Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 12/01/1977 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Il primo comma dell'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Il secondo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: |
Art. 5. L'ultimo comma dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato. |
Art. 6. L'art. 55 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: |
Art. 7. Fra i commi secondo e terzo dell'art. 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti: |
Art. 8. Il quarto e il sesto comma dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: |
Art. 9. Il primo comma dell'art. 70 della legge 26 luglio 1975, 354, è sostituito dal seguente: |
Art. 10. Dopo il capo II del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, prima dell'art. 71, è aggiunto il capo II-bis intitolato: "Procedimento di sorveglianza". |
Art. 11. L'art. 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti: |
Art. 12. L'art. 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: |
Art. 13. Il secondo e il terzo comma dell'art. 81 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti dal seguente: |
Art. 14. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla seguente: |
Art. 15. L'art. 385 del codice penale è sostituito dal seguente: |
§ 51.4.2X - Legge 12 gennaio 1977, n. 1.
Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale.
(G.U. 18 gennaio 1977, n. 15)
Il secondo comma dell'art. 11 della
"Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione".
L'art. 18 della
"Art. 18 - (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
Per gli imputati i permessi di colloquio, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11.
Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa".
Il primo comma dell'art. 30 della
"Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'art. 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello".
Il secondo comma dell'art. 47 della
"L'affidamento al servizio sociale è escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione".
L'ultimo comma dell'art. 54 della
L'art. 55 della
"Art. 55 - (Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata). - Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale".
Fra i commi secondo e terzo dell'art. 68 della
"Con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente destinato a compiere le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di appello o di tribunale.
Per il funzionamento degli uffici di sorveglianza si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dai capitoli n. 1586 e n. 1587 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976 e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza".
Il quarto e il sesto comma dell'art. 69 della
"Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero, qualora rinvenga in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati".
"Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'art. 56, sulle licenze e sui ricoveri di cui all'art. 148 del codice penale".
Il primo comma dell'art. 70 della
"In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello è costituita un'apposita sezione la quale è competente in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di revoca anticipata delle misure di sicurezza, di semi libertà, di riduzione di pena per la liberazione anticipata".
Dopo l'ultimo comma dello stesso art. 70 è aggiunto il seguente:
"Per il trattamento economico degli esperti componenti della sezione di sorveglianza si applicano le norme relative ai giudici popolari di corte d'assise di appello".
Dopo il capo II del titolo II della
L'art. 71 della
"Art. 71 - (Norme generali). - Per l'adozione dei provvedimenti di competenza della sezione di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di semi-libertà e di riduzione di pena per la liberazione anticipata nonché dei provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito e di ricoveri di cui all'art. 148 del codice penale, si applica il procedimento indicato nel presente articolo.
Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Ove l'interessato non provveda, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, a nominare un difensore, questi è nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.
La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento.
La competenza per la remissione del debito richiesta da chi non è più detenuto, spetta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o pena da cui è stato dimesso".
"Art. 71-bis - (Udienza). - L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.
L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione".
"Art. 71-ter - (Impugnazioni). - Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica l'ultimo capoverso dell'art. 631 del codice di procedura penale".
"Art. 71-quater - (Comunicazioni). - Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura penale".
"Art. 71-quinquies - (Revoca). - Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'art. 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione".
"Art. 71-sexies - (Inammissibilità). - Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'art. 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.
Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.
A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza".
L'art. 79 della
"Art. 79 - (Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza). - Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.
Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.
Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'art. 68".
Il secondo e il terzo comma dell'art. 81 della
"Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'art. 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi".
La tabella A allegata alla
"Tabella A
Sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza per adulti
Ancona: tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.
Macerata: tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.
Bari: tribunali di Bari, Trani.
Foggia: tribunali di Foggia, Lucera.
Bologna: tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.
Modena: tribunale di Modena.
Reggio Emilia: tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
Brescia: tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.
Mantova: tribunali di Mantova, Cremona.
Cagliari: tribunali di Cagliari, Oristano.
Nuoro: tribunali di Nuoro, Lanusei.
Sassari: tribunali di Sassari, Tempio Pausania.
Caltanissetta: tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.
Catania: tribunali di Catania, Caltagirone.
Siracusa: tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.
Catanzaro: tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.
Cosenza: tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.
Reggio Calabria: tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.
Firenze: tribunali di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia.
Siena: tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.
Livorno: tribunale di Livorno.
Pisa: tribunali di Pisa, Lucca.
Genova: tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.
Massa: tribunali di Massa, La Spezia.
L'Aquila: tribunali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona.
Pescara: tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Vasto, Chieti.
Lecce: tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.
Messina: tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
Milano: tribunali di Milano, Lodi, Monza.
Pavia: tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
Varese: tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
Napoli: tribunale di Napoli.
Avellino: tribunali di Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Sant'Angelo dei Lombardi.
Campobasso: tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
Salerno: tribunali di Salerno, Sala Consilina, Vallo della Lucania.
Santa Maria Capua Vetere: tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Palermo: tribunali di Palermo, Termini Imerese.
Agrigento: tribunali di Agrigento, Sciacca.
Trapani: tribunali di Trapani, Marsala.
Perugia: tribunali di Perugia, Orvieto.
Spoleto: tribunali di Spoleto, Terni.
Potenza: tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera, Melfi.
Roma: tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
Frosinone: tribunali di Frosinone, Cassino.
Viterbo: tribunali di Viterbo, Rieti.
Torino: tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
Alessandria: tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.
Novara: tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.
Vercelli: tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.
Cuneo: tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.
Trento: tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.
Trieste: tribunale di Trieste.
Udine: tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo.
Venezia: tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
Padova: tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
Verona: tribunali di Verona, Vicenza".
L'art. 385 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 385 - (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita".