Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 30/09/1999 |
Numero: | 361 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il beneficio derivante dalla compensazione dell'aumento progressivo dell'accisa per consentire le riduzioni di costo previste, dall'articolo 8, comma 10, lettera c), [...] |
Art. 2. 1. Per le cessioni effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle variazioni delle aliquote di accisa in applicazione, per l'anno 1999, [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 95.2.81 - D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361.
Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(G.U. 19 ottobre 1999, n. 246, S.O.)
1. Il beneficio derivante dalla compensazione dell'aumento progressivo dell'accisa per consentire le riduzioni di costo previste, dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della
2. Il beneficio sul gasolio di cui al comma 1 è concesso mediante accredito d'imposta, effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 6 del
3. Per poter beneficiare dell'accredito di cui al comma 2, i fornitori menzionati nel medesimo comma:
a) riportano, nelle annotazioni effettuate sul registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del
b) presentano entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun bimestre, istanza, in triplice esemplare, al competente ufficio tecnico di finanza, indicando i quantitativi fatturati di gasolio usato come combustibile per riscaldamento sui quali viene chiesto l'accredito complessivamente erogati nel bimestre medesimo.
4. L'ufficio tecnico di finanza provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 3, del
5. Il beneficio sui gas di petrolio liquefatti di cui al comma 1 è concesso mediante accredito d'imposta effettuato nei confronti degli esercenti le reti di canalizzazione operanti nelle località di cui al comma 2, tenuti a fornire il prodotto ad un prezzo che trasferisca agli utenti il suddetto beneficio. Gli esercenti summenzionati riportano, in apposito registro di carico e scarico da tenere secondo le modalità di cui all'articolo 12 del
6. Il competente ufficio tecnico di finanza, oltre ai controlli formali sulle istanze di cui ai commi 3 e 5, effettua, al fine di verificarne la veridicità, controlli in loco, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e richiedendo, ove necessario, la collaborazione dei competenti uffici comunali come individuati dai rispettivi ordinamenti. A tale fine, il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze emana specifiche istruzioni operative per la programmazione e per lo svolgimento dei controlli.
1. Per le cessioni effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle variazioni delle aliquote di accisa in applicazione, per l'anno 1999, dell'articolo 8, commi 5 e 6, della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.