§ 93.3.139 - D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123.
Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.3 disciplina generale
Data:10/07/2009
Numero:123


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Presidente
Art. 3.  Assemblea generale
Art. 4.  Comitato esecutivo
Art. 5.  Segretario generale
Art. 6.  Comitato scientifico
Art. 7.  Ufficio di presidenza
Art. 8.  Osservatorio
Art. 9.  Risorse umane e spese della Consulta
Art. 10.  Oggetto
Art. 11.  Comitato centrale
Art. 12.  Presidente
Art. 13.  Capo della segreteria
Art. 14.  Risorse umane e spese del Comitato centrale
Art. 15.  Norme finali


§ 93.3.139 - D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123.

Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

(G.U. 20 agosto 2009, n. 192)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ed, in particolare, gli articoli 7, comma 2, e 12, comma 2;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 febbraio 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo e dell'8 giugno 2009;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

CAPO I

Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente capo ha per oggetto:

     a) le disposizioni organizzative per gli organi centrali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;

     b) la determinazione della dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta medesima.

 

     Art. 2. Presidente

     1. Il Presidente della Consulta:

     a) rappresenta la Consulta verso l'esterno;

     b) designa il Segretario generale, scegliendolo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale delle merci e della logistica;

     c) propone i componenti del Comitato esecutivo, tenuto conto delle indicazioni delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, del movimento cooperativo e delle altre categorie economiche e sociali rappresentate nell'Assemblea generale;

     d) nomina i componenti del Comitato scientifico, sentita l'Assemblea generale;

     e) sceglie, fra i componenti dell'Assemblea generale aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche, i membri dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto;

     f) può istituire, sentito l'Ufficio di presidenza, commissioni per la trattazione di questioni specifiche correlate al settore del trasporto e della logistica;

     g) convoca l'Assemblea generale, il Comitato esecutivo e l'Ufficio di presidenza;

     h) presenta all'Assemblea generale, su proposta del Segretario generale e d'intesa con il Comitato esecutivo, la delibera programmatica semestrale delle attività della Consulta.

     2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale di una segreteria.

     3. Alle attività di cui al comma 2 si provvede senza oneri aggiuntivi.

 

     Art. 3. Assemblea generale

     1. L'Assemblea generale:

     a) nomina i componenti del Comitato esecutivo;

     b) delibera il programma semestrale delle attività della Consulta, sulla base delle direttive ricevute dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     c) approva, previo parere del Comitato esecutivo, l'esito dei lavori svolti dalle commissioni di cui al comma 2.

     2. L'Assemblea generale, per lo svolgimento delle attività attribuite alla Consulta dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, può avvalersi, per la trattazione di tematiche afferenti a normativa e affari internazionali, logistica, intermodalità, qualità, sicurezza e controlli, di apposite commissioni.

     3. Ai lavori dell'Assemblea generale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, dal Presidente della Consulta, esperti su specifiche materie, senza diritto di voto, con le ordinarie risorse in dotazione alla Consulta.

     4. La convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale e delle Commissioni è inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per le riunioni stesse e, in caso di eccezionale necessità ed urgenza, almeno quarantotto ore prima. L'Assemblea generale stabilisce le regole relative alla validità delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni, nonchè l'istituzione e la composizione delle eventuali commissioni di cui al comma 2, tenendo conto dell'esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni di categoria dell'autotrasporto, dei settori della produzione dei servizi, nonchè degli altri organismi presenti nell'Assemblea generale.

 

     Art. 4. Comitato esecutivo

     1. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, con particolare riguardo alla definizione della delibera programmatica semestrale dell'attività della Consulta ed all'esame dei risultati dei lavori delle Commissioni.

 

     Art. 5. Segretario generale

     1. Il Segretario generale, in qualità di responsabile dell'attività amministrativa, contabile ed economico-finanziaria della Consulta:

     a) collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attività;

     b) realizza le linee di attività della Consulta;

     c) coordina le attività degli organi, nonchè della segreteria del Presidente, assicurandone anche la corretta e tempestiva informazione.

     2. Il Segretario generale, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 9, provvede alla gestione amministrativa, contabile ed alla realizzazione dei programmi di attività relative alle seguenti materie: affari generali, politiche per la logistica, politiche per le imprese, intermodalità, qualità, sicurezza e controlli, comunicazione e pubblicità.

     3. Con delibera adottata dal Presidente della Consulta, si provvederà ad individuare le attività relative alle citate materie.

 

     Art. 6. Comitato scientifico

     1. Il Comitato scientifico:

     a) collabora con il Presidente nella definizione delle attività inerenti il Piano nazionale della logistica;

     b) fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle indagini inerenti le politiche di investimento del settore del trasporto e della logistica, i costi dei servizi, le iniziative di sostegno alle imprese.

 

     Art. 7. Ufficio di presidenza

     1. L'Ufficio di presidenza:

     a) istruisce le riunioni dell'Assemblea generale;

     b) determina le modalità di attuazione delle attività deliberate dall'Assemblea generale;

     c) definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali.

 

     Art. 8. Osservatorio

     1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto:

     a) effettua il monitoraggio dei dati economico-sociali del mercato dell'autotrasporto, con particolare riferimento a quelli inerenti al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale;

     b) esprime pareri in ordine all'adeguamento della normativa che regola il mercato dell'autotrasporto;

     c) aggiorna gli usi e le consuetudini da comunicare alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, per la definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta.

 

     Art. 9. Risorse umane e spese della Consulta

     1. La Consulta, per il proprio funzionamento, si avvale di diciotto unità di personale appartenente all'area III e di trentasei unità di personale appartenente all'area II, nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvo i casi diversamente previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e salvo quanto previsto al comma 2.

     2. Il Segretario generale si avvale, altresì, per l'espletamento delle attività della Consulta e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, di dipendenti della pubblica amministrazione, che si rinvengono nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via temporanea e compatibilmente con le esigenze di servizio.

     3. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento della Consulta, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese, ed ogni altra indennità, si provvede nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1330 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

 

CAPO II

Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori

 

     Art. 10. Oggetto

     1. Il presente capo ha per oggetto:

     a) le disposizioni organizzative per il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

     b) la determinazione della dotazione organica occorrente per il funzionamento del Comitato centrale.

 

     Art. 11. Comitato centrale

     1. Il Comitato centrale, in relazione alle attribuzioni ad esso conferite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:

     a) delibera il programma di attività annuale ed assume le decisioni connesse all'esercizio delle proprie attribuzioni anche sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;

     b) istituisce, su proposta del Presidente, commissioni permanenti o temporanee per la trattazione di questioni attinenti ai compiti istituzionali del Comitato stesso.

     2. Il Comitato centrale e le commissioni si riuniscono su convocazione del Presidente, inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima, e, in caso di eccezionale necessità ed urgenza, almeno quarantotto ore prima della data stabilita per la seduta. Il Comitato centrale stabilisce le regole relative alla validità delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni.

     3. Le funzioni di segretario delle riunioni del Comitato centrale e delle commissioni sono svolte dal capo della segreteria di cui all'articolo 13 o da un suo sostituto, scelto fra i componenti della segreteria.

     4. Ai lavori del Comitato centrale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni, esperti su specifiche materie a cui si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.

 

     Art. 12. Presidente

     1. Il Presidente del Comitato centrale:

     a) è responsabile dell'attività amministrativa, contabile ed economico-finanziaria del Comitato centrale;

     b) adotta le disposizioni organizzative per il funzionamento della Segreteria;

     c) rappresenta il Comitato centrale verso l'esterno;

     d) è responsabile dell'attuazione, da parte del Comitato centrale, delle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale della segreteria diretta e coordinata dal capo della segreteria di cui all'articolo 13.

 

     Art. 13. Capo della segreteria

     1. Il Capo della segreteria del Comitato centrale, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge i seguenti compiti:

     a) collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attività del Comitato centrale;

     b) sulla base delle direttive ricevute dal Presidente, coordina l'attività relativa alle materie di cui al comma 2, al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti da parte delle competenti commissioni, con particolare riguardo alla gestione amministrativa e contabile, nonchè assicura il raccordo necessario tra le attività svolte dalle stesse commissioni;

     c) partecipa alle riunioni del Comitato centrale e delle commissioni, svolgendo anche funzioni consultive e provvedendo alla redazione dei verbali.

     2. Il capo della segreteria, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 14, provvede alla gestione amministrativa, contabile ed alla realizzazione dei programmi di attività relative alle seguenti materie: affari generali, iniziative di sostegno alle imprese, sicurezza e controlli, studi e ricerche, formazione ed informazione, certificazione. Ad eventuali oneri si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.

     3. Con delibera adottata dal Presidente del Comitato centrale dell'Albo, si provvederà ad individuare le attività relative alle citate materie.

 

     Art. 14. Risorse umane e spese del Comitato centrale

     1. Il Comitato centrale, per il proprio funzionamento, si avvale di sedici unità di personale appartenente all'area III, di trentadue unità di personale appartenente all'area II e di due unità di personale appartenente all'area I, in servizio presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento del Comitato centrale, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese e ogni altra indennità per il personale, si provvede con le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 63, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

 

     Art. 15. Norme finali

     1. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie degli organismi della Consulta e del Comitato centrale sono stabilite dai rispettivi regolamenti di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

     2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 121