§ 98.1.27417 - D.L. 23 febbraio 1964, n. 26 [2] .
Istituzione di una imposta speciale sugli acquisti.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/02/1964
Numero:26


Sommario
Art. 1.      E' istituita un'imposta speciale sugli acquisti dei seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti
Art. 2.  [5]
Art. 3.  [6]
Art. 4.      Non sono soggetti all'imposta gli acquisti dei prodotti di cui al precedente art. 1 effettuati dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali autonome
Art. 5.      Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1, di estera provenienza, l'imposta si applica in base alle stesse aliquote previste dal precedente art. 3 e [...]
Art. 6.      Gli atti che ai termini dell'art. 6, n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione [...]
Art. 7.  [8]
Art. 8.      Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1, il venditore che omette di corrispondere in tutto o in parte l'imposta dovuta, è punito con la pena [...]
Art. 9.  [10]
Art. 10.  [11]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27417 - D.L. 23 febbraio 1964, n. 26 [1] [2] .

Istituzione di una imposta speciale sugli acquisti.

(G.U. 24 febbraio 1964, n. 48)

 

     Art. 1.

     E' istituita un'imposta speciale sugli acquisti dei seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti:

     a) autovetture nuove di cui all'art. 26 lettera a) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 comprese le autovetture per il trasporto promiscuo di persone e di cose [3] ;

     b) imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuori bordo.

     Agli effetti del presente decreto, per nuove s'intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico [4] .

     Ai sensi del presente decreto si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera a), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico registro automobilistico e per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera b) li acquistino per uso proprio presso industriali o commercianti .

 

          Art. 2. [5]

     Per i prodotti di cui alla lettera a) del precedente art. 1, sia nazionali che di estera provenienza, l'imposta è dovuta sui prezzi di listino in Italia, con le aliquote determinate in base alla formula di cui appresso, con il minimo del 7 per cento e il massimo del 15 per cento:

     a = 5 + ( i / 4 )² + ( c / 500 )

     dove a indica l'aliquota percentuale, i l'ingombro espresso in metri quadrati e c la cilindrata complessiva espressa in centimetri cubici.

     Per ingombro s'intende il prodotto della lunghezza massima per la larghezza massima dell'autovettura, compresi i paraurti ed ogni altra sovrastruttura.

     L'imposta è corrisposta in occasione della registrazione degli atti, che ai termini dell'art. 6, n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture .

 

          Art. 3. [6]

     Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1 l'imposta è dovuta a cura del venditore sul prezzo di listino in Italia per i prodotti nuovi o sul prezzo praticato all'acquirente per i prodotti usati e per i prodotti nuovi non compresi nei listini, con diritto a rivalsa sull'acquirente stesso, in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi di importo fino a lire cinquecentomila e in base all'aliquota del 15 per cento per i prezzi d'importo da lire tre milioni e oltre. Per i prezzi intermedi l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:

     a = P/25 + 3

     dove "a" indica l'aliquota e "P" il prezzo espresso in decine di migliaia di lire.

     Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra le frazioni di prezzo inferiori a lire diecimila si arrotondano a lire diecimila.

     L'imposta si corrisponde in base ad apposito documento scritto da rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 4.

     Non sono soggetti all'imposta gli acquisti dei prodotti di cui al precedente art. 1 effettuati dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali autonome.

 

          Art. 5.

     Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1, di estera provenienza, l'imposta si applica in base alle stesse aliquote previste dal precedente art. 3 e giusta i criteri e le modalità stabiliti agli effetti della imposta generale sull'entrata dagli articoli 17 e seguenti del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni, con la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.

     A tal fine non concorre a formare il valore imponibile l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata liquidata per l'importazione dei prodotti stessi [7] .

 

          Art. 6.

     Gli atti che ai termini dell'art. 6, n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture, devono contenere anche l'indicazione della cilindrata espressa in centimetri cubici, il dato dell'ingombro espresso in metri quadrati con almeno due decimali dopo la virgola ed il prezzo di listino in Italia dell'autovettura.

 

          Art. 7. [8]

     All'imposta speciale sugli acquisti dei prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1 si applicano, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente decreto, le norme stabilite in materia d'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1949, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

 

          Art. 8.

     Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1, il venditore che omette di corrispondere in tutto o in parte l'imposta dovuta, è punito con la pena pecuniaria da due ad otto volte l'imposta dovuta e non pagata.

     In luogo della detta pena pecuniaria si applica una sopratassa del 10 per cento dell'imposta dovuta, qualora l'imposta medesima sia stata corrisposta oltre i termini stabiliti, ma prima dell'accertamento della violazione.

     Il venditore che sui documenti prescritti per l'applicazione dell'imposta indichi un prezzo inferiore a quello sul quale l'imposta è dovuta, è punito con l'ammenda da tre a nove volte l'imposta dovuta e non pagata ed incorre in una sopratassa pari all'imposta stessa [9] .

     Al pagamento dell'imposta dovuta e non pagata sono obbligati solidalmente il venditore e l'acquirente.

     Per le violazioni delle norme concernenti il pagamento dell'imposta all'importazione si applicano le sanzioni previste dagli articoli 33 e 34 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

     Per l'imposta dovuta sui prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, in caso di omesso o ritardato pagamento, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge del Registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive aggiunte e modificazioni.

 

          Art. 9. [10]

     Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni al presente decreto sono applicabili le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. In deroga al disposto dell'art. 56 della legge citata, il ricorso al Ministro per le finanze in materia di violazioni all'imposta applicata sui prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1 è ammesso quando la pena pecuniaria applicabile a norma del presente decreto sia superiore nel massimo a lire seicentomila.

 

          Art. 10. [11]

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

     Tabella

     Tabella [12]

Prezzo arrotondato

Aliquota

Prezzo arrotondato

Aliquota

500.000

7—-

1.800.000

11,16

550.000

7,16

1.850.000

11,32

600.000

7,32

1.900.000

11,48

650.000

7,48

1.950.000

11,64

700.000

7,64

2.000.000

11,80

750.000

7,80

2.050.000

11,96

800.000

7,96

2.100.000

12,12

850.000

8,12

2.150.000

12,28

900.000

8,28

2.200.000

12,44

950.000

8,44

2.250.000

12,60

1.000.000

8,60

2.300.000

12,76

1.050.000

8,76

2.350.000

12,92

1.100.000

8,92

2.400.000

13,08

1.150.000

9,08

2.450.000

13,24

1.200.000

9,24

2.500.000

13,40

1.250.000

9,40

2.550.000

13,56

1.300.000

9,56

2.600.000

13,72

1.350.000

9,72

2.650.000

13,88

1.400.000

9,88

2.700.000

14,04

1.450.000

10,04

2.750.000

14,20

1.500.000

10,20

2.800.000

14,36

1.550.000

10,36

2.850.000

14,52

1.600.000

10,52

2.900.000

14,68

1.650.000

10,68

2.950.000

14,84

1.700.000

10,84

3.000.000

15 —-

1.750.000

11—-

 

 

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 12 aprile 1964, n. 190.

[2]  L'imposta istituita con il presente decreto è stata soppressa dall'art. 1 del D.L. 11 novembre 1964, n. 1121.

[3]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[12]  Tabella soppressa dalla legge di conversione.