Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.4 personale |
Data: | 04/12/1996 |
Numero: | 658 |
Sommario |
Art. 1. Contributi. |
Art. 2. Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione. |
Art. 3. Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche. |
Art. 4. Prestazioni di invalidità. |
Art. 5. Riserva legale. |
Art. 6. Norme transitorie e finali. |
§ 84.4.15 - D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658.
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.
(G.U. 24 dicembre 1996, n. 301).
Art. 1. Contributi.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di seguito denominato "Fondo", la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della
2. Per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 il contributo è stabilito, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'aliquota contributiva dovuta per il personale iscritto al Fondo alla medesima data è stabilita nel 26,43 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 6,647 per cento a carico dei lavoratori. A decorrere dalla medesima data sono destinate al Fondo stesso, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della
4. Le aliquote contributive dovute per il personale iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995 sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con le seguenti modalità:
a) dal 1 gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 20,583 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,047 per cento;
b) dal 1 gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 21,383 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,447 per cento;
c) dal 1 gennaio 2000 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,183 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,847 per cento;
d) dal 1 gennaio 2001 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,983 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura dell'8,247 per cento;
e) dal 1 gennaio 2002 l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e quella a carico dei lavoratori sono pari a quelle in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.
5. Per il personale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della
6. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della
7. A favore del personale iscritto al Fondo, sono estese, per periodi successivi al 31 dicembre 1996, ai fini delle prestazioni pensionistiche:
a) le disposizioni contenute nell'articolo 5 del
b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione e per integrazioni salariali, con le stesse modalità e limitazioni previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Art. 2. Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.
1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della citata
3. Per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della citata
5. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia.
Art. 3. Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.
1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è elevata a quaranta anni.
2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 90 per cento della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1 gennaio 1996.
3. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
4. Per le anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applica l'articolo 12, comma 1, del citato
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della
6. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 5 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata
7. I criteri di calcolo di cui ai commi 5 e 6 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata
8. Per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 10, commi 3 e 4., della
9. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni già accettata dall'azienda, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, della
10. Per i lavoratori iscritti al Fondo, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1996, le disposizioni di cui all'articolo 9 della
11. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facoltà di prosecuzione volontaria di cui all'articolo 12 della
12. Le facoltà di cui al comma 11 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. E' abrogato l'articolo 28, primo comma, lettera c), della
Art. 4. Prestazioni di invalidità.
1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'articolo 1, commi 42 e 43, della
2. I contributi versati al Fondo dai lavoratori successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della
3. Sono abrogati gli articoli 16, secondo comma, e 19, della
Art. 5. Riserva legale.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1997, l'ammontare della riserva di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della
Art. 6. Norme transitorie e finali.
1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e in particolare quanto disposto dall'articolo 23-ter del