§ 46.3.105 - Legge 12 aprile 1984, n. 67.
Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:12/04/1984
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.
Art. 2.  Modalità di effettuazione del servizio per il trasporto dei detenuti.
Art. 3.  Decorrenza dell'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 46.3.105 - Legge 12 aprile 1984, n. 67. [1]

Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.

(G.U. 14 aprile 1984, n. 105)

 

 

     Art. 1. Affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.

     Fermo restando quanto stabilito dall'art. 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'art. 79 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, è affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino alla attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge [2] .

 

          Art. 2. Modalità di effettuazione del servizio per il trasporto dei detenuti.

     Il servizio per il trasporto dei detenuti di cui al precedente articolo viene effettuato con automezzi dotati di opportuni equipaggiamenti tecnici di sicurezza, appartenenti al Ministero di grazia e giustizia e dati in uso all'Arma dei carabinieri.

     Per particolari esigenze sanitarie richiedenti l'uso di automezzi speciali, possono essere usati, ove il Ministero suddetto non ne disponga, quelli del Servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 3. Decorrenza dell'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.

     Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e della difesa, saranno determinate la data a decorrere dalla quale il servizio di cui al precedente art. 1 verrà assunto dall'Arma dei carabinieri, e le modalità del servizio stesso.

     Con successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sarà determinata la data di cessazione del servizio per il trasporto dei detenuti da parte dell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 4. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato di un anno dall' art. 1 della L. 17 aprile 1989, n. 134.