Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/04/1986 |
Numero: | 88 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.26341 - Legge 2 aprile 1986, n. 88.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico.
(G.U. 4 aprile 1986, n. 78)
1. Il
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
"1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che entro il 30 settembre 1986 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni delle capacità produttive mediante la demolizione degli impianti è concesso un contributo di lire cinquantamila per ogni tonnellata di capacità soppressa così come risultante a seguito degli adempimenti previsti dal quinto comma dell'art. 4 della
2. Il predetto contributo è elevato a lire duecentocinquantamila a favore delle imprese con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal
3. Il contributo di cui al comma 1 è elevato a lire trecentomila a favore delle imprese localizzate nelle aree di cui al testo unico approvato con
4. I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'art. 2 della
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici, di cui all'art. 20 della
Dopo l'art. 2, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 2-bis. - 1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che presentino programmi di ristrutturazione, semprechè non si verifichino aumenti di capacità produttiva nel settore dei tubi non saldati, o che presentino programmi di riconversione per importi di spesa superiori a lire 70 miliardi e che prevedano la realizzazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Qualora il programma di intervento presentato preveda l'impiego di non meno di 400 lavoratori, il contributo predetto è cumulabile con quelli concessi ai sensi dell'art. 4 della
Art. 2-ter. - 1. Fino alla data del 31 maggio 1986 il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 20 della
2. I programmi di reinvestimento di cui agli articoli 2 e 4 della
All'art. 3:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'art. 4, primo comma, della
All'art. 4:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Per le finalità connesse alla riconversione produttiva derivante dalla dismissione di impianti siderurgici, è concesso alla regione Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma terzo, dello statuto speciale, un contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi, da utilizzare per l'acquisto di aree industriali, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.
"4-ter. La liquidazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito di presentazione della documentazione comprovante la destinazione del contributo all'acquisizione delle aree predette".
All'art. 5:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 2, 2-bis e 4 saranno altresì utilizzabili le somme impegnate e non erogate ai sensi dell'art. 20 della
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.