Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/11/1999 |
Numero: | 414 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, è convertito in legge con le [...] |
§ 98.1.27203 - Legge 12 novembre 1999, n. 414.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura
(G.U. 13 novembre 1999, n. 267)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. All'articolo 12 della
''1-bis. L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche”.
02. All'articolo 16 della
''2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche”;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. All'articolo 24 della
''1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
1-ter. All'articolo 24 della
1-quater. La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della
1-quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della
al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: "dall'articolo 21" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della