§ 95.23.13 - D.L. 11 novembre 1964, n. 1121.
Soppressione dell'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.23 soppressione di tasse
Data:11/11/1964
Numero:1121


Sommario
Art. 1.      L'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 190, è soppressa.
Art. 2.      A modifica dell'art. 2 della legge 19 settembre 1964, n. 790, alla copertura dell'onere relativo al periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964 si provvede, per lire 5 miliardi, nei modi previsti [...]
Art. 3.      Ai mezzi finanziari occorrenti alla corresponsione, nell'anno 1965, a favore dell'Ente nazionale idrocarburi e dell'Istituto per la ricostruzione industriale delle quote di lire 20 miliardi e [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964 e nell'anno finanziario 1965, mutui fino alla [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni connesse con l'applicazione del presente decreto-legge.
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


§ 95.23.13 - D.L. 11 novembre 1964, n. 1121. [1]

Soppressione dell'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 190.

(G.U. 11 novembre 1964, n. 278)

 

     Art. 1.

     L'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 190, è soppressa.

 

          Art. 2.

     A modifica dell'art. 2 della legge 19 settembre 1964, n. 790, alla copertura dell'onere relativo al periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964 si provvede, per lire 5 miliardi, nei modi previsti dall'articolo stesso e, per lire 7.500 milioni, con il ricavo netto dei mutui di cui al successivo art. 4.

 

          Art. 3.

     Ai mezzi finanziari occorrenti alla corresponsione, nell'anno 1965, a favore dell'Ente nazionale idrocarburi e dell'Istituto per la ricostruzione industriale delle quote di lire 20 miliardi e 500 milioni ciascuno relativi ai rispettivi fondi di dotazione previsti, per l'anno medesimo, dalle leggi 19 settembre 1964, n. 789 e 790, si provvede con il netto ricavo dei mutui previsti dal successivo art. 4.

     Negli stessi modi si provvede, per miliardi 19, per quota parte della spesa per l'anno 1965 da autorizzarsi, per la costituzione dei fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole industrie.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964 e nell'anno finanziario 1965, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese di cui rispettivamente ai precedenti articoli 2 e 3.

     I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

     L'ammortamento dei mutui, maggiorati dagli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1966. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni connesse con l'applicazione del presente decreto-legge.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 13 dicembre 1964, n. 1342.