§ 98.1.27784 - D.L. 10 dicembre 1985, n. 706 .
Misure urgenti per il settore siderurgico.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/12/1985
Numero:706


Sommario
Art. 1.      1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli articoli 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dall'art. 3, [...]
Art. 2.      Per far fronte agli oneri indiretti connessi all'attività di consorzi di collaborazione produttiva che agevolino il processo di razionalizzazione nel settore dei tubi, è [...]
Art. 3.      1. Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, è prorogato [...]
Art. 4.      1. Alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 30 aprile 1986 realizzino riduzioni di capacità produttiva, [...]
Art. 5.      1. Alle imprese esercenti l'attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che, entro il 31 dicembre 1986, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni [...]
Art. 6.      1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'art. 20 [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27784 - D.L. 10 dicembre 1985, n. 706 [1].

Misure urgenti per il settore siderurgico.

(G.U. 10 dicembre 1985, n. 290)

 

 

     Art. 1.

     1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli articoli 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dall'art. 3, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonchè gli importi dei mutui di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 dal Comitato interministeriale per la politica industriale a favore delle imprese esercenti attività siderurgica e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

     2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

     3. I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 4, primo comma, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concessi dagli istituti di credito a medio termine entro la data del 20 dicembre 1985 alle imprese esercenti attività siderurgica, possono essere erogati, con le cautele d'uso, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie, anteriormente alla realizzazione degli investimenti, fermo restando che i contributi in conto interesse sono corrisposti in relazione agli stati di effettiva realizzazione degli investimenti. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma.

     4. Gli importi degli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, a favore delle imprese esercenti attività siderurgica, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data o da deliberare in relazione a domande preselezionate alla medesima data ai sensi dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono versati ad apposita contabilità separata dell'Istituto mobiliare italiano e non sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 237.

     5. Gli importi dei contributi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, relativi ad imprese esercenti attività siderurgica, riguardanti domande presentate entro il 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

     6. I versamenti di cui al comma 5 sono effettuati dalla gestione commissariale della cessata Cassa del Mezzogiorno sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

 

          Art. 2.

     Per far fronte agli oneri indiretti connessi all'attività di consorzi di collaborazione produttiva che agevolino il processo di razionalizzazione nel settore dei tubi, è conferita all'IRI la somma di lire 40 miliardi da utilizzare per tale specifica attività. La predetta somma viene erogata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di apposito programma approvato dal Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 3.

     1. Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 1987. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, anche in relazione all'andamento della politica di settore in sede interna e internazionale.

     2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'art. 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato al 31 marzo 1986.

 

          Art. 4.

     1. Alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 30 aprile 1986 realizzino riduzioni di capacità produttiva, relativamente a prodotti finiti nel settore dei laminati, può essere concesso un contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure per tonnellata di capacità produttiva soppressa:

     a) per i prodotti laminati lunghi, ad esclusione della categoria 5ª di cui alle decisioni CECA, applicative dell'art. 58 del trattato CECA, e di forni fusori funzionalmente ad essi collegati, nel limite massimo di L. 90.000;

     b) per i prodotti laminati piani consistenti in coils-nastri a caldo e lamiere a caldo e a freddo, nel limite massimo di L. 250.000.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati a condizione che le riduzioni di capacità produttiva vengano effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione produttiva tra le imprese operanti nel settore. Gli accordi stessi devono favorire processi di ristrutturazione aziendale, degli impianti e della produzione.

     3. Le domande di contributo devono essere presentate entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono istruite secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

     4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'atto delle proposte al CIPI per l'adozione delle delibere di concessione del contributo in relazione alle domande presentate ai sensi del presente articolo, provvede contemporaneamente, con le modalità di cui al precedente art. 1, comma 2, al versamento dei relativi importi alla contabilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma, ivi compresi quelli relativi al recupero di somme eventualmente non utilizzate per le finalità del presente articolo.

 

          Art. 5.

     1. Alle imprese esercenti l'attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che, entro il 31 dicembre 1986, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, a condizione che abbiano prodotto nel corso dell'anno 1985 fino alla data del 30 novembre, può essere concesso un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di L. 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

     2. Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono istruite dal comitato tecnico di cui all'art. 20 delle legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo i criteri, le modalità applicative e le procedure previste dall'art. 20, sesto comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo i criteri, le modalità applicative e le procedure previste dall'art. 20, sesto comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, richiamato dall'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, relativamente alla concessione ed erogazione dei contributi.

     3. Gli impianti da demolire devono essere in possesso dell'istante alla data del 30 novembre 1985. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi.

     4. Il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 2.

     5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, nonchè della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dei relativi riflessi occupazionali.

     6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti oggetto delle domande stesse; a tale fine le imprese debbono comunicare al comitato tecnico di cui al comma 2 la capacità produttiva effettiva ed aggiornata dei predetti impianti, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda.

 

          Art. 6.

     1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato nell'anno 1985 di lire 60 miliardi.

     2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è a carico del Fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte dalla somma di lire 100 miliardi, da versare, quanto a lire 40 miliardi, all'IRI e, quanto a lire 60 miliardi, al Fondo di cui al comma 1.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 2 aprile 1986, n. 88, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.