§ 95.18.25 - D.M. 12 dicembre 1996, n. 689.
Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:12/12/1996
Numero:689


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione
Art. 2.  Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa
Art. 3.  Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa non armonizzata
Art. 4.  Esportazione di prodotti assoggettati ad accisa armonizzata o non armonizzata
Art. 5.  Altri casi di rimborso
Art. 6.  Modalità di effettuazione dei rimborsi
Art. 7.  Verifiche e controlli dell'UTF
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 95.18.25 - D.M. 12 dicembre 1996, n. 689.

Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi.

(G.U. 24 gennaio 1997, n. 19)

 

     Art. 1. Campo d'applicazione

     1. Il rimborso dell'accisa afferente ai prodotti immessi in consumo in territorio nazionale e successivamente destinati al consumo in altro Paese comunitario od all'esportazione, previsto dall'articolo 14, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", è concesso, a norma del comma 4 del medesimo articolo 14, anche mediante accredito, da utilizzare per il pagamento dell'accisa dovuta per l'immissione in consumo di prodotti soggetti alla medesima imposizione.

     2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 viene concesso il rimborso:

     a) ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del testo unico, in caso d'impiego di oli minerali in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, quando non è prevista una specifica, diversa disposizione legislativa;

     b) ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 6 del testo unico, in caso d'impiego di alcole o di bevande alcoliche in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, o quando i suddetti prodotti sono ritirati dal commercio perché divenuti non idonei al consumo umano;

     c) ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del testo unico, nel caso di reimmissione in deposito fiscale di prodotti assoggettati ad accisa;

     d) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del testo unico, quando i prodotti sottoposti alle imposte di cui all'articolo 62 del testo unico medesimo, d'ora in avanti denominate "accise non armonizzate", sono immessi in consumo in altro Paese comunitario, esportati od impiegati in usi agevolati;

     e) ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del testo unico, quando si rende dovuto il rimborso dell'imposta di consumo sull'energia elettrica;

     f) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e) del testo unico, quando, in caso di irregolarità nella circolazione, sorge il diritto al rimborso in conseguenza dell'individuazione, in un altro Paese comunitario, del luogo in cui l'irregolarità medesima è stata commessa;

     g) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del testo unico, nel caso in cui vengano autorizzate operazioni di miscelazione dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta un'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti;

     h) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico, in qualsiasi altro caso in cui l'imposta sia stata indebitamente corrisposta.

 

          Art. 2. Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa

     1. Per ottenere il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, in caso di immissione in consumo in un altro Paese comunitario, il soggetto che effettua la suddetta operazione segue la procedura stabilita dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise. Se il trasferimento è effettuato attraverso un Paese EFTA, la partita è scortata dal documento di accompagnamento semplificato (DAS) previsto dal regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, non coperto da cauzione, fino alla dogana nazionale dalla quale viene emesso il documento previsto per il transito interno. Dopo l'appuramento di tale documento, la dogana restituisce al mittente l'esemplare n. 3 del DAS, munito dell'attestazione del buon esito del trasferimento intracomunitario, ed allega l'esemplare n. 2 alla documentazione, di propria pertinenza, relativa all'operazione effettuata.

     2. Se trattasi di prodotti muniti di contrassegno di Stato, il trasferimento è subordinato alla distruzione dei contrassegni, che deve essere verbalizzata dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio.

     3. Dopo l'accertamento del buon esito del trasferimento intracomunitario, lo speditore presenta all'UTF domanda di rimborso, con la quale, facendo riferimento alla dichiarazione presentata in applicazione della procedura indicata al comma 1, trasmette l'esemplare n. 3 del DAS, munito delle attestazioni e corredato dalla documentazione prescritta dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze n. 210 del 1996 citato al comma 1.

 

          Art. 3. Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa non armonizzata

     1. Per ottenere il rimborso, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), in caso di immissione in consumo in altro Paese comunitario di prodotti che hanno assolto un'accisa non armonizzata, viene seguita la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, tranne che per quanto concerne l'emissione del DAS e la prestazione della relativa cauzione.

     2. A trasferimento effettuato, lo speditore presenta all'UTF domanda di rimborso, nella quale sono riportati anche gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, previsti dal decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, nei quali è inclusa la partita trasferita.

 

          Art. 4. Esportazione di prodotti assoggettati ad accisa armonizzata o non armonizzata

     1. Per ottenere il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa armonizzata, e dall'articolo 1, comma 2, lettera d), in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa non armonizzata, il soggetto interessato presenta all'UTF domanda di rimborso allegando, a prova del buon esito dell'operazione, l'esemplare in suo possesso della bolletta di esportazione nella quale è indicato l'importo dell'imposta di cui si chiede la restituzione, munito delle attestazioni di avvenuta esportazione apposte dalla dogana dopo l'effettuazione degli opportuni riscontri.

 

          Art. 5. Altri casi di rimborso

     1. Per consentire l'effettuazione del rimborso nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, si seguono, in particolare, le procedure previste:

     a) per l'impiego di oli minerali negli usi esenti di cui alla tabella A, punto 1, allegata al testo unico, dall'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1995, che regolamenta l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione;

     b) per l'impiego di alcole o di bevande alcoliche in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, o quando i suddetti prodotti sono ritirati dal commercio perché divenuti non idonei al consumo umano, dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996, che regolamenta l'impiego dell'alcole e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa o assoggettati ad aliquota ridotta;

     c) nel caso di reimmissione in deposito fiscale di prodotti assoggettati ad accisa, dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise;

     d) per i prodotti sottoposti ad accise non armonizzate, impiegati in usi agevolati, dall'articolo 7, comma 8, del decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1996, recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi.

     2. Per i rimborsi dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, per quelli conseguenti all'individuazione, in altro Paese comunitario, del luogo in cui è stata commessa irregolarità nella circolazione, o conseguenti a miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta un'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti o, infine, per qualsiasi altro caso in cui il rimborso sia conseguente ad una indebita corresponsione dell'imposta o ad un impiego agevolato, e per il quale non sia prevista una diversa, specifica normativa, si seguono le modalità operative stabilite dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. In ogni caso viene presentata all'UTF competente per territorio documentata domanda di rimborso.

 

          Art. 6. Modalità di effettuazione dei rimborsi

     1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso è richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso è richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarità formale della medesima e della documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si può stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso è commisurato all'aliquota più bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui è maturato il diritto al rimborso.

     2. Quando il rimborso è richiesto in danaro, l'UTF, espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro 30 giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi.

     3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verrà utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entità e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.

     4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, è seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso è un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare.

     5. Il rimborso di cui al comma 3 può essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito è effettuata a favore del soggetto cui il rimborso è stato trasferito.

 

          Art. 7. Verifiche e controlli dell'UTF

     1. In caso di esportazione, la verifica del prodotto può essere effettuata, a richiesta ed a spese dell'operatore, dall'UTF presso il luogo dove sono detenuti i prodotti prima della spedizione. In tal caso il suddetto ufficio suggella la partita e vidima i documenti di accompagnamento, in vista della loro presentazione alla competente dogana, per le ulteriori incombenze.

     2. L'UTF può effettuare controlli in loco sulle partite oggetto della dichiarazione presentata in applicazione della procedura richiamata dall'articolo 2, comma 1. Può pure effettuare, direttamente o promuovendo, secondo le procedure vigenti, l'intervento dei competenti uffici, nazionali o comunitari, o dei comandi della Guardia di finanza, verifiche sull'autenticità della documentazione allegata alla domanda di rimborso o citata nella medesima, nonché su qualunque altro elemento connesso all'acquisizione del diritto al rimborso.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.