Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.4 regime fiscale |
Data: | 08/01/1974 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'art. 1-bis aggiunto al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, con l'articolo unico della legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Dopo l'art. 2 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è aggiunto il seguente: |
Art. 4. All'art. 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 733, sono aggiunti i seguenti commi: |
Art. 5. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578. |
§ 18.4.L - Legge 8 gennaio 1974, n. 2.
Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 - recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, convertito, con modificazioni - nella legge 15 novembre 1973, n. 733.
(G.U. 21 gennaio 1974, n. 19)
Il terzo comma dell'art. 1 del
"I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla
L'art. 1-bis aggiunto al
"L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974".
Dopo l'art. 2 del
Art. 2 bis.
Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale è concesso, limitatamente all'esercizio 1974, un contributo straordinario commisurato al migliatico percorso nell'esercizio medesimo.
L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma sarà effettuata con le modalità e con i criteri che saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del comitato di cui all'art. 3 della
All'art. 4 del
"All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 2-bis, valutato in L. 6.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si fa fronte utilizzando per un corrispondente importo le maggiori entrate di cui al precedente comma.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio".
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del