§ 98.1.5612 - D.M. 15 maggio 1996, n. 350.
Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della legge 28 marzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/05/1996
Numero:350


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 2 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2.      1. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 6 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      1. Il comma 5 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Il comma 1 dell'art. 23 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. All'art. 24 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è aggiunto il seguente comma


§ 98.1.5612 - D.M. 15 maggio 1996, n. 350.

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, in materia di commercio su aree pubbliche.

(G.U. 06-07-1996)

 

 

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

     DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente "Norme in materia di commercio su aree pubbliche" e, in particolare, l'art. 7, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, il compito di emanare il regolamento di esecuzione della legge stessa;

     Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 112 del 1991;

     Ritenuta l'opportunità di modificare alcune norme del predetto regolamento, non concernenti aspetti igienico-sanitari;

     Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni;

     Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il parere n. 1524/95 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

     Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380600;

     A D O T T A

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'art. 2 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi:

     " 5. La domanda per ottenere la modifica o l'integrazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione, presentata dal soggetto interessato, è accolta alla sola condizione che questi sia iscritto nel registro per le specializzazioni merceologiche richieste.

     " 6. Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 3, della legge, può essere ottenuta con riferimento a più posteggi, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori quanti sono i posteggi concedibili.".

 

          Art. 2.

     1. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 6 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, sono sostituiti dai seguenti:

     " 5. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i soggetti titolari esclusivamente dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge e fra questi coloro che sono titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione di quella precedente prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398. A parità di condizione si tiene conto del più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi.

     6. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

     7. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

     8. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle ditte.".

 

          Art. 3.

     1. Il comma 5 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è sostituito dal seguente:

     " 5. Nelle aree di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della legge, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.".

 

          Art. 4.

     1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è sostituito dal seguente:

     " 2. Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività dà luogo alla decadenza dalla concessione del posteggio nel quale è stata commessa l'infrazione.".

 

          Art. 5.

     1. Il comma 1 dell'art. 23 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è sostituito dal seguente:

     " 1. Esercita l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge o dell'autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, che l'utilizza in area diversa da quella in essa indicata.".

 

          Art. 6.

     1. All'art. 24 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è aggiunto il seguente comma:

     " 11. La facoltà di cui al comma 6 dell'art. 2 è riconosciuta anche ai titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione ai sensi dell'art. 19, purché la eserciti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.