Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/11/1981 |
Numero: | 621 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27661 - D.L. 4 novembre 1981, n. 621 [1] .
Modificazioni alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia.
(G.U. 5 novembre 1981, n. 305)
Il primo comma dell'art. 8 della
"Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della
Al penultimo comma dello stesso art. 8 della
"; agli articoli 1, 2 e 5 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.