Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/04/1989 |
Numero: | 134 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine di cinque anni di cui all'art. 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, è prorogato di un anno |
Art. 2. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, sono aggiunti i seguenti |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.26548 - Legge 17 aprile 1989, n. 134.
Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
(G.U. 22 aprile 1989, n. 94)
1. Il termine di cinque anni di cui all'art. 1 della
1. Dopo il secondo comma dell'art. 11 della
"L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.
Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale".
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.