§ 94.1.921 - L. 28 luglio 1993, n. 300.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:28/07/1993
Numero:300


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sullo Spazio economico europeo, con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 22 del [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie cui è fatto riferimento negli allegati all'accordo di cui all'articolo 1, così come modificate dall'allegato al protocollo di [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale


§ 94.1.921 - L. 28 luglio 1993, n. 300.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

(G.U. 16 agosto 1993, n. 191, S.O.).

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sullo Spazio economico europeo, con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 22 del protocollo di Bruxelles del 17 marzo 1993.

 

     Art. 3.

     1. Le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie cui è fatto riferimento negli allegati all'accordo di cui all'articolo 1, così come modificate dall'allegato al protocollo di adattamento, si intendono estese agli Stati EFTA che diventeranno Parti dell'accordo, alle condizioni stabilite per ciascuna direttiva dal protocollo 1 all'accordo e dagli allegati sopramenzionati, con le decorrenze ivi previste.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

PREAMBOLO

(Omissis)

PARTE I

Obiettivi e principi

     Articolo 1.

     1. Il presente accordo di associazione persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE.

     2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:

     a) la libera circolazione delle merci,

     b) la libera circolazione delle persone,

     c) la libera circolazione dei servizi,

     d) la libera circolazione dei capitali,

     e) l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché

     f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, la politica dell'istruzione e quella sociale.

 

     Articolo 2.

     Ai fini del presente accordo, si intende per:

     a) «accordo»: il testo dell'accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;

     b) «Stati AELS (EFTA)»: le Parti contraenti che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio;

     c) «Parti contraenti»: per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l'espressione ha nei singoli casi dev'essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

 

     Articolo 3.

     Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

     Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.

     Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell'ambito del presente accordo.

 

     Articolo 4.

     Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

 

     Articolo 5.

     Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all'articolo 92, paragrafo 2 e all'articolo 89, paragrafo 2.

 

     Articolo 6.

     Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.

 

     Articolo 7.

     Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

     a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;

     b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.

PARTE II

Libera circolazione delle merci

Capo 1

Principi fondamentali

     Articolo 8.

     1. La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo. 2. Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.

     3. Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:

     a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;

     b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.

 

     Articolo 9.

     1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

     2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.

     3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.

 

     Articolo 10.

     Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

 

     Articolo 11.

     Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

 

     Articolo 12.

     Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

 

     Articolo 13.

     Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.

 

     Articolo 14.

     Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.

Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

 

     Articolo 15.

     I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

 

     Articolo 16.

     1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità competenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

Capo 2

Prodotti agricoli e della pesca

     Articolo 17.

     L'allegato I contiene disposizioni e norme specifiche in materia veterinaria e fitosanitaria.

 

     Articolo 18.

     Fatte salve le norme specifiche che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli, le Parti contraenti provvedono a che le disposizioni di cui all'articolo 17 e all'articolo 23, lettere a) e b), quando si applichino a prodotti diversi da quelli contemplati dall'articolo 8, paragrafo 3 non siano compromesse da altri ostacoli tecnici agli scambi. L'articolo 13 è applicabile.

 

     Articolo 19.

     1. Le Parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e procurano di trovare le soluzioni appropriate.

     2. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.

     3. A questo scopo, esse riesaminano entro la fine del 1993, e successivamente ad intervalli biennali, la situazione degli scambi di cui sopra.

     4. Alla luce dei risultati di questi riesami, nel quadro delle loro rispettive politiche agricole e tenendo conto dei risultati dell'Uruguay Round, le Parti contraenti decidono, nell'ambito del presente accordo e su base preferenziale, bilaterale o multilaterale, reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo, compresi quelli risultanti da monopoli di Stato di carattere commerciale in campo agricolo.

 

     Articolo 20.

     Le disposizioni e le norme che si applicano al pesce e ai prodotti del mare figurano nel protocollo 9.

Capo 3

Cooperazione in campo doganale

e agevolazione degli scambi

     Articolo 21.

     1. Per agevolare gli scambi reciproci, le Parti contraenti semplificano i controlli e le formalità alle frontiere. Le norme in materia figurano nel protocollo 10.

     2. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in materia doganale, onde assicurare che la normativa doganale venga applicata correttamente. Le norme in materia figurano nel protocollo 11.

     3. Le Parti contraenti potenziano ed ampliano la cooperazione con l'obiettivo di semplificare le procedure in materia di scambi di merci, in particolare nel contesto di programmi, progetti ed azioni comunitari miranti ad agevolare gli scambi, in conformità delle norme previste nella Parte VI.

     4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, il presente articolo si applica a tutti i prodotti.

 

     Articolo 22.

     La Parte contraente che intenda ridurre il livello effettivo dei propri dazi o tasse di effetto equivalente applicabili a paesi terzi che godono del trattamento di nazione più favorita o sospenderne l'applicazione, deve, ove fattibile, darne notifica al Comitato misto SEE almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di tale riduzione o sospensione. La Parte contraente interessata prende atto di ogni esposto presentato da altre Parti contraenti in merito ad eventuali distorsioni che potrebbero derivarne.

Capo 4

Altre norme in materia

di libera circolazione delle merci

     Articolo 23.

     Disposizioni e norme specifiche figurano:

     a) nel protocollo 12 e nell'allegato II per quanto concerne regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni;

     b) nel protocollo 47 per quanto concerne l'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio del vino;

     c) nell'allegato III per quanto concerne la responsabilità per danni da prodotti difettosi.

Ove non altrimenti specificato, esse si applicano a tutti i prodotti.

 

     Articolo 24.

     L'allegato IV contiene disposizioni e norme specifiche in materia di energia.

 

     Articolo 25.

     Qualora il rispetto degli articoli 10 e 12 comporti:

     a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice mantiene per il prodotto in questione restrizioni quantitative e dazi all'esportazione ovvero misure o tasse di effetto equivalente, o

     b) una grave penuria o un rischio di penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice

e qualora dalle situazioni sopra descritte derivino o possano derivare rilevanti difficoltà per la Parte contraente esportatrice, quest'ultima può adottare misure appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 113.

 

     Articolo 26.

     Salvo qualora sia altrimenti specificato nel presente accordo, nelle reciproche relazioni le Parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi e misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

Capo 5

Prodotti carbosiderurgici

     Articolo 27.

     I protocolli 14 e 25 contengono disposizioni e norme specifiche concernenti i prodotti carbosiderurgici.

PARTE III

Libera circolazione delle persone,

dei servizi e dei capitali

Capo 1

Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi

     Articolo 28.

     1. E' garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).

     2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri della Comunità e quelli degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

     3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:

     a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

     b) di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);

     c) di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

     d) di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.

     4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

     5. L'allegato V contiene disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.

 

     Articolo 29.

     Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell'allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:

     a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;

     b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.

 

     Articolo 30.

     Al fine di agevolare l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell'allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l'accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.

Capo 2

Diritto di stabilimento

     Articolo 31.

     1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.

La libertà di stabilimento comporta l'accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4.

     2. Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento.

 

     Articolo 32.

     Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

 

     Articolo 33.

     Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

 

     Articolo 34.

     Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini

dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

 

     Articolo 35.

     Le disposizioni dell'articolo 30 si applicano agli aspetti contemplati dal presente capo.

Capo 3

Servizi

     Articolo 36.

     1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.

     2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.

 

     Articolo 37.

     Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

     a) attività di carattere industriale,

     b) attività di carattere commerciale,

     c) attività artigiane,

     d) attività delle libere professioni.

Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

 

     Articolo 38.

     La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.

 

     Articolo 39.

     Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

Capo 4

Capitali

     Articolo 40.

     Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L'allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo.

 

     Articolo 41.

     I pagamenti correnti che concernono la circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra le Parti contraenti nel quadro delle disposizioni del presente accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

 

     Articolo 42.

     1. Quando ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo, vengono applicate le disposizioni nazionali che disciplinano il mercato dei capitali ed il sistema del credito, questa applicazione deve avvenire in modo non discriminatorio.

     2. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro della Comunità o uno Stato AELS (EFTA) o loro enti regionali o locali possono essere emessi o collocati in altri Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito.

 

     Articolo 43.

     1. Qualora le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) inducano persone residenti in uno di questi Stati ad avvalersi dei più liberi sistemi di trasferimento all'interno del territorio delle Parti contraenti previsti all'articolo 40, allo scopo di eludere la normativa di uno di questi Stati concernente i movimenti di capitali verso o da paesi terzi, la Parte contraente interessata può adottare misure atte a eliminare tali difficoltà.

     2. Qualora dei movimenti di capitali perturbino il funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione in materia di movimenti di capitali.

     3. Qualora le autorità competenti di una Parte contraente procedano ad una modificazione del tasso di cambio che alteri gravemente le condizioni di concorrenza, le altre Parti contraenti possono adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie per ovviare alle conseguenze di tale alterazione.

     4. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), provocate da uno squilibrio globale della bilancia dei pagamenti o dal tipo di valuta di cui tale Stato dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del presente accordo, la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione.

 

     Articolo 44.

     Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 43, la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra, applicano le proprie procedure interne come previsto dal protocollo 18.

 

     Articolo 45.

     1. Le decisioni, i pareri e le raccomandazioni concernenti le misure di cui all'articolo 43 devono essere notificati al Comitato misto SEE.

     2. Tutte le misure sono soggette a preventiva consultazione e scambio di informazioni nell'ambito del Comitato misto SEE.

     3. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2 la Parte contraente interessata può tuttavia, per motivi di segretezza e di urgenza, prendere le misure che si rivelassero necessarie senza preventiva consultazione e scambio di informazioni.

     4. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 4, qualora si verifichi una crisi improvvisa nella bilancia dei pagamenti e non si possa seguire la procedura prevista al paragrafo 2, la Parte contraente interessata può, a titolo conservativo, adottare le misure di protezione necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'accordo e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà improvvisamente sorte.

     5. Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi 3 e 4, ne deve essere data notifica al più tardi il giorno dell'entrata in vigore delle stesse; lo scambio di informazioni, le consultazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 hanno luogo, successivamente, quanto prima possibile.

Capo 5

Cooperazione in materia

di politica economica e monetaria

     Articolo 46.

     Le Parti contraenti si scambiano pareri ed informazioni riguardanti l'attuazione del presente accordo e gli effetti dell'integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie. Esse possono inoltre discutere delle situazioni, delle politiche e delle prospettive macroeconomiche. Questo scambio di pareri e informazioni avviene su base volontaria.

Capo 6

Trasporti

     Articolo 47.

     1. Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.

     2. L'allegato XIII contiene disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto.

 

     Articolo 48.

     1. Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato XIII non sono rese meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori di altri Stati rispetto ai vettori nazionali.

     2. La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.

 

     Articolo 49.

     Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

 

     Articolo 50.

     1. Nel traffico all'interno del territorio delle Parti contraenti non sussistono discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

     2. L'autorità competente a norma della parte VII procede, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), ad esaminare i casi di discriminazione contemplati dal presente articolo e prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

 

     Articolo 51.

     1. E' fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando ciò sia autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

     2. L'autorità competente, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, dall'altra, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

L'autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

     3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

 

     Articolo 52.

     Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

PARTE IV

Concorrenza e altre norme comuni

Capo 1

Regole applicabili alle imprese

     Articolo 53.

     1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

     a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

     b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

     c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

     d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

     e) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

     2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

     3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

     - a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,

     - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

     - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

     a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

     b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

 

     Articolo 54.

     E' incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

     a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;

     b) nel limitare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;

     c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

     d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

 

     Articolo 55.

     1. Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell'allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall'articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.

Il competente organo di vigilanza, come previsto dall'articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell'ambito del territorio in questione o dell'altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L'organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell'ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l'altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.

Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.

     2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l'organo di vigilanza competente constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata.

Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all'altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.

 

     Articolo 56.

     1. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:

     a) i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);

     b) fatto salvo il disposto della lettera c), l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33% del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;

     c) la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.

     2. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 54 sono di competenza dell'organo di vigilanza nel cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.

     3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

     4. I termini «impresa» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

 

     Articolo 57.

     1. Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.

     2. Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:

     a) dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell'allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;

     b) dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell'allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all'allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.

 

     Articolo 58.

     Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell'intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un'omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.

 

     Articolo 59.

     1. Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dall'articolo 4 e dagli articoli da 53 a 63.

     2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.

     3. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano nei confronti degli Stati nell'ambito del territorio in questione, opportuni provvedimenti.

 

     Articolo 60.

     L'allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei principi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.

Capo 2

Aiuti di Stato

     Articolo 61.

     1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

     2. Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:

     a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

     b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

     c) gli aiuti concessi all'economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.

     3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:

     a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

     b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

     c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.

 

     Articolo 62.

     1. Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l'articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:

     a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

     b) per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall'accodo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previste dal protocollo 26.

     2. Ai fini di assicurare l'attuazione di un controllo uniforme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano conformemente alle norme di cui al protocollo 27.

 

     Articolo 63.

     L'allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.

 

     Articolo 64.

     1. Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che l'applicazione degli articoli 61 e 62 del presente accordo e del protocollo 14, articolo 5, da parte dell'altro organo di vigilanza non sia conforme all'esigenza del mantenimento di pari condizioni di concorrenza nel territorio cui si applica il presente accordo, sono organizzate consultazioni entro due settimane, secondo la procedura prevista dal protocollo 27, lettera f). Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l'autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano. Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un'incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.

Capo 3

Altre norme comuni

     Articolo 65.

     1. L'allegato XVI contiene disposizioni e norme specifiche riguardanti gli appalti che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi indicati.

     2. Il protocollo 28 e l'allegato XVII contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi.

PARTE V

Disposizioni orizzontali

concernenti le quattro libertà

Capo 1

Politica sociale

     Articolo 66.

     Le Parti contraenti convergono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.

 

     Articolo 67.

     1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.

     2. L'allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.

 

     Articolo 68.

     In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell'allegato XVIII.

 

     Articolo 69.

     1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per «retribuzione» deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

     a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;

     b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

     2. L'allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.

 

     Articolo 70.

     Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII.

 

     Articolo 71.

     Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.

Capo 2

Protezione dei consumatori

     Articolo 72.

     L'allegato XIX contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori.

Capo 3

Ambiente

     Articolo 73.

     1. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale ha l'obiettivo:

     a) di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;

     b) di contribuire alla protezione della salute umana;

     c) di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

     2. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale è fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche delle Parti contraenti.

 

     Articolo 74.

     L'allegato XX contiene disposizioni specifiche per quanto attiene alle misure di protezione da applicare a norma dell'articolo 73.

 

     Articolo 75.

     Le misure di protezione di cui all'articolo 74 non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure di protezione più rigorose compatibili con il presente accordo.

Capo 4

Statistiche

     Articolo 76.

     1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.

     2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.

     3. L'allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.

     4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.

Capo 5

Diritto societario

     Articolo 77.

     L'allegato XXII contiene disposizioni specifiche in materia di diritto societario.

PARTE VI

Cooperazione al di fuori delle quattro libertà

     Articolo 78.

     Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:

     - ricerca e sviluppo tecnologico,

     - servizi di informazione,

     - ambiente,

     - istruzione, formazione professionale e giovani,

     - politica sociale,

     - protezione dei consumatori,

     - piccole e medie imprese,

     - turismo,

     - settore audiovisivo, e

     - protezione civile,

nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.

 

     Articolo 79.

     1. Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi nei settori di cui all'articolo 78.

     2. Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui all'articolo 78.

     3. La parte VII si applica mutatis mutandis nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.

 

     Articolo 80.

     La cooperazione di cui all'articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:

     - partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitarie;

     - definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;

     - scambio o fornitura formali ed informali di informazioni;

     - sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti contraenti;

     - legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;

     - coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.

 

     Articolo 81.

     Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:

     a) gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;

     b) nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un'attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;

     c) le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all'attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 86;

     d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l'attività in questione;

     e) gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;

     f) le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.

 

     Articolo 82.

     1. Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:

     a) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:

     - agli stanziamenti d'impegno e

     - agli stanziamenti di pagamento,

iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in

ciascuna linea relativa alle attività in questione.

Il «fattore di proporzionalità» che determina il contributo degli Stati

AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno

lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma

dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della

Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato,

per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.

L'importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in

stanziamenti d'impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi

iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa

alle attività in questione.

I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono

stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.

Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell'entrata in vigore, a norma

del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle

attività in questione - nonché i pagamenti che vi sono connessi - non danno

luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);

     b) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;

     c) il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.

     2. Le disposizioni particolareggiate per l'applicazione del presente articolo figurano nel protocollo 32.

 

     Articolo 83.

     Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l'obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.

 

     Articolo 84.

     Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.

 

     Articolo 85.

     Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all'articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31.

 

     Articolo 86.

     Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l'altro, l'integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l'adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell'articolo 85.

 

     Articolo 87.

     Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell'articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell'articolo 78 con l'aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.

 

     Articolo 88.

     Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.

PARTE VII

Disposizioni Istituzionali

Capo 1

Struttura dell'associazione

Sezione 1

Il Consiglio SEE

     Articolo 89.

     1. E' istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l'impulso politico nell'attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d'azione del Comitato misto SEE.

A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell'accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell'accordo.

     2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.

     3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.

 

     Articolo 90.

     1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).

I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.

     2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra.

 

     Articolo 91.

     1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).

     2. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.

Sezione 2

Il Comitato misto SEE

     Articolo 92.

     1. E' istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.

     2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.

     3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

 

     Articolo 93.

     1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

     2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.

 

     Articolo 94.

     1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).

     2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.

     3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.

     4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

Sezione 3

Cooperazione parlamentare

     Articolo 95.

     1. E' istituito un Comitato parlamentare misto SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), dall'altra. Il numero complessivo dei membri del Comitato è fissato nello statuto che figura nel protocollo 36.

     2. Il Comitato parlamentare misto SEE tiene le proprie sessioni alternativamente nella Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) secondo quanto previsto nel protocollo 36.

     3. Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare l'intesa fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) nei settori che rientrano nell'ambito del presente accordo.

     4. Il Comitato parlamentare misto SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi. In particolare, esso esamina la relazione annuale del Comitato misto SEE, redatta a norma dell'articolo 94, paragrafo 4, sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

     5. Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.

     6. Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

Sezione 4

Cooperazione fra parti economiche e sociali

     Articolo 96.

     1. I membri del Comitato economico e sociale e di altri organismi che rappresentano le parti sociali nella Comunità nonché dei corrispondenti organismi degli Stati AELS (EFTA) si adoperano per intensificare i contatti reciproci e cooperare in modo organizzato e regolare per rafforzare la consapevolezza degli aspetti economici e sociali della crescente interdipendenza delle economie delle Parti contraenti e dei loro interessi nel contesto del SEE.

     2. A tal fine è istituito un Comitato consultivo SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Comitato economico e sociale della Comunità, da una parte, e di membri del Comitato consultivo AELS (EFTA), dall'altra. Il Comitato consultivo SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi.

     3. Il Comitato consultivo SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

Capo 2

Procedura decisionale

     Articolo 97.

     Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare, fatto salvo il principio di non discriminazione e previa informazione delle altre Parti contraenti, la propria legislazione interna nei settori contemplati dal presente accordo

     - se il Comitato misto SEE conclude che la legislazione modificata non incide sul buon funzionamento dell'accordo, o

     - se le procedure di cui all'articolo 98 sono state espletate.

 

     Articolo 98.

     Gli allegati del presente accordo e i protocolli da 1 a 7, 9, 10 e 11, da 19 a 27, 30, 31 e 32, 37, 39, 41 e 47 possono essere modificati, se del caso, mediante decisione del Comitato misto SEE in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103.

 

     Articolo 99.

     1. Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente accordo, la Commissione delle Comunità europee consulta informalmente esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità per l'elaborazione delle proprie proposte.

     2. Nel trasmettere la propria proposta al Consiglio delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ne trasmette copia agli Stati AELS (EFTA).

A richiesta di una delle Parti contraenti, si procede ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al Comitato misto SEE.

     3. Durante la fase che precede la decisione del Consiglio delle Comunità europee, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, a richiesta di una di esse, in seno al Comitato misto SEE.

     4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, l'adozione delle decisioni in seno al Comitato misto SEE.

 

     Articolo 100.

     La Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti degli Stati AELS (EFTA) una partecipazione quanto più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità.

Quando il Consiglio delle Comunità europee è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee trasmette al Consiglio delle Comunità europee i pareri degli esperti degli Stati AELS (EFTA).

 

     Articolo 101.

     1. Per quanto riguarda i comitati non contemplati dall'articolo 81 o dall'articolo 100, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) sono associati ai lavori qualora il buon funzionamento del presente accordo lo esiga. I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.

     2. Qualora le Parti contraenti ritengano che tale associazione debba estendersi ad altri comitati aventi caratteristiche simili, il Comitato misto SEE può modificare il protocollo 37.

 

     Articolo 102.

     1. Al fine di garantire la certezza giuridica e l'omogeneità del SEE, il Comitato misto SEE delibera in merito alla modifica di un allegato del presente accordo in tempi quanto più possibile ravvicinati rispetto all'adozione da parte della Comunità di una corrispondente nuova normativa comunitaria, allo scopo di permettere l'applicazione simultanea di quest'ultima e delle modifiche degli allegati del presente accordo. A tal fine, ogniqualvolta adotta un atto legislativo concernente un aspetto disciplinato dal presente accordo, la Comunità informa quanto prima le altre Parti contraenti in seno al Comitato misto SEE.

     2. La parte di un allegato del presente accordo sulla quale inciderebbe direttamente la nuova normativa è definita in seno al Comitato misto SEE.

     3. Le Parti contraenti si adoperano in tutti i modi per raggiungere un'intesa sulle questioni riguardanti il presente accordo.

In particolare il Comitato misto SEE si adopera quanto più possibile per trovare una soluzione reciprocamente accettabile qualora sorga un problema serio per aspetti che rientrano, negli Stati AELS (EFTA), nella sfera di competenza del legislatore.

     4. Qualora, nonostante l'applicazione del paragrafo 3, non si possa giungere ad un'intesa su una modifica di un allegato del presente accordo, il Comitato misto SEE esamina ogni altra possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo e prende le decisioni necessarie a tal fine, inclusa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle normative. Tali decisioni devono essere prese al più tardi alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato misto SEE o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore della corrispondente normativa comunitaria.

     5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 il Comitato misto SEE non abbia preso una decisione su una modifica di un allegato del presente accordo, la parte interessata dell'allegato, definita conformemente al paragrafo 2, è considerata provvisoriamente sospesa, salvo decisione contraria del Comitato misto SEE. Tale sospensione prende effetto sei mesi dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto della Comunità viene applicato nella Comunità. Il Comitato misto SEE continua ad adoperarsi per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile, affinché la sospensione venga revocata quanto più rapidamente possibile.

     6. Le conseguenze pratiche della sospensione di cui al paragrafo 5 sono discusse in seno al Comitato misto SEE. I diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù del presente accordo da singoli e da operatori economici restano impregiudicati. Le Parti contraenti decidono, a seconda dei casi, sulle modifiche necessarie in conseguenza della sospensione.

 

     Articolo 103.

     1. Una decisione del Comitato misto SEE, qualora sia vincolante per una Parte contraente solo dopo l'adempimento di requisiti costituzionali, e contenga una data, entra in vigore a tale data, a condizione che la Parte contraente interessata abbia notificato entro tale data alle altre Parti contraenti che i requisiti costituzionali sono stati adempiuti. In assenza di tale notifica entro la data in questione, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

     2. Qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui all'articolo 102, paragrafo 5 entra in vigore un mese dopo tale notifica, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto comunitario è applicato nella Comunità.

 

     Articolo 104.

     Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l'attuazione ed applicazione.

Capo 3

Omogeneità, procedura di vigilanza

e composizione delle controversie

Sezione 1

Omogeneità

     Articolo 105.

     1. Per la realizzazione dell'obiettivo delle Parti contraenti di giungere ad un'interpretazione quanto più uniforme possibile delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nell'accordo, il Comitato misto SEE opera conformemente al disposto del presente articolo.

     2. Il Comitato misto SEE segue regolarmente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte AELS (EFTA), istituita dall'articolo 108, paragrafo 2. A tal fine, le sentenze di dette corti sono trasmesse al Comitato misto SEE che si adopera per preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo.

     3. Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro due mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto un caso di divergenza di giurisprudenza tra le due Corti, di preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo, si può applicare la procedura prevista all'articolo 111.

 

     Articolo 106.

     Allo scopo di assicurare un'interpretazione quanto più uniforme possibile del presente accordo, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, il Comitato misto SEE istituisce un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le sentenze pronunciate dalla Corte AELS (EFTA), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalle Corti di ultima istanza degli Stati AELS (EFTA). Questo sistema comprende:

     a) la trasmissione alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee delle sentenze pronunciate dalle varie corti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo, da una parte, o del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quali modificati o completati, nonché degli atti adottati in applicazione dei medesimi, nella misura in cui riguardano disposizioni identiche, nella sostanza, a quelle del presente accordo, dall'altra;

     b) la classificazione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, di tali sentenze, comprese, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;

     c) la trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, dei pertinenti documenti alle autorità nazionali competenti che saranno designate da ciascuna Parte contraente.

 

     Articolo 107.

     Il protocollo 34 prevede la possibilità, per uno Stato AELS (EFTA), di permettere che una corte o tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione di determinate norme SEE.

Sezione 2

Procedura di vigilanza

     Articolo 108.

     1. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente (Autorità di vigilanza AELS (EFTA)) e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e per controllare la legittimità degli atti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza.

     2. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia (Corte AELS (EFTA)).

La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all'applicazione del presente accordo, in particolare:

     a) sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);

     b) sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);

     c) sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).

 

     Articolo 109.

     1. L'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo è accertato, da una parte, dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e, dall'altra, dalla Commissione delle Comunità europee in conformità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del presente accordo.

     2. Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme nell'intero SEE, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici.

     3. I reclami riguardanti l'applicazione del presente accordo sono inoltrati alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che si informano a vicenda in merito ai reclami ricevuti.

     4. Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette all'altro organo i reclami che rientrano nella competenza di quest'ultimo.

     5. In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o all'esito dell'esame, ciascuno dei due organi può deferire la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111.

 

     Articolo 110.

     Le decisioni prese a norma del presente accordo dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA). L'esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L'ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell'autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA). Dopo che queste formalità siano state espletate a richiesta della parte interessata, quest'ultima può procedere all'esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l'autorità competente. L'esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell'esecuzione.

Sezione 3

Composizione delle controversie

     Articolo 111.

     1. La Comunità o uno Stato AELS (EFTA) possono investire il Comitato misto SEE di un caso di controversia quanto all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in conformità delle disposizioni che seguono.

     2. Il Comitato misto SEE può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto SEE esamina tutte le possibilità perché non venga perturbato il buon funzionamento dell'accordo.

     3. Qualora una controversia riguardi l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo che sono identiche, nella sostanza, a corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e agli atti adottati in applicazione dei due suddetti trattati e non sia composta entro tre mesi dalla data in cui è sottoposta al Comitato misto SEE, le Parti contraenti parti della controversia possono decidere di comune accordo di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni.

Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, in tale controversia, di giungere a un accordo su una soluzione entro sei mesi dalla data in cui è stata avviata la procedura o qualora le Parti contraenti parti della controversia non abbiano deciso, entro tale periodo, di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, una Parte contraente può, per porre rimedio ad eventuali squilibri,

     - adottare misure di salvaguardia, conformemente all'articolo 112, paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all'articolo 113, ovvero

     - applicare l'articolo 102, mutatis mutandis.

     4. Qualora una controversia riguardi la portata o la durata delle misure di salvaguardia adottate in conformità dell'articolo 111, paragrafo 3 o dell'articolo 112, o la proporzionalità delle contromisure adottate in conformità dell'articolo 114, e qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro tre mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto il caso, di comporre la controversia, qualsiasi Parte contraente può sottoporre la controversia ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel protocollo 33. Nel quadro di tale procedura non sono esaminati casi concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo di cui al paragrafo 3. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia.

Capo 4

Misure di salvaguardia

     Articolo 112.

     1. Qualora emergano gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura settoriale o regionale che si possano considerare persistenti, una Parte contraente può adottare unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 113.

     2. Queste misure di salvaguardia sono limitate, per quanto riguarda la portata e la durata, allo stretto necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.

     3. Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutte le Parti contraenti.

 

     Articolo 113.

     1. La Parte contraente che intenda adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 112 ne dà immediata notifica alle altre Parti contraenti tramite il Comitato misto SEE e fornisce tutte le pertinenti informazioni.

     2. Le Parti contraenti si consultano immediatamente in seno al Comitato misto SEE al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

     3. La Parte contraente interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata impediscano l'esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare immediatamente le misure protettive strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

Per la Comunità, le misure di salvaguardia sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

     4. La Parte contraente interessata notifica senza indugio al Comitato misto SEE le misure adottate e fornisce tutte le pertinenti informazioni.

     5. Le misure di salvaguardia adottate sono discusse in seno al Comitato misto SEE ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, affinché siano abolite prima della data di scadenza prevista o ne sia limitato il campo d'applicazione.

Ciascuna delle Parti contraenti può in qualunque momento chiedere al Comitato misto SEE di riesaminare tali misure.

 

     Articolo 114.

     1. Qualora una misura di salvaguardia adottata da una Parte contraente crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, qualsiasi altra Parte contraente può adottare nei confronti di tale Parte contraente le contromisure proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

     2. E' applicabile la procedura prevista all'articolo 113.

PARTE VIII

Meccanismo finanziario

     Articolo 115.

     Nell'intento di consolidare in maniera continua ed equilibrata le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti, come previsto all'articolo 1, le Parti contraenti convengono della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni. Esse prendono atto, a questo riguardo, delle pertinenti disposizioni stabilite altrove nel presente accordo e nei suoi protocolli, comprese alcune delle disposizioni concernenti l'agricoltura e la pesca.

 

     Articolo 116.

     Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un meccanismo finanziario inteso a contribuire, nell'ambito del SEE e in aggiunta alle iniziative già prese in materia dalla Comunità, alla realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 115.

 

     Articolo 117.

     Le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario figurano nel protocollo 38.

PARTE IX

Disposizioni generali e finali

     Articolo 118.

     1. La Parte contraente che ritenesse utile, negli interessi di tutte le Parti contraenti, approfondire le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati dallo stesso, presenta richiesta motivata alle altre Parti contraenti in seno al Consiglio SEE. Quest'ultimo può invitare il Comitato misto SEE ad esaminare tutti gli aspetti della richiesta e a elaborare una relazione in materia. Il Consiglio SEE può, se del caso, prendere decisioni politiche intese ad avviare negoziati tra le Parti contraenti.

     2. Gli accordi derivanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione ad opera delle Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

 

     Articolo 119.

     Gli allegati e gli atti ai quali è fatto riferimento, adattati ai fini del presente accordo, nonché i protocolli, costituiscono parte integrante del presente accordo.

 

     Articolo 120.

     Salvo qualora sia altrimenti disposto dal presente accordo, in particolare dai protocolli 41, 43 e 44, le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni previste da accordi bilaterali o multilaterali vigenti che vincolano la Comunità economica europea, da un lato, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall'altro, nella misura in cui l'aspetto in questione è disciplinato dal presente accordo.

 

     Articolo 121.

     Le disposizioni del presente accordo non ostano alla cooperazione:

     a) nel quadro della Cooperazione nordica, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo;

     b) nel quadro dell'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein, nella misura in cui l'applicazione del presente accordo non consenta di raggiungere gli obiettivi di tale unione e non sia ostacolato il buon funzionamento del presente accordo;

     c) nel quadro della cooperazione tra l'Austria e l'Italia per quanto il Tirolo, il Vorarlberg e il Trentino - Sud Tirolo/Alto Adige, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo.

 

     Articolo 122.

     I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni nell'ambito del presente accordo sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, e in particolare quelle riguardanti le imprese, i loro rapporti commerciali o i loro elementi di costo.

 

     Articolo 123.

     Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte contraente adotti le misure

     a) che essa consideri necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

     b) che riguardino la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

     c) che essa ritenga essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da essa assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

     Articolo 124.

     Le Parti contraenti accordano ai cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) un trattamento identico a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle società di cui all'articolo 34, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente accordo.

 

     Articolo 125.

     Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente nelle Parti contraenti.

 

     Articolo 126.

     1. Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano il trattato che istituisce la Comunità economica europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e ai territori della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera.

     2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo non si applica alle Isole Åland. Tuttavia il Governo della Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del presente accordo presso il depositario, che ne rimette copia certificata conforme alle Parti contraenti, che il presente accordo si applica a tali isole alle stesse condizioni in cui si applica ad altre parti della Finlandia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

     a) le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione delle disposizioni in vigore in qualunque momento nelle Isole Åland in materia di:

     I) restrizioni al diritto, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, di acquisire o detenere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,

     II) restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestazione di servizi, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,

     b) i diritti di cui godono i cittadini delle Isole Åland in Finlandia non sono pregiudicati dal presente accordo;

     c) le autorità delle Isole Åland riservano un trattamento identico alle persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti.

 

     Articolo 127.

     Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.

Le altre Parti contraenti provvedono, immediatamente dopo la notifica di tale intenzione di denuncia, ad organizzare una conferenza diplomatica per esaminare le modifiche da apportare all'accordo.

 

     Articolo 128.

     1. Qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, o può chiedere, qualora diventi uno Stato membro AELS (EFTA), di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE.

     2. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

 

     Articolo 129.

     1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autenticazione, sono redatti in lingua finlandese, islandese, norvegese e svedese.

     2. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

     3. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1993, purché tutte le Parti contraenti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di approvazione entro tale data. Qualora si superi tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica. La data ultima di tale notifica è il 30 giugno 1993. Qualora si superi tale data, le Parti contraenti organizzano una conferenza diplomatica per valutare la situazione.

 

 

Allegati

(Omissis)