi secondo e terzo del medesimo art. 10 almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato, o, se questa cade entro i venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non oltre i venti giorni da tale data. Ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonchè i documenti e le attestazioni ritenuti necessari a sostenerla; di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

     Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere agli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza alla controparte. Questa, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, può presentare deduzioni scritte e produrre documenti.

     Il pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione nonchè le eventuali deduzioni e produzioni del locatore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.

     Il pretore determina il giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente anche in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione e del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

 

          Art. 12.

     Qualora il giorno della esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell'art. 1, terzo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, e degli articoli 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, il locatore può chiederne la fissazione, con istanza rivolta al pretore.

     Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non posteriore a centottanta giorni da quella di presentazione dell'istanza.

     L'istanza di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

     Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, può presentare deduzioni scritte e produrre documenti.

     Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.

     Qualora il pretore non si pronunci nei trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al primo comma del presente articolo, l'esecuzione si intende fissata allo scadere del sessantesimo giorno decorrente dalla data di deposito dell'istanza anzidetta.

     Le disposizioni dei precedenti commi e degli articoli 10 e 11 del presente decreto non si applicano alle locazioni relative agli immobili la cui ultimazione sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1976.

 

          Art. 13.

     Nel biennio 1982-83 è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'acquisto di alloggi da destinare a famiglie di sfrattati in casi di particolare gravità.

     Tale fondo è depositato nel conto corrente istituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti raccolgono e trasmettono al CER tutti i dati relativi alla situazione degli sfratti nell'ambito della rispettiva provincia. Nei quindici giorni successivi il CER, sia sulla base dei dati trasmessi dai prefetti che dei dati che abbia nel frattempo direttamente acquisito, determina con proprie deliberazioni i criteri di ripartizione e di utilizzazione del predetto fondo con preferenza per i comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti.

     La delibera del CER è resa esecutiva con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed immediatamente comunicata ai comuni ed alle regioni interessate.

     Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi.

     In tal caso il Ministro del tesoro provvederà con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

     Restano in vigore le norme di cui al secondo ed ottavo comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

     Con le procedure previste dai precedenti commi si provvede all'utilizzo dei fondi già assegnati e non impiegati ai sensi dell'art. 7, commi secondo e terzo, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

     I fondi di cui ai commi precedenti che rimangono inutilizzati possono essere destinati alla copertura degli oneri comunque connessi alla realizzazione dei programmi costruttivi previsti nel presente decreto.

     I sindaci provvedono immediatamente a reperire, conferendo alla richiesta la più ampia pubblicità, unità abitative da destinare a famiglie di sfrattati mediante acquisto o locazione.

     Il reperimento degli alloggi può avvenire anche nell'ambito degli altri comuni della provincia secondo criteri di prossimità al territorio del comune nel quelle risiedono le famiglie da sistemare.

     I proprietari che intendono vendere o locare immobili adibiti ad abitazione presentano al sindaco o al prefetto offerta irrevocabile per un periodo di sessanta giorni dall'invio della offerta stessa.

     Le offerte di vendita o di locazione devono indicare l'ubicazione e le caratteristiche dell'alloggio con allegata planimetria aggiornata, nonchè, rispettivamente, il prezzo e il canone mensile.

     Gli immobili da acquistare o da locare debbono avere caratteristiche economico-popolari, con preferenza per quelli la cui superficie utile non sia superiore a 85 metri quadrati.

     Il prezzo di acquisto è determinato in base ad una valutazione dell'ufficio tecnico erariale, o dell'organo tecnico comunale, ovvero, nei casi di urgenza, in base ad una perizia giurata resa da perito iscritto negli appositi albi.

     Il prezzo di cui al precedente comma in ogni caso non può superare il valore locativo dell'alloggio, calcolato con i criteri previsti dall'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50%.

     Il contratto di compravendita di cui al presente articolo è rogato in forma pubblica amministrativa ed è esente da ogni tipo di imposizione fiscale per entrambi i contraenti. Copia del contratto stesso è inviata al prefetto, a cura del sindaco, il giorno stesso della stipula.

     Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti l'acquisizione di immobili da destinare ad abitazione per gli sfrattati sono soggetti al controllo in via successiva.

     Qualora i sindaci non provvedano a reperire e ad acquisire unità abitative entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della somma assegnata a ciascun comune interessato, ad essi si sostituisce direttamente il prefetto della rispettiva provincia, il quale provvede al reperimento degli alloggi dandone immediata notizia al competente organo di controllo per l'esercizio dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario, il quale deve provvedere all'acquisto entro venti giorni dalla nomina.

     Per la erogazione dei fondi si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

 

          Art. 14.

     Gli enti e le società indicati dall'art. 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonchè ogni altro ente pubblico, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al sindaco ed al prefetto competenti l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano disponibili nonchè delle altre di cui si prevede il conseguimento della disponibilità in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità.

     Il 30% delle unità immobiliari indicate nel comma precedente rimangono a disposizione ai fini delle assegnazioni previste dall'art. 15 del presente decreto.

     Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, si applicano fino al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 15.

     Per l'assegnazione in locazione degli immobili indicati negli articoli 13 e 14 del presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli interventi di edilizia sovvenzionata, è costituita, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta dal prefetto, dal questore, dal sindaco o da loro delegati. Per gli adempimenti di carattere istruttorio la commissione può avvalersi delle strutture e del personale della prefettura o del comune.

     La commissione procede preliminarmente alla formulazione di criteri per la assegnazione in locazione degli alloggi, tenendo comunque conto dei seguenti elementi:

     1) che gli interessati non dispongano nel comune o nei comuni vicini di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;

     2) che gli interessati non abbiano già ottenuto e rifiutato l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;

     3) della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo del medesimo;

     4) che lo sfratto non sia stato disposto per morosità.

     Ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi gli interessati devono produrre documentata istanza, con allegati i provvedimenti da cui risulti la data in cui deve essere eseguito lo sfratto, rivolta al sindaco del comune nel cui territorio viene eseguito lo sfratto stesso.

     Il possesso dei requisiti richiesti può essere comprovato con dichiarazione resa sotto responsabilità personale del dichiarante, nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     L'assegnazione è effettuata dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo mediante comparazione fra le domande presentate fino al momento in cui di volta in volta la commissione stessa si riunisce.

     Gli immobili acquistati dal comune a norma dell'art. 13 del presente decreto nonchè gli immobili messi a disposizione da parte degli enti ed istituti di cui all'art. 14 del presente decreto, e quelli offerti dai privati, devono essere dati in locazione dai rispettivi proprietari ai soggetti indicati dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo. Il rapporto di locazione è regolato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

     Gli alloggi che si rendano disponibili dopo la prima assegnazione possono essere riutilizzati per i medesimi fini dalla autorità che ne aveva disposto l'assegnazione nel rispetto delle procedure e con le modalità previste dal presente decreto.

 

          Art. 16.

     All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 15 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, le istanze proposte ai sensi degli articoli 10 e 12 del presente decreto ed i provvedimenti che su di esse eventualmente siano stati emessi conservano la loro efficacia.