Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.11 trasporto di cose |
Data: | 21/01/1995 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 93.11.45 - D.L. 21 gennaio 1995, n. 21 [1] .
Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
(G.U. 21 gennaio 1995, n. 17)
Art. 1. Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi
1.Per il primo semestre dell'anno 1994, è concesso un credito di imposta di complessive lire 270 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché un contributo di complessive lire 15 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano [2].
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.
3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla
4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 70 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1, della
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.