Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.17 veicoli |
Data: | 17/02/1986 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini della presente legge, il termine entità tecnica indicato nella direttiva n. 79/694/CEE del 24 luglio 1979 assume la definizione di unità tecnica, così come riportato nella legge 10 [...] |
Art. 2. Per unità tecnica si intende un dispositivo o parte di trattore agricolo, che può espletare la sua funzione indipendentemente oppure in collegamento con altri elementi del trattore stesso; tali [...] |
Art. 3. Qualora l'unità tecnica espliciti la sua funzione solo se combinata con altri elementi del trattore, tale restrizione d'uso e/o di montaggio deve essere trascritta nella relativa scheda di [...] |
Art. 4. Le procedure per il rilascio dei provvedimenti di omologazione CEE del tipo di unità tecnica, la sospensione e la risoluzione di controversie concernenti l'omologazione stessa, sono regolate [...] |
Art. 5. Il titolare del provvedimento di omologazione CEE del tipo di unità tecnica deve apporre su ciascuna unità, costruita conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o di [...] |
Art. 6. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 572, è sostituito dal seguente: |
Art. 7. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 8. Il punto 1.5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, è sostituito dal seguente: |
Art. 9. Dopo il punto 8.4.3 dell'allegato I (modello di scheda informativa) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, sono inseriti i seguenti: |
Art. 10. Dopo il punto 7.4.3. dell'allegato II (scheda di omologazione CEE) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, sono inseriti i seguenti: |
Art. 11. L'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, è sostituito dal seguente: |
Art. 12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 93.17.11 - Legge 17 febbraio 1986, n. 39.
Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE.
(G.U. 28 febbraio 1986, n. 49)
Ai fini della presente legge, il termine entità tecnica indicato nella
Per unità tecnica si intende un dispositivo o parte di trattore agricolo, che può espletare la sua funzione indipendentemente oppure in collegamento con altri elementi del trattore stesso; tali unità sono individuate in direttive particolari CEE.
Per omologazione CEE del tipo di unità tecnica, si intende il provvedimento emanato ai sensi dell'art. 5 della
Qualora l'unità tecnica espliciti la sua funzione solo se combinata con altri elementi del trattore, tale restrizione d'uso e/o di montaggio deve essere trascritta nella relativa scheda di omologazione.
La medesima procedura si applica anche nel caso che l'unità tecnica presenti una caratteristica particolare solo se combinata ad altri elementi del trattore.
In occasione dell'omologazione CEE del tipo di trattore di cui all'art. 3 della
Le procedure per il rilascio dei provvedimenti di omologazione CEE del tipo di unità tecnica, la sospensione e la risoluzione di controversie concernenti l'omologazione stessa, sono regolate dalle disposizioni della
Il titolare del provvedimento di omologazione CEE del tipo di unità tecnica deve apporre su ciascuna unità, costruita conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o di commercio, la indicazione del tipo e, se previsto della direttiva particolare concernente l'unità tecnica, il numero di omologazione.
Il secondo comma dell'art. 1 della
"La presente legge si applica ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 30 chilometri orari".
All'art. 1 del
"I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore".
Il punto 1.5 dell'allegato 1 del
"1.5. Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizioni di carico parziale, è ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocità misurata superi del 10 per cento il valore di 30 chilometri orari".
Dopo il punto 8.4.3 dell'allegato I (modello di scheda informativa) al
"8.4.4.: spazio di manovra del conducente;
8.4.5.: finestrini".
Dopo il punto 7.4.3. dell'allegato II (scheda di omologazione CEE) al
7.4.4.: spazio di manovra del conducente |
DP |
7.4.5.: finestrini |
DP |
L'art. 3 della
"Art. 3.
Il tipo del trattore ottiene l'omologazione CEE quando è stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, sentito il parere del Comitato interministeriale costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile, n. 212.
Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunità europee.
Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalità di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulla applicazione delle direttive particolari".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.