§ 98.1.27548 – D.L. 23 dicembre 1978, n. 816. [1]
Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonché d'imposta locale sui redditi.
(G.U. 23 dicembre 1978, n. 357).
Art. 1.
Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1979 .
Art. 2.
Il termine stabilito al secondo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974, già prorogato al 31 dicembre 1978 con l'art. 54 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979. I termini del 31 dicembre 1978 e del 31 dicembre 1979 previsti dall'art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito, con modificazioni, nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980.
[2] Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'art. 3 del D.L. 9 dicembre 1977, n. 893 , convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, è prorogato al 31 dicembre 1979 [2] relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie.
I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'art. 3 del D.L. 9 dicembre 1977, n. 893 , convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica. Restano ferme, fino alla data dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 , le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il restante settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori. [3]
Art. 3.
La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979 .
Art. 4.
La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 12 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti si applica fino al 31 dicembre 1979 .
Art. 5.
Alla lettera c) del primo comma dell'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato con legge 10 maggio 1976, n. 249, la parola: "tremila" è sostituita con la seguente: "seimila".
Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.