§ 95.1.44 - D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 873.
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:24/12/1976
Numero:873


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni
Art. 2.      Le domande di risoluzione del contratto esattoriale proposte dagli esattori entro il 31 dicembre 1976 si intendono revocate se non confermate, entro trenta giorni [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.1.44 - D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 873.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

(G.U. 31 dicembre 1976, n. 348)

 

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Art. 30 - i commi quarto e quinto sono sostituiti con i seguenti:

     "Qualora l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dell'anno 1974 e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti nello stesso anno per le entrate tributarie dello Stato, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1972, gli esattori hanno diritto al pagamento della differenza a carico del bilancio dello Stato.

     Al pagamento delle somme dovute ai sensi del comma precedente provvedono le intendenze di finanza con ordinativi diretti sulla base di apposita certificazione dell'ammontare delle somme di cui sopra rilasciata all'esattore interessato dal Consorzio nazionale esattori. Per gli esattori che operano nella regione siciliana la certificazione anzidetta sarà sostituita da una dichiarazione rilasciata dal consorzio regionale volontario fra gli esattori della Sicilia".

     I commi sesto e settimo sono soppressi.

     Art. 31 - i commi sesto, settimo e ottavo sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli aggi di riscossione mediante ruoli superiori al 6,72 per cento sono ridotti al termine del primo quadriennio della metà della differenza tra l'aggio di conferma e il 6,72 per cento e della restante metà al termine del successivo biennio.

     Per il triennio 1981-83 l'aggio attribuito in sede di conferma è riveduto secondo le seguenti modalità:

     1) se fra gli anni 1975 e 1978 le entrate di qualsiasi genere affidate in riscossione all'esattore siano aumentate in misura proporzionalmente superiore ai tre quarti di quella in cui è aumentato il gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio di riscossione per il restante periodo è ridotto in proporzione al maggior aumento. La riduzione non può comunque essere superiore al venti per cento dell'aggio attribuito in sede di conferma;

     2) se tra gli anni 1975 e 1978 l'incremento delle entrate di cui al punto precedente affidate in riscossione all'esattore sia inferiore ai tre ottavi dell'incremento del gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio per il restante periodo può essere aumentato fino al venti per cento di quello attribuito in sede di conferma.

     Per il triennio 1981-83 l'aggio non può comunque essere superiore al 6,72 per cento".

     Il comma tredicesimo è sostituito dal seguente:

     "L'esattore entro il 31 dicembre 1977 e l'intendente di finanza territorialmente competente entro il 31 marzo 1978 possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° gennaio 1979. La domanda di risoluzione è proposta dall'esattore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario anche all'intendente di finanza. La domanda dell'intendente è notificata all'esattore. Le esattorie rimaste vacanti possono essere conferite d'ufficio per il restante periodo con aggi non superiori a quelli attribuibili, ai sensi dei commi precedenti, dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dei commi settimo ed ottavo".

     Art. 32 - è sostituito dal seguente:

     "Integrazione degli aggi per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978. - Qualora in ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dei relativi anni e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti negli stessi anni per le entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1973, gli esattori hanno diritto al pagamento delle differenze a carico del bilancio dello Stato con le modalità previste dall'art. 30, quinto comma"

 

          Art. 2.

     Le domande di risoluzione del contratto esattoriale proposte dagli esattori entro il 31 dicembre 1976 si intendono revocate se non confermate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le stesse modalità previste per la domanda di disdetta.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.