§ 60.1.20 – D.L. 30 gennaio 1979, n. 21.
Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:30/01/1979
Numero:21


Sommario
Art. 1.      L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4.      Dall'entrata in vigore del presente decreto chi continua ad occupare un immobile dopo l'emissione del provvedimento di rilascio è tenuto a corrispondere l'intero canone [...]
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter. 
Art. 4 quater. 
Art. 4 quinquies. 
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 60.1.20 – D.L. 30 gennaio 1979, n. 21. [1]

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

(G.U. 31 gennaio 1979, n. 30).

 

     Art. 1.

     L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può avvenire prima del 15 gennaio 1980 [2].

     La data di esecuzione è fissata con decreto dal pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini:

     per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 30 giugno 1980;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 31 dicembre 1980;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 marzo 1981 [3].

     L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.

     Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

     L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, è fissata 15 mesi dopo la data di esecutorietà del provvedimento stesso [4].

 

          Art. 1 bis. [5]

     L'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è modificato come segue:

     dopo le parole: «negli artt. 67, 70 e» aggiungere: «, ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo»;

     dopo il primo periodo aggiungere: «Nei casi previsti dalle lett. a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 29 tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio»;alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le parole: «nonché quelle dell'art. 69, settimo, ottavo e nono comma».

 

          Art. 2. [6]

     La disposizione di cui al precedente art. 1 non si applica:

     1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

     2) per quelli fondati sull'urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

     3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

     4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

     5) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

     Per i provvedimenti di cui al comma precedente nonché per quelli divenuti esecutivi anteriormente al 1° luglio 1975 continuano ad applicarsi le disposizioni ad essi relative del D.L. 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395. Tuttavia per i provvedimenti previsti al n. 1) del primo comma se la morosità è sanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le disposizioni degli artt. 1 e 4.

 

          Art. 2 bis. [7]

     Nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti nonché nei Comuni con essi confinanti, l'esecuzione dei provvedimenti, previsti al n. 1) dell'art. 2, emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito complessivo netto, riferito alla somma dei redditi imputati agli stessi e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare, sia inferiore, per l'anno 1977, a lire 8 milioni è sospesa fino al 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allorquando il conduttore sia rimasto nella detenzione dell'immobile.

     L'esecuzione dei provvedimenti indicati nel comma precedente, qualora la morosità sia stata interamente sanata nel termine previsto nello stesso comma, è fissata dal pretore non prima del 1° aprile 1981 ed entro il 31 dicembre 1981. Si applicano le disposizioni dell'art. 4 del presente decreto nonché degli artt. 59,60e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

          Art. 3. [8]

     La data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'art. 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto dell'art. 2 del D.L. 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara, sotto la propria responsabilità e indicandone i motivi, di avere la urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.

     Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dalla avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge o dei genitori o dei figli, ovvero che, entro due anni dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della quale ha allegato la necessità, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone determinato ai sensi degli artt. da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da devolvere al Comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo speciale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

          Art. 3 bis. [9]

     Il decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati negli articoli precedenti che sono fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla urgente improrogabile necessità del locatore è comunicato alla competente commissione assegnazione alloggi prevista all'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

     La commissione assegnazione alloggi modifica d'ufficio le graduatorie per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica dopo aver attribuito ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente, il punteggio stabilito dal n. 10) del primo comma dell'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

     Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi tali provvedimenti, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, possono avanzare domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al competente Comune, anche se è scaduto il termine di cui all'art. 9, quarto comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

     Nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e nei Comuni con essi confinanti, alle persone, contemplate nel decreto del pretore che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni, è riservata una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

     La disposizione del precedente comma si applica sino al 31 marzo 1981.

 

          Art. 4.

     Dall'entrata in vigore del presente decreto chi continua ad occupare un immobile dopo l'emissione del provvedimento di rilascio è tenuto a corrispondere l'intero canone determinato ai sensi degli artt. 12 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché gli oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della stessa legge.

 

          Art. 4 bis. [10]

     Per i periodi di imposta 1979, 1980, 1981 e relativamente alle unità immobiliari urbane destinate ad abitazione, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, è elevata all'80 per cento.

     L'aumento indicato al precedente comma non si applica alle unità immobiliari per le quali siano state rilasciate licenza edilizia, concessione o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché, per le nuove abitazioni, per i primi 12 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità. Non si applica altresì alle unità immobiliari situate nei Comuni ed alle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

          Art. 4 ter. [11]

     Nei Comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, per il tramite delle competenti prefetture e sentito il sindaco, al pagamento di una somma non superiore a lire 500.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta per sanare la morosità, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel n. 1) dell'art. 2 ed il cui reddito per l'anno 1977, riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti.

     La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere proposta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prefetto competente che, accertato il ricorrere delle condizioni previste nel comma precedente, nonché il pagamento, anche contestuale, della somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario il contributo concesso.

 

          Art. 4 quater. [12]

     Gli enti pubblici previdenziali con esclusione della Cassa nazionale del notariato e le società ed enti assicurativi che sono tenuti per legge, per statuto o per disposizione dell'autorità di vigilanza, ad effettuare investimenti immobiliari, devono mensilmente rendere pubblico, mediante l'affissione di apposito avviso presso il Comune e la pretura nel cui mandamento è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che si siano rese o che si rendano disponibili.

     Le unità immobiliari indicate nel comma precedente non possono essere locate se la loro disponibilità non è stata resa pubblica con le modalità indicate nel primo comma.

     Nella locazione delle stesse unità immobiliari gli enti e le società indicate nel primo comma devono dare priorità a coloro che ne abbiano fatto richiesta e che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nei nn. 1) e 2) dell'art. 2.

 

          Art. 4 quinquies. [13]

     All'onere di cui all'art. 4-ter, valutato in lire 2.000 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1291 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 31 marzo 1979, n. 93.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 31 marzo 1979, n. 93.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 31 marzo 1979, n. 93.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 31 marzo 1979, n. 93.

[5] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 31 marzo 1979, n. 93.

[6] Articolo così modificato dalla L. di conversione 31 marzo 1979, n. 93.

[7] Articolo inserito dalla L. di conversione 31 marzo 1979, n. 93.

[8] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 31 marzo 1979, n. 93.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione 31 marzo 1979, n. 93.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione 31 marzo 1979, n. 93.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione 31 marzo 1979, n. 93.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione 31 marzo 1979, n. 93.

[13] Articolo inserito dalla L. di conversione 31 marzo 1979, n. 93.