Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi |
Data: | 10/02/1981 |
Numero: | 212 |
Sommario |
Art. 1. Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda |
Art. 2. Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore o altro [...] |
Art. 3. A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti |
§ 53.4.19 - D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212. [1]
Norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche.
(G.U. 16 maggio 1981, n. 133 - S.O.).
Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:
a) velocità massima e piattaforme di carico;
b) retrovisori;
c) campo di visibilità e tergicristalli;
d) sterzo;
e) soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;
f) frenatura;
g) sedili per accompagnatore;
h) livello sonoro all'orecchio del conducente;
i) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;
l) misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;
m) sedile del conducente;
n) installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa,
si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12.
I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o più piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1; il carico massimo ammissibile non può superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.
Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti:
90 dB (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8
o
86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.
Durante un periodo transitorio che terminerà ad una data che sarà fissata dai competenti organi Comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8.
Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti:
96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8
o
92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.
Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche:
- altezza minima del suolo non superiore a 1000 mm,
- carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm,
- possibilità di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione,
- massa compresa tra 1,5 e 6 tonnellate, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonché il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore [2].
I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore. [3]
Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà, ai sensi dell'art. 9 della
A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti:
Allegato 1. - Prescrizioni concernenti la velocità massima e le piattaforme di carico;
Allegato 2. - Prescrizioni concernenti i retrovisori;
Allegato 3. - Prescrizioni concernenti il campo di visibilità ed i tergicristalli;
Allegato 4. - Prescrizioni concernenti lo sterzo;
Allegato 5. - Prescrizioni concernenti la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;
Allegato 6. - Prescrizioni concernenti la frenatura;
Allegato 7. - Prescrizioni concernenti i sedili per accompagnatore;
Allegato 8. - Prescrizioni concernenti il livello sonoro all'orecchio del conducente;
Allegato 9. - Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;
Allegato 10. - Prescrizioni concernenti le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;
Allegato 11. - Prescrizioni concernenti il sedile del conducente;
Allegato 12. - Prescrizioni concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.
ALLEGATO 1
Prescrizioni concernenti la velocità massima e le piattaforme di carico. [4]
(Omissis)
ALLEGATO 2
Prescrizioni concernenti i retrovisori. [5]
(Omissis)
ALLEGATO 3
Prescrizioni concernenti il campo di visibilità ed i tergicristalli
(Omissis)
ALLEGATO 4
Prescrizioni concernenti lo sterzo. [6]
(Omissis)
ALLEGATO 5
Prescrizioni concernenti la soppressione dei disturbi radioelettrici
provocati dai motori ad accensione comandata. [7]
(Omissis)
ALLEGATO 6
Prescrizioni concernenti la frenatura. [8]
(Omissis)
ALLEGATO 7
Prescrizioni concernenti i sedili per accompagnatore. [9]
Eventuali sedili per accompagnatori devono essere conformi alla norma EN 15694:2009
ALLEGATO 8
Prescrizioni concernenti il livello sonoro all'orecchio del conducente [10]
(Omissis)
ALLEGATO 9
Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento. [11]
(Omissis)
ALLEGATO 10
Prescrizioni concernenti le misure da adottare
contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel
(Omissis)
ALLEGATO 11
Prescrizioni concernenti il sedile del conducente. [12]
(Omissis)
ALLEGATO 12
Prescrizioni concernenti l'installazione dei dispositivi
di illuminazione e segnalazione luminosa. [13]
(Omissis)
[1] Per effetto dell'art. 1 del
[2] Tratto così modificato dall'art. 1 del D.M. 27 aprile 1993.
[3] Comma inserito dall'art. 7 della
[4] Allegato già modificato dall'art. 8 della
[5] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 20 ottobre 1999.
[6] Allegato annullato e sostituito dall'art. 4 del D.M. 5 agosto 1991 e ora modificato dall'art. 1 del D.M. 20 ottobre 1999.
[7] Allegato sostituito dagli allegati da I a IX al
[8] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 23 dicembre 1997.
[9] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 5 febbraio 2001 e così sostituito dall'art. 1 del D.M. 7 aprile 2011.
[10] Allegato modificato dal D.M. 4 dicembre 2006.
[11] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 18 aprile 2000.
[12] Allegato annullato dall'art. 5 del D.M. 8 gennaio 1987, annullato e sostituito dall'art. 8 del D.M. 5 agosto 1991 e ora modificato dall'art. 1 del D.M. 18 aprile 2000.
[13] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 18 aprile 2000 e dal D.M. 4 dicembre 2006.