§ 55.1.52 - D.L. 6 febbraio 1986, n. 20 .
Misure urgenti per il settore siderurgico


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:06/02/1986
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli artt. 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dall'art. 3, [...]
Art. 2.  [2]
Art. 2bis.  [4]
Art. 2ter.  [7]
Art. 3.      1. Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'art. 1, primo comma, del D.L. 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, è prorogato al 31 [...]
Art. 4.      1. Alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 30 aprile 1986 realizzino riduzioni di capacità produttiva, [...]
Art. 5.      1. Per le finalità di cui al precedente art. 4 il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'art. 20 della legge [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 55.1.52 - D.L. 6 febbraio 1986, n. 20 [1] .

Misure urgenti per il settore siderurgico

(G.U. 8 febbraio 1986, n. 32)

 

 

     Art. 1.

     1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli artt. 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dall'art. 3, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché gli importi dei mutui di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 dal Comitato Interministeriale per la Politica Industriale a favore delle imprese esercenti attività siderurgica e non erogati alla stessa data, sono versati al Mediocredito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

     2. I versamenti di cui al comma primo sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

     3. I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 4, primo comma, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dal decreto del Presidente della repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concessi dagli istituti di credito a medio termine entro la data del 20 dicembre 1985 alle imprese esercenti attività siderurgica, possono essere erogati, con le cautele d'uso, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie, anteriormente alla realizzazione degli investimenti, fermo restando che i contributi in conto interesse sono corrisposti in relazione agli stati di effettiva realizzazione degli investimenti. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma.

     4. Gli importi degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, a favore delle imprese esercenti attività siderurgica, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data o da deliberare in relazione a domande preselezionate alla medesima data ai sensi dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono versati ad apposita contabilità separata dell'Istituto mobiliare italiano e non sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 237.

     5. Gli importi dei contributi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, relativi ad imprese esercenti attività siderurgica, riguardanti domande presentate entro il 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

     6. I versamenti di cui al comma 5 sono effettuati dalla gestione commissariale della cessata Cassa del Mezzogiorno sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

 

          Art. 2. [2]

     1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che entro il 30 settembre 1986 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni delle capacità produttive mediante la demolizione degli impianti è concesso un contributo di lire cinquantamila per ogni tonnellata di capacità soppressa così come risultante a seguito degli adempimenti previsti dal quinto comma dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che realizzino programmi di specializzazione produttiva il contributo predetto è elevato a lire centomila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa [3].

     2. Il predetto contributo è elevato a lire duecentocinquantamila a favore delle imprese con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal D.L. 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attività di servizi alla produzione.

     3. Il contributo di cui al comma 1 è elevato a lire trecentomila a favore delle imprese localizzate nelle aree di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ed è cumulabile con ogni altra forma d'incentivazione produttiva prevista dalla vigente legislazione, con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di tale maggiorazione di contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal D.L. 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attività di servizi alla produzione.

     4. I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

     5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici, di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

 

          Art. 2bis. [4]

     1. Alle imprese che per la soluzione di situazioni di crisi nel settore dei tubi senza saldatura, ed impianti strettamente connessi, presentino programmi di ristrutturazione, sempreché non si verifichino aumenti di capacità produttiva nel settore dei tubi non saldati, o che presentino programmi di riconversione per importi di spesa superiori a lire 70 miliardi e che prevedano la realizzazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del costo dell'investimento previsto [5] .

     Qualora il programma di intervento presentato preveda l'impiego di non meno di 400 laboratori, il contributo predetto è cumulabile con quelli concessi ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e con quelli derivanti dal presente decreto. Le domande relative ai predetti programmi devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 1986. Il contributo è concesso dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai fini della razionalizzazione complessiva del settore siderurgico [6].

 

          Art. 2ter. [7]

     1. Fino alla data del 31 maggio 1986 il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potrà esaminare le domande di modifica di programma di reinvestimento presentate ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

     2. I programmi di reinvestimento di cui agli artt. 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, previsti nelle domande presentate dalle società in amministrazione straordinaria ai sensi dei citati articoli potranno essere realizzati anche da imprese diverse da quelle istanti. A tali imprese, esaurita la procedura di cui ai predetti artt. 2 e 4, potrà essere direttamente erogato il contributo, previa adozione di apposita delibera di modifica da parte del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

 

          Art. 3.

     1. Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'art. 1, primo comma, del D.L. 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 1987. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, anche in relazione all'andamento della politica di settore in sede interna e internazionale.

     2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'art. 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato al 31 luglio 1986 [8] .

 

          Art. 4.

     1. Alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 30 aprile 1986 realizzino riduzioni di capacità produttiva, relativamente a prodotti finiti nel settore dei laminati, può essere concesso un contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure per tonnellata di capacità produttiva soppressa:

     a) per i prodotti laminati lunghi, ad esclusione della categoria 5a di cui alle decisioni CECA, applicative dell'art. 58 del Trattato CECA, e di forni fusori funzionalmente ad essi collegati, nel limite massimo di lire 90.000;

     b) per i prodotti laminati piani consistenti in coils-nastri a caldo e lamiere a caldo e a freddo, nel limite massimo di lire 250.000.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati a condizione che le riduzioni di capacità produttiva vengano effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione produttiva tra le imprese operanti nel settore. Gli accordi stessi devono favorire processi di ristrutturazione aziendale, degli impianti e della produzione. Alle imprese predette che hanno concluso accordi di collaborazione produttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base ai quali è prevista la rottamazione di impianti per la produzione di laminati piani di cui alla lettera b) del comma 1 e che abbiano costituito società a partecipazione mista, possono essere concessi contributi a fondo perduto a fronte di programmi di riconversione miranti al reimpiego anche parziale di unità lavorative precedentemente occupate presso gli impianti siderurgici rottamati. Il contributo potrà essere concesso nella percentuale massima del 50 per cento al costo del programma e non potrà comunque superare l'importo complessivo di lire 5 miliardi. Le domande devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 1986; il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

     3. Le domande di contributo, presentate entro il 15 dicembre 1985, sono istruite secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

     4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'atto delle proposte al CIPI per l'adozione delle delibere di concessione del contributo in relazione alle domande presentate ai sensi del presente articolo, provvede contemporaneamente con le modalità di cui al precedente art. 1, comma 2, al versamento dei relativi importi alla contabilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma. Le somme eventualmente non utilizzate per le finalità del presente articolo saranno utilizzate per le finalità del precedente art. 2.

     4 bis. Per le finalità connesse alla riconversione produttiva derivante dalla dismissione di impianti siderurgici, è concesso alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma terzo, dello statuto speciale, un contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi, da utilizzare per l'acquisto di aree industriali, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti [9] .

     4 ter. La liquidazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito di presentazione della documentazione comprovante la destinazione del contributo all'acquisizione delle aree predette [10].

 

          Art. 5.

     1. Per le finalità di cui al precedente art. 4 il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 35 miliardi.

     2. Per le finalità di cui al precedente art. 2 il predetto "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" è incrementato nell'anno 1986 di lire 40 miliardi.

     3. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è a carico del Fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte della somma complessiva di lire 75 miliardi.

     4. Per le finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 2bis saranno altresì utilizzabili le somme stanziate e non impegnate riferite all'attuazione degli artt. 3 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni [11] .

     4 bis. Per le finalità di cui ai precedenti artt. 2, 2bis, e 4 saranno altresì utilizzabili le somme impegnate e non erogate ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 [12] .

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 2 aprile 1986, n. 88.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 5 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 835.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 835.

[6]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 settembre 1987 dall'art. 5 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 835.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 835.

[12]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.