§ 16.4.6 - L. 28 marzo 1968, n. 479.
Provvidenze a favore della pesca marittima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:28/03/1968
Numero:479


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968, [...]
Art. 2.      I contributi possono essere concessi per le seguenti opere ed acquisti:
Art. 3.      La concessione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere di un apposito comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina [...]
Art. 4.      Le domande di contributo di cui all'art. 1 della presente legge devono essere dirette al Ministero della marina mercantile, tramite le competenti capitanerie di porto, in triplice esemplare di [...]
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:
Art. 6.      Gli stanziamenti rispettivamente disposti, per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, dall'art. 72 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre [...]
Art. 7.      Il termine del 30 giugno 1970, previsto nel terzo comma dell'art. 2 e nell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è prorogato al 31 dicembre 1983
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni stipulate con gli istituti di credito a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, [...]
Art. 10.      L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è elevato a lire 50 milioni.
Art. 11.      Il primo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:
Art. 12.      Il primo comma dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:
Art. 13.      Le opere e gli acquisti finanziati a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, non potranno fruire di altre agevolazioni creditizie concesse dallo Stato o da altri enti pubblici a norma di [...]
Art. 14.      L'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:
Art. 15.      L'art. 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:
Art. 16.      Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dall'art. 1 della legge 25 novembre 1960, n. 1518, è elevato, per l'anno finanziario 1967, a lire [...]
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.      Il terzo, quarto e sesto comma dell'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sostituiti, rispettivamente, come segue:
Art. 20.      Oltre quanto previsto dall'art. 19, all'onere complessivo di lire 750 milioni riguardante gli stanziamenti previsti dagli articoli 1, 16, 17 e 18 della presente legge per gli anni finanziari [...]
Art. 21.      Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi.


§ 16.4.6 - L. 28 marzo 1968, n. 479.

Provvidenze a favore della pesca marittima.

(G.U. 29 aprile 1968, n. 108).

 

TITOLO I

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

 

Art. 1.

     E' autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la esecuzione delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al seguente art. 2, da parte di imprese singole o associate esercitanti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici. Alle cooperative e loro consorzi è accordata la preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi.

     I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici.

 

     Art. 2.

     I contributi possono essere concessi per le seguenti opere ed acquisti:

     a) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate [1];

     b) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti [2];

     c) ampliamento, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca già esistenti;

     d) sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio;

     e) acquisto ed installazione di apparecchi radio ricetrasmittenti, radar, ecometri, ittioscopi, verricelli ed attrezzi speciali per il salpamento di reti da circuizione e dei parangali ed altri strumenti od apparecchi di bordo per la condotta della navigazione e delle operazioni di pesca;

     f) costruzione, ampliamento, acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, a terra ed a bordo delle navi;

     g) acquisto di mezzi frigoriferi o refrigerati (con esclusione dei normali mezzi di trasporto) per il trasporto dei prodotti della pesca;

     h) provvista di nuove reti, cavi, calamenti, ed in genere di materiali mobili per la pesca non specificati ai punti precedenti, per una sola volta nel periodo di validità della presente legge;

     i) costruzione, ampliamento, acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative e loro consorzi;

     l) impianto, e acquisto delle relative attrezzature, di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori.

 

     Art. 3.

     La concessione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere di un apposito comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede, dal direttore generale della pesca marittima, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da tre esperti particolarmente competenti nelle questioni della pesca marittima, nominati dal Ministro per la marina mercantile, e da tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su terne designate dalle associazioni stesse.

     In caso di assenza od impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, il comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima.

     Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un funzionario della direzione generale della pesca marittima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di II classe.

 

     Art. 4.

     Le domande di contributo di cui all'art. 1 della presente legge devono essere dirette al Ministero della marina mercantile, tramite le competenti capitanerie di porto, in triplice esemplare di cui uno in carta bollata. Tali domande dovranno essere corredate:

     per l'acquisto di attrezzature da pesca, da preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici, debitamente vistati per la congruità dei prezzi dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalle competenti capitanerie di porto;

     per la costruzione di opere, da progetti e disegni debitamente vistati per la congruità dei prezzi dal competente ufficio del genio civile per le opere marittime. Le opere e gli acquisti per i quali è stato chiesto il contributo devono essere effettuati posteriormente alla data di presentazione della domanda. Essi devono essere utilizzati - a pena di decadenza dal contributo - per gli scopi indicati nella domanda e non possono essere alienati o distolti dalla loro destinazione prima che sia decorso il termine di anni quattro dal compimento delle opere o dalla data degli acquisti, senza preventivo benestare del Ministero della marina mercantile.

     In caso di decadenza dal contributo, devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti, maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

 

TITOLO II

CREDITO PESCHERECCIO

 

     Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

     (Omissis).

     Le lettere a) e c) del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, sono così modificate:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Gli stanziamenti rispettivamente disposti, per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, dall'art. 72 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, possono essere impiegati, per la parte non utilizzata al 31 dicembre di ciascuno dei detti esercizi, per gli scopi e con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni.

 

     Art. 7.

     Il termine del 30 giugno 1970, previsto nel terzo comma dell'art. 2 e nell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è prorogato al 31 dicembre 1983 [3].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [4].

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno parimenti determinate le quote del fondo da concedere in anticipazioni ai singoli istituti di credito per l'anno finanziario 1968. Per gli anni successivi la ripartizione sarà effettuata entro il 30 novembre precedente l'anno finanziario.

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, le porzioni di quota concesse in anticipazione ai singoli istituti di credito che al 30 novembre di ogni anno risultassero comunque non utilizzate, potranno essere devolute, in tutto o in parte, ad incremento delle quote già assegnate ad altri istituti da parte dei quali se ne preveda la utilizzazione.

     La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministro per la marina mercantile ed il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito. Le convenzioni sono soggette alle imposte fisse di registro.

     L'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è abrogato.

 

     Art. 9.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni stipulate con gli istituti di credito a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, saranno rivedute al fine di adeguarle alle modifiche apportate dalla presente legge.

 

     Art. 10.

     L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è elevato a lire 50 milioni.

 

     Art. 11.

     Il primo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     Le opere e gli acquisti finanziati a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, non potranno fruire di altre agevolazioni creditizie concesse dallo Stato o da altri enti pubblici a norma di leggi o regolamenti speciali, anche di carattere regionale.

 

     Art. 14.

     L'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     L'art. 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

     (Omissis).

 

TITOLO III

INTERVENTI ASSISTENZIALI

 

     Art. 16.

     Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dall'art. 1 della legge 25 novembre 1960, n. 1518, è elevato, per l'anno finanziario 1967, a lire 120.000.000 e, dall'anno finanziario 1968, a lire 190.000.000.

 

TITOLO IV

RICERCA TECNOLOGICA E VIGILANZA SULLA PESCA D'ALTURA

 

     Art. 17. [5]

 

     Art. 18. [6]

     Per il noleggio di adeguati ed attrezzati natanti necessari all'esecuzione di studi e ricerche nel settore della pesca è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1976, uno stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile di lire 50.000.000.

 

TITOLO V

CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO A RIDUZIONE DEGLI ONERI PREVIDENZIALI NEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA

 

     Art. 19.

     Il terzo, quarto e sesto comma dell'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sostituiti, rispettivamente, come segue:

     (Omissis).

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 20.

     Oltre quanto previsto dall'art. 19, all'onere complessivo di lire 750 milioni riguardante gli stanziamenti previsti dagli articoli 1, 16, 17 e 18 della presente legge per gli anni finanziari 1967 e 1968 si provvederà, nell'esercizio 1967, per lire 250 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, nell'esercizio 1968, per lire 500 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5381 dello stesso stato di previsione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle corrispondenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 21.

     Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

 


[1] Lettera già sostituita dall'art. 2 della L. 16 ottobre 1973, n. 676 e così ulteriormente sostituita dall'art. 3 della L. 14 maggio 1976, n. 389.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 14 maggio 1976, n. 389.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988 dall'art. 5 della L. 16 ottobre 1973, n. 676.

[4] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 14 maggio 1976, n. 389.

[5] Articolo sostituito dall'art. 11 della L. 16 ottobre 1973, n. 676 e ora abrogato dall'art. 4 della L. 15 novembre 1975, n. 588.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 15 novembre 1975, n. 588.