Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 78. Prezzi |
Capitolo: | 78.1 prezzi |
Data: | 17/04/1984 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per [...] |
Art. 2. 1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 [...] |
Art. 3. Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della [...] |
Art. 4. |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 78.1.24 – D.L. 17 aprile 1984, n. 70. [1]
Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità idi contingenza.
(G.U. 17 aprile 1984, n. 107).
1. Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato, nella relazione previsionale programmatica del Governo per l'anno medesimo, nella misura del 10 per cento. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, o la giunta in caso di urgenza, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al
1 bis. Il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della Giunta, ai sensi dell'articolo 3 del
1 ter. Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove nei novanta giorni successivi non sia intervenuto annullamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi [4].
1 quater. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle loro competenze in materia di prezzi e tariffe, si uniformano alle disposizioni di cui al comma 1 [5].
1 quinquies. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è costituito un apposito fondo di lire 400 miliardi al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della
1 sexies. Alla ripartizione del fondo di cui al comma precedente provvede il Ministro del tesoro con propri decreti per quanto riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello Stato, mentre per gli enti di cui all'articolo 25 della
1 septies. All'onere derivante dalla costituzione del fondo di cui al comma 1-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 [8].
1 octies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [9].
1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al
2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.
Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella per la determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere in aggiuntaagli assegni familiari ed alle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico dietà inferiore a 18 anni compiuti [11]
Reddito familiare annuale |
1 figlio |
2 figli |
3 figli |
4 figli ed oltre |
|||
assoggettabile all'IRPEF |
importo mensile |
importo mensile |
importo mensile |
importo mensile |
|||
Fino a 9.200.000 |
45.000 |
90.000 |
135.0000 |
180.000 |
|||
Da |
9.200.001 |
a |
10.350.000 |
39.000 |
82.000 |
127.000 |
171.000 |
Da |
10.350.001 |
a |
11.500.000 |
33.000 |
74.000 |
119.000 |
162.000 |
Da |
11.500.001 |
a |
12.700.000 |
27.000 |
66.000 |
111.000 |
153.000 |
Da |
12.700.001 |
a |
13.800.000 |
21.000 |
58.000 |
103.000 |
144.000 |
Da |
13.800.001 |
a |
14.900.000 |
15.000 |
50.000 |
95.000 |
135.000 |
Da |
14.900.001 |
a |
16.100.000 |
---- |
42.000 |
87.000 |
126.000 |
Da |
16.100.001 |
a |
17.250.000 |
---- |
34.000 |
79.000 |
117.000 |
Da |
17.250.001 |
a |
18.400.000 |
---- |
26.000 |
71.000 |
108.000 |
Da |
18.400.001 |
a |
19.500.000 |
---- |
20.000 |
55.000 |
99.000 |
Da |
19.500.001 |
a |
20.700.000 |
---- |
15.000 |
39.000 |
90.000 |
Da |
20.700.001 |
a |
21.800.000 |
---- |
---- |
23.000 |
81.000 |
Da |
21.800.001 |
a |
23.000.000 |
---- |
---- |
15.000 |
72.000 |
Da |
23.00.001 |
a |
24.000.000 |
---- |
---- |
---- |
54.000 |
L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma già modificato dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Comma aggiunto dalla
[7] Comma aggiunto dalla
[8] Comma aggiunto dalla
[9] Comma aggiunto dalla
[10] Articolo abrogato dalla L. di conversione12 giugno 1984, n. 219.
[11] Tabella così sostituita dalla