§ 95.2.81 - D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361.
Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:30/09/1999
Numero:361


Sommario
Art. 1.      1. Il beneficio derivante dalla compensazione dell'aumento progressivo dell'accisa per consentire le riduzioni di costo previste, dall'articolo 8, comma 10, lettera c), [...]
Art. 2.      1. Per le cessioni effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle variazioni delle aliquote di accisa in applicazione, per l'anno 1999, [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.2.81 - D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361.

Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448

(G.U. 19 ottobre 1999, n. 246, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il beneficio derivante dalla compensazione dell'aumento progressivo dell'accisa per consentire le riduzioni di costo previste, dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è fissato, per l'anno 1999, in lire 200 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed in lire 258 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento e distribuiti anche miscelati ad aria mediante reti canalizzate. Per gli anni successivi la determinazione del beneficio è effettuata, annualmente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Il beneficio sul gasolio di cui al comma 1 è concesso mediante accredito d'imposta, effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, nei confronti degli esercenti impianti o depositi, a scopo commerciale dove sono detenuti prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, nonché dei rappresentanti fiscali, tenuti a fornire, ad un prezzo che trasferisca all'acquirente il suddetto beneficio, gasolio usato come combustibile per riscaldamento, a titolari d'impianti o loro legali rappresentanti, intestatari delle fatture, che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, da allegare al registro di cui al comma 3, attestante, sotto la propria responsabilità, l'ubicazione dell'impianto, situato nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni ricade nella predetta zona climatica F e nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, così come indicato dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della citata legge n. 448 del 1998, nel quale il prodotto verrà impiegato.

     3. Per poter beneficiare dell'accredito di cui al comma 2, i fornitori menzionati nel medesimo comma:

     a) riportano, nelle annotazioni effettuate sul registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, ovvero nelle contabilità tenute ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, distintamente dagli altri i quantitativi complessivi giornalieri di gasolio aventi diritto all'accredito forniti, indicando gli utilizzatori con i singoli quantitativi consegnati;

     b) presentano entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun bimestre, istanza, in triplice esemplare, al competente ufficio tecnico di finanza, indicando i quantitativi fatturati di gasolio usato come combustibile per riscaldamento sui quali viene chiesto l'accredito complessivamente erogati nel bimestre medesimo.

     4. L'ufficio tecnico di finanza provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 689 del 1996, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 3, lettera b); gli interessi competono al saggio legale, a decorrere dal suddetto termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, qualora non rispettato.

     5. Il beneficio sui gas di petrolio liquefatti di cui al comma 1 è concesso mediante accredito d'imposta effettuato nei confronti degli esercenti le reti di canalizzazione operanti nelle località di cui al comma 2, tenuti a fornire il prodotto ad un prezzo che trasferisca agli utenti il suddetto beneficio. Gli esercenti summenzionati riportano, in apposito registro di carico e scarico da tenere secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, al carico, le partite di prodotto pervenute, con riferimento ai documenti di accompagnamento, ed allo scarico, ogni dieci giorni, considerando la terza decade conclusa con l'ultimo giorno del mese, i quantitativi complessivamente erogati, secondo le indicazioni di apposito contatore totalizzatore, immediatamente accessibile agli incaricati dei controlli di cui al comma 6. I predetti esercenti presentano al competente ufficio tecnico di finanza, con le modalità di cui al comma 3, apposita istanza, con l'indicazione dei quantitativi fatturati nel bimestre agli utenti, sui quali si chiede l'accredito.

     6. Il competente ufficio tecnico di finanza, oltre ai controlli formali sulle istanze di cui ai commi 3 e 5, effettua, al fine di verificarne la veridicità, controlli in loco, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e richiedendo, ove necessario, la collaborazione dei competenti uffici comunali come individuati dai rispettivi ordinamenti. A tale fine, il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze emana specifiche istruzioni operative per la programmazione e per lo svolgimento dei controlli.

 

          Art. 2.

     1. Per le cessioni effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle variazioni delle aliquote di accisa in applicazione, per l'anno 1999, dell'articolo 8, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 e la data di entrata in vigore del presente decreto, l'istanza di accredito di cui all'articolo 1, commi 3, lettera b) e 5, è presentata dai soggetti beneficiari entro 30 giorni dalla suddetta ultima data, con riferimento ai quantiativi ceduti e fatturati; il trasferimento del beneficio al consumatore finale è effettuato mediante appositi conguagli sui corrispettivi delle forniture successive.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.