§ 98.1.27244 - Legge 23 novembre 2000, n. 343.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca
(G.U. 25 novembre 2000, n. 276)
Art. 1.
1. Il decreto legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265.
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,", sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,";
al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000. All'onere conseguente all'applicazione della presente disposizione, valutato in lire 535 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze".
All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c-bis), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4".
All'articolo 4, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera. Al relativo onere, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede: quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate dal VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca".