§ 81.1.10 - D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417.
Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:07/08/1992
Numero:417


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali
Art. 2.  Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità
Art. 3.  Stipendi ed altri oneri
Art. 4.  Somministrazione dei fondi
Art. 5.  Termini
Art. 6.  Pagamenti
Art. 7.  Decentramento in materia di trattamento economico
Art. 8.  Utilizzazione del sistema elettronico per il pagamento delle competenze
Art. 9.  Comunicazione dei dati al centro elettronico
Art. 10.  Invio dei documenti di spesa
Art. 11.  Fondo scorta
Art. 12.  Contratti
Art. 13.  Contratti di locazione di immobili
Art. 14.  Servizi in economia
Art. 15.  Albo dei fornitori
Art. 16.  Tenuta dell'albo
Art. 17.  Capitolati d'oneri
Art. 18.  Clausola compromissoria
Art. 19.  Stipulazione dei contratti
Art. 20.  Controllo preventivo della Corte dei conti
Art. 21.  Tacito rinnovo dei contratti
Art. 22.  Comitato tecnico-consultivo
Art. 23.  Composizione del comitato tecnico-consultivo
Art. 24.  Pareri del Consiglio di Stato
Art. 25.  Deroghe in ordine a pareri del Consiglio di Stato
Art. 26.  Collaudi
Art. 27.  Custodia dei fondi
Art. 28.  Casse delle questure e del reparto autonomo del Ministero dell'interno
Art. 29.  Casse degli uffici e reparti
Art. 30.  Nomina e responsabilità del cassiere
Art. 31.  Registri di cassa
Art. 32.  Verifiche di cassa
Art. 33.  Verbali di verifica
Art. 34.  Assenza o cessazione dalle funzioni del cassiere
Art. 35.  Disposizioni particolari per il passaggio di consegne
Art. 36.  Disciplina del servizio
Art. 37.  Modalità di espletamento del servizio
Art. 38.  Fondo vitto
Art. 39.  Utilizzazione del fondo vitto
Art. 40.  Spese per le mense non obbligatorie di servizio
Art. 41.  Convenzioni
Art. 42.  Beneficiari
Art. 43.  Oneri a carico dei conviventi
Art. 44.  Commissione per il vitto
Art. 45.  Contributo
Art. 46.  Coesistenza di mense obbligatorie e non obbligatorie di servizio
Art. 47.  Mense di servizio affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari
Art. 48.  Rendicontazione
Art. 49.  Vigilanza
Art. 50.  Attività di gestione
Art. 51.  Alienazione
Art. 52.  Organi preposti alla gestione
Art. 53.  Attribuzioni dei direttori dei centri
Art. 54.  Assunzioni in carico
Art. 55.  Modalità del servizio
Art. 56.  Spese per il funzionamento dei centri
Art. 57.  Spese per il vestiario e l'equipaggiamento
Art. 58.  Assegnazione e rinnovo del vestiario
Art. 59.  Risarcimento danni al vestiario ed agli oggetti personali
Art. 60.  Armamento
Art. 61.  Assistenza religiosa
Art. 62.  Attività sportiva
Art. 63.  Provvidenze al personale ed ai relativi familiari
Art. 64.  Ricorrenze e celebrazioni
Art. 65.  Attività ricreative
Art. 66.  Disciplina dei servizi
Art. 67.  Oneri a carico dei richiedenti
Art. 68.  Fidejussione
Art. 69.  Modalità per gli addebiti
Art. 70.  Modalità per i versamenti
Art. 71.  Spese per l'esecuzione dei servizi
Art. 72.  Divieto di altre remunerazioni
Art. 73.  Elargizioni spontanee
Art. 74.  Alloggi di servizio
Art. 75.  Quadrupedi
Art. 76.  Spese per il servizio sanitario
Art. 77.  Spese d'ufficio
Art. 78.  Spese per impianti tecnici e telecomunicazioni
Art. 79.  Spese per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica
Art. 80.  Spese per ricompense
Art. 81.  Adempimenti contabili
Art. 82.  Rinvio
Art. 83.  Ambito di applicabilità
Art. 84.  Entrata in vigore


§ 81.1.10 - D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417.

Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(G.U. 24 ottobre 1992, n. 251, S.O.)

 

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

 

     Art. 1. Disposizioni generali

     1. I prefetti, i commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano ed il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, funzionari delegati titolari di contabilità speciale, curano il coordinamento e l'unità di indirizzo amministrativo-contabile delle attività dei vari uffici di amministrazione e contabilità degli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     2. I questori sovrintendono all'attività amministrativo-contabile degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia, nell'ambito delle attribuzioni devolute da leggi e regolamenti e delle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 2. Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità

     1. Ferme restando l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi stabilite con i decreti previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per i singoli uffici e reparti della Polizia di Stato, le attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità sono le seguenti:

     a) trattamento economico del personale: predisposizione degli atti relativi alle attribuzioni di stipendi ed altri assegni fissi, di trattamenti pensionistici e di fine rapporto, nonchè ai riscatti ed alle ricongiunzioni di servizi, alla posizione assicurativa I.N.P.S. ed alla liquidazione delle spese per cure; adempimenti preliminari per la liquidazione di competenze accessorie e di eventuali altri emolumenti dovuti anche al personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso l'ufficio od il reparto;

     b) gestione patrimoniale: mobilio, arredi, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, armamento ed altri materiali e mezzi; manutenzione e pulizia dei locali; tenuta delle scritture contabili relative anche ai beni immobili;

     c) servizio di cassa: riscossioni e pagamenti;

     d) servizi vari: mense di servizio; spese concernenti il benessere del personale; spese d'ufficio; spese varie.

     2. Per tutto il personale degli uffici e reparti della provincia, fatta eccezione del personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti preliminari e la predisposizione degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 vengono espletati presso l'ufficio amministrativo-contabile della questura.

     3. Per gli organismi istituiti nella capitale ai sensi dell'art. 31, primo comma, n. 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la banda musicale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e per il reparto autonomo del Ministero dell'interno, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dal predetto reparto autonomo.

     4. Per gli organismi di cui al comma 3 istituiti presso le altre sedi, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dalla questura competente per territorio.

     5. Per l'istituto superiore di polizia e per gli altri istituti di istruzione del personale della Polizia di Stato, nonchè per la scuola di perfezionamento per le forze di polizia, sono fatti salvi i particolari ordinamenti relativi alla loro organizzazione amministrativo-contabile.

     Per quanto non previsto dagli ordinamenti medesimi, si applicano le norme del presente regolamento.

 

Capo II

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

 

          Art. 3. Stipendi ed altri oneri

     1. Il Ministero dell'interno somministra, in tempo utile, ai prefetti, ai commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano ed al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, quali funzionari delegati titolari di contabilità speciale, i fondi occorrenti per la corresponsione a tutto il personale della Polizia di Stato degli emolumenti di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 2, nonchè per il pagamento di ogni altra competenza accessoria concernente il personale medesimo.

     2. Per il personale di cui al comma 1, si applica il disposto dell'art. 56, primo comma, n. 8), della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

     3. Il Ministero dell'interno somministra, altresì, in tempo utile, ai predetti funzionari delegati i fondi occorrenti per il pagamento di competenze accessorie ed eventuali altri emolumenti dovuti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ad appartenenti ad altre forze e corpi di polizia, alle forze armate, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche ed a privati.

     4. Per le spese indicate dai commi 1 e 3, le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa sono disposte senza limiti di importo.

 

          Art. 4. Somministrazione dei fondi

     1. Per i pagamenti previsti dall'art. 3, i prefetti, i commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano ed il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta dispongono l'emissione di appositi ordinativi in favore degli istituti e della scuola di cui al comma 5 dell'art. 2, per il personale ivi in servizio, delle questure, per il personale in servizio presso le stesse questure e gli altri uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia, del reparto autonomo del Ministero dell'interno, per il personale amministrato dal reparto medesimo, dei comandi ed uffici interessati, per gli appartenenti ad altre forze e corpi di polizia, alle forze armate ed alle Amministrazioni pubbliche, nonchè in favore degli aventi diritto, per i privati.

 

          Art. 5. Termini

     1. Le richieste di fondi per le necessità connesse al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi debbono pervenire alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle province di Trento e Bolzano ed alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta in tempo utile ed essere redatte sulla base dell'effettivo fabbisogno ed in relazione all'esatta posizione amministrativa di ciascun dipendente.

     2. Le relative somministrazioni debbono essere disposte in tempo utile affinchè i pagamenti agli aventi diritto vengano effettuati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

     3. Restano ferme le norme di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112.

 

          Art. 6. Pagamenti

     1. La questura provvede, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, agli adempimenti necessari per la commutazione delle somme corrispondenti agli emolumenti di cui all'art. 5 in assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli interessati, qualora questi ultimi non ne chiedano l'accreditamento sul proprio conto corrente bancario.

     2. Provvede, altresì, alla distribuzione, in tempo utile, degli assegni agli uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia, per i successivi adempimenti.

     3. Per il personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti indicati nel comma 1 sono curati dal reparto medesimo.

 

          Art. 7. Decentramento in materia di trattamento economico

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, primo comma, lettere a), c), d) ed e), 3, 4 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137 ,e successive modificazioni, si applicano a tutto il personale della Polizia di Stato. Sono fatte salve le competenze amministrative e contabili degli uffici di cui al comma 2 dell'art. 2.

     2. Ferma restando la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alle indennità una volta tanto di cui all'art. 2, primo comma, lettera d), della legge 18 dicembre 1970, n. 1137 ,e successive modificazioni, nonchè di quelli previsti dal citato art. 2, comma 1, lettera e), al pagamento delle conseguenti spese provvede il Ministero dell'interno, mediante aperture di credito in favore dei prefetti, dei commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano e del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.

 

          Art. 8. Utilizzazione del sistema elettronico per il pagamento delle competenze

     1. La corresponsione delle competenze mensili fisse e variabili al personale della Polizia di Stato viene effettuata sulla base di documenti di spesa predisposti con sistemi elettronici e la cui compilazione è affidata al centro elettronico del Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale assume la responsabilità della rispondenza dei predetti documenti con i dati ricevuti ai sensi dell'art. 9, nonchè della esattezza delle elaborazioni e dei relativi conteggi.

 

          Art. 9. Comunicazione dei dati al centro elettronico

     1. Gli uffici interessati debbono comunicare, in tempo utile, al centro elettronico di cui all'art. 8, per ciascun nominativo, tutti i dati necessari per la compilazione dei documenti di spesa, nonchè ogni variazione che intervenga successivamente.

     2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate anche per mezzo di messaggi trasmessi con terminale collegato con il centro elettronico. In tale caso, i dati debbono essere riportati su appositi modelli da far pervenire alla stazione di teletrattamento in tempo utile per le operazioni di trasmissione.

 

          Art. 10. Invio dei documenti di spesa

     1. I documenti di spesa predisposti a cura del centro elettronico sono trasmessi agli uffici interessati in tempo utile per gli opportuni riscontri e per le operazioni di pagamento.

 

          Art. 11. Fondo scorta

     1. Per provvedere alle spese minute ed alla corresponsione nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, di acconti ed anticipi al personale, nonchè alle spese da farsi, previa autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, è assegnato alle questure un fondo scorta, destinato a fronteggiare le esigenze degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia. I criteri per l'impiego di detto fondo sono stabiliti con le modalità di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1959, n. 451.

     2. Il fondo stesso è costituito dalle erogazioni effettuate dalle prefetture, dai commissariati del Governo nelle province di Trento e Bolzano e dalla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta sull'apposito capitolo di bilancio e viene, di volta in volta, reintegrato con le somministrazioni disposte sui competenti capitoli di spesa.

     3. Il riparto di detto fondo è disposto dal questore, secondo le direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra il proprio ufficio e gli altri uffici e reparti della provincia.

     4. Analogo fondo è assegnato al reparto autonomo del Ministero dell'interno, nonchè agli istituti ed alla scuola di cui al comma 5 dell'art. 2.

     5. L'impiego del fondo scorta è disposto dai titolari degli uffici, reparti ed istituti interessati.

     6. La gestione del fondo scorta viene chiusa, alla fine di ciascun esercizio, con la restituzione alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle province di Trento e Bolzano ed alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta delle somme anticipate, per il successivo versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

 

Capo III

BENI E SERVIZI

 

          Art. 12. Contratti

     1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti e lavori, nonchè all'approvvigionamento di quant'altro occorra per il funzionamento dei propri servizi.

     2. La stipulazione dei contratti è preceduta da asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata, secondo le norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

 

          Art. 13. Contratti di locazione di immobili

     1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili di privati o di enti pubblici ad uso della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, il nulla osta alla spesa da parte del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio è richiesto ove l'importo contrattuale superi le lire 900 milioni.

     2. Per il pagamento dei fitti di detti immobili, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all'art. 1.

 

          Art. 14. Servizi in economia

     1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede, in economia, ai lavori, alle provviste ed ai servizi di cui all'apposito regolamento del Ministero dell'interno, predisposto ai sensi dell'art. 8 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 15. Albo dei fornitori

     1. Al fine di facilitare lo scrutinio delle domande di ammissione alle gare indette dal Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituito un albo dei fornitori di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 16. Tenuta dell'albo

     1. Con decreto ministeriale, sono stabilite le norme per la tenuta dell'albo di cui all'art. 15.

 

          Art. 17. Capitolati d'oneri

     1. Per i contratti di cui al comma 1 dell'art. 12, l'Amministrazione della pubblica sicurezza si avvale di capitolati generali d'oneri, anche di altre Amministrazioni, approvati previo parere del Consiglio di Stato.

     2. Per le materie non previste dai capitolati generali o quando la specificità della fornitura o del servizio lo richieda, l'Amministrazione può predisporre capitolati speciali d'oneri, da sottoporre al preventivo parere del comitato di cui all'art. 22.

     3. I capitolati generali d'oneri possono non essere allegati ai contratti, purchè in essi se ne faccia esplicita menzione.

     4. I particolari tecnici per ogni provvista o lavoro, ove non indicati nei capitolati d'oneri, debbono essere specificati nel contratto; possono omettersi, in tutto o in parte, quando il contratto prevede l'accettazione della provvista o lavoro in base a descrizione tecnica o a campione approvati dall'Amministrazione.

 

          Art. 18. Clausola compromissoria

     1. Per la soluzione delle eventuali controversie non potute comporre in via amministrativa, nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti può essere prevista, a norma dell'art. 808 del codice di procedura civile, la clausola compromissoria, che deve, comunque, essere formulata nel modo prescritto dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 19. Stipulazione dei contratti

     1. I contratti possono essere stipulati presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o, su determinazione dello stesso Dipartimento, presso le prefetture, i commissariati del Governo nelle province di Trento e Bolzano e la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta.

 

          Art. 20. Controllo preventivo della Corte dei conti

     1. I decreti di approvazione dei contratti sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti quando superano i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni.

     2. Nei casi di urgenza, espressamente motivati, i decreti di approvazione dei contratti sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti quando superano l'importo di lire 20 milioni; per gli stessi motivi, i decreti con i quali si autorizzano altre spese, se l'autorizzazione non è contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento, sono sottoposti alla registrazione preventiva quando superano l'importo di lire 10 milioni.

 

          Art. 21. Tacito rinnovo dei contratti

     1. I contratti aventi per oggetto somministrazioni di beni o esecuzione continuata di servizi possono prevedere la facoltà di tacito rinnovo, di anno in anno, per un periodo massimo complessivo non superiore a nove anni.

     2. In tale caso, il limite di cui all'art. 20 va riferito al valore di ciascuna annualità.

 

          Art. 22. Comitato tecnico-consultivo

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n. 1279, concernente l'istituzione della commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia, è abrogato.

     2. E' istituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un comitato tecnico-consultivo, avente il compito di esprimere parere, anche di massima, dal lato tecnico-economico, su tutte le forniture occorrenti per i servizi cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza deve provvedere, nonchè sulle alienazioni dei materiali.

     3. Per le forniture previste dal primo e secondo comma dell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo, modificato dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1943, n. 20.

     4. Lo stesso comitato può essere sentito su qualsiasi argomento o questione riguardante i servizi tecnico-logistici e le gestioni patrimoniale e finanziaria su cui il capo della Polizia reputi opportuno interpellarlo.

 

          Art. 23. Composizione del comitato tecnico-consultivo

     1. Il comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 22 è presieduto dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale ed è composto da:

     a) il direttore del servizio anticrimine della direzione centrale della polizia criminale;

     b) il direttore del servizio affari generali della direzione centrale per gli affari generali;

     c) il direttore del servizio antiterrorismo e operazioni speciali della direzione centrale per la polizia di prevenzione;

     d) il direttore del servizio scuole della direzione centrale per gli istituti di istruzione;

     e) i direttori dei servizi accasermamento forze di polizia, equipaggiamento e casermaggio, impianti tecnici e telecomunicazioni e motorizzazione della direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

     f) il direttore dell'ufficio programmazione e bilancio della direzione centrale per i servizi di ragioneria;

     g) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, con qualifica di dirigente superiore.

     2. Per ciascuno dei suddetti componenti, è nominato un supplente con qualifica dirigenziale.

     3. Il presidente ha facoltà di consentire l'intervento alle sedute dei direttori delle divisioni interessate o di altri funzionari, per illustrazioni e charimenti o per quant'altro occorra per l'esame e la valutazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

     4. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente più anziano tra quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1. Detto componente è, a sua volta, sostituito dal proprio supplente.

     5. Il comitato è integrato da almeno due esperti scelti dal presidente tra i funzionari compresi nell'elenco previsto dal comma 8, in relazione alle materie iscritte all'ordine del giorno di ciascuna riunione.

     6. Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di segretario.

     7. Il presidente, i componenti ed il segretario del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

     8. Con lo stesso decreto, si provvede alla formazione di un elenco di esperti, nel quale sono iscritti, su designazione dei rispettivi Ministeri, dipendenti in attività di servizio di Amministrazioni statali diverse da quelle indicate nel comma 1, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, che abbiano particolare competenza tecnica nelle materie oggetto dell'attività consultiva del comitato.

 

          Art. 24. Pareri del Consiglio di Stato

     1. I progetti di contratti di cui all'art. 12 debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 750 milioni, per i contratti da stipularsi a trattativa privata, o le lire 1.500 milioni, per i contratti da stipularsi a seguito di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso.

     2. Detti limiti, per i contratti di cui al comma 1 dell'art. 21, vanno riferiti al valore di ciascuna annualità.

     3. Il parere deve essere reso non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi dichiarati urgenti nella richiesta stessa l'Amministrazione può prescindere dall'acquisizione del parere ove questo non sia adottato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 25. Deroghe in ordine a pareri del Consiglio di Stato

     1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, natanti, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonchè per l'acquisto di carburanti e lubrificanti, destinati alla Polizia di Stato e forniti dall'industria nazionale, si applica il disposto dell'art. 5-bis della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 26. Collaudi

     1. Tutti i lavori e tutte le forniture eseguiti ad appalto o in economia sono soggetti, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo, parziale o finale.

     2. Per ognuno dei centri di raccolta di materiali e mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione di cui all'art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è istituita una commissione di collaudo, composta da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata, che la presiede, da un esperto scelto tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dal consegnatario del centro interessato. Il presidente, i componenti ed il segretario della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitate dallo stesso consegnatario.

     3. Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai collaudi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche di altre Amministrazioni, cui si fa riferimento nei contratti, negli eventuali capitolati speciali d'oneri e nel regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.

     4. Per determinate forniture, può essere provveduto al relativo collaudo, mediante commissione speciale, da nominarsi con decreto ministeriale.

 

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

 

          Art. 27. Custodia dei fondi

     1. La custodia dei fondi, dei titoli e dei valori va effettuata in una o due casseforti, a più congegni di chiusura, le cui chiavi sono affidate, separatamente, agli agenti indicati nel presente capo.

     2. Detti agenti sono solidalmente responsabili della custodia.

     3. Nelle casseforti possono essere custoditi denaro contante, avvisi di emissione di ordinativi di pagamento, marche da bollo, vaglia cambiari e postali, assegni circolari ed ogni altro titolo che sia considerato come denaro dell'Amministrazione, nonchè i fondi, i titoli, i valori e gli oggetti preziosi comunque affidati all'ufficio o reparto per l'amministrazione o per la custodia.

     4. Nelle casseforti non possono essere custoditi denaro, oggetti e valori in genere di proprietà privata, tranne quelli del dipendente personale defunto.

 

          Art. 28. Casse delle questure e del reparto autonomo del Ministero dell'interno

     1. Le questure ed il reparto autonomo del Ministero dell'interno sono dotati di due casseforti, di cui una corrente, per il movimento dei fondi destinati a soddisfare le esigenze giornaliere, e l'altra di riserva, per la custodia dei fondi eccedenti tali esigenze.

     2. La somma massima che a fine giornata può rimanere depositata nella cassa corrente, in relazione alle esigenze, è determinata dal funzionario responsabile del competente ufficio di amministrazione e contabilità; tale somma non può, comunque, superare il limite di lire 2.400.000.

     3. Il passaggio dei fondi dalla cassa di riserva a quella corrente, per i pagamenti da effettuare nella giornata, ed il versamento da questa ultima cassa a quella di riserva sono disposti dallo stesso funzionario.

     4. Le chiavi, con i relativi duplicati, di ciascuna delle due casseforti sono tenute: una dal predetto funzionario e l'altra dal cassiere.

 

          Art. 29. Casse degli uffici e reparti

     1. Gli uffici e reparti della Polizia di Stato ai cui titolari sono affidate le attribuzioni di funzionario delegato non titolare di contabilità speciale sono dotati di due casseforti, di cui una per la custodia dei fondi accreditati direttamente dal Ministero e l'altra per la custodia di fondi di diversa provenienza.

     2. Le chiavi, con i relativi duplicati, di ciascuna delle due casseforti sono tenute: una dal titolare dell'ufficio o reparto interessato e l'altra dal cassiere.

     3. Gli altri uffici e reparti della Polizia di Stato presso i quali occorre provvedere alla custodia di fondi sono dotati di una sola cassaforte, le cui chiavi, con i relativi duplicati, sono tenute: una dal titolare dell'ufficio o reparto interessato e l'altra dal cassiere.

     4. Il titolare dell'ufficio o reparto interessato può affidare, sotto la propria responsabilità, la chiave di cui è in possesso, con il relativo duplicato, al funzionario responsabile dell'ufficio di amministrazione e contabilità.

 

          Art. 30. Nomina e responsabilità del cassiere

     1. Le funzioni di cassiere sono conferite, previa comunicazione al Dipartimento della pubblica sicurezza, con provvedimento formale del titolare dell'ufficio o reparto cui è affidata la gestione dei fondi, ad un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica funzionale non inferiore al sesto livello. Detto dipendente deve avere un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni.

     2. Ferma restando la responsabilità di cui al comma 2 dell'art. 27, il cassiere risponde anche della regolarità delle riscossioni e dei pagamenti.

 

          Art. 31. Registri di cassa

     1. Tutte le operazioni di entrata e di uscita debbono essere registrate, giornalmente, in un apposito giornale di cassa. Detto giornale di cassa deve essere conforme al modello prescritto dal Dipartimento della pubblica sicurezza e tenuto senza alterazioni o cancellature; le eventuali correzioni debbono essere eseguite mediante successive registrazioni di rettifica, facendo opportuni richiami alle partite corrette.

     2. Presso gli uffici e reparti di cui al comma 1 dell'art. 29, sono tenuti due analoghi registri, in corrispondenza delle gestioni dei fondi ad essi affidate.

     3. Le operazioni che interessano la cassa di riserva, oltrechè sul giornale di cassa di cui al comma 1, debbono essere annotate anche su un apposito registro dei valori depositati nella stessa cassa di riserva.

     4. Le registrazioni concernenti le operazioni contabili sopraindicate e la tenuta delle relative scritture possono essere effettuate mediante l'impiego di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. In tale caso, al termine di ogni giornata in cui sono stati eseguiti movimenti nei registri previsti dal presente articolo, debbono essere stampate le pagine del registro interessato al movimento, con l'indicazione del numero progressivo e delle operazioni di entrata e di uscita.

 

          Art. 32. Verifiche di cassa

     1. I prefetti, i commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano ed il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, a mezzo di un proprio incaricato, dispongono, almeno trimestralmente, verifiche di cassa presso gli uffici e reparti della Polizia di Stato e presso gli istituti e la scuola di cui al comma 5 dell'art. 2.

 

          Art. 33. Verbali di verifica

     1. Le verifiche di cassa debbono risultare da apposito verbale, da redigersi in triplice esemplare, di cui uno per l'ufficio, reparto o istituto ispezionato, uno per il questore o per il direttore dell'istituto ed uno per l'organo che ha disposto la verifica.

     2. I verbali delle verifiche di cassa effettuate presso il reparto autonomo del Ministero dell'interno sono redatti in duplice esemplare, di cui uno per lo stesso reparto ed uno per il prefetto.

 

          Art. 34. Assenza o cessazione dalle funzioni del cassiere

     1. Nel caso di assenza o altro legittimo impedimento del cassiere o di cessazione dalle proprie funzioni, si procede, con l'intervento del responsabile del competente ufficio di amministrazione e contabilità o, in mancanza, del titolare dell'ufficio o reparto interessato, alla ricognizione del denaro, dei titoli, dei valori e di quant'altro custodito nelle casse, nonchè alla consegna degli stessi e delle chiavi, con i relativi duplicati, al cassiere subentrante.

     2. Tali operazioni debbono risultare da una dichiarazione da apporsi sui registri di cassa, previa chiusura delle scritture contabili. La dichiarazione medesima deve essere sottoscritta da tutti gli intervenuti. In caso di cessazione dalle funzioni, deve essere redatto apposito verbale di passaggio di consegne.

 

          Art. 35. Disposizioni particolari per il passaggio di consegne

     1. Il cassiere che, per malattia o per altra causa impeditiva, non possa presenziare alle operazioni di cui all'art. 34, deve:

     a) darne tempestiva comunicazione al titolare dell'ufficio o reparto da cui dipende;

     b) inviare al titolare medesimo le chiavi di cassa, a mezzo di altro dipendente munito di delega a rappresentarlo ed a sottoscrivere, per suo conto, gli atti relativi al passaggio di consegne.

     2. Qualora il cassiere sia nella impossibilità di ottemperare agli adempimenti di cui al comma 1, il titolare dell'ufficio o reparto designa un proprio dipendente non corresponsabile del servizio di cassa, affinchè provveda a ritirare le chiavi ed a rappresentare il cassiere nelle operazioni anzidette.

     3. Il mancato intervento del cassiere e la presenza del suo rappresentante, sia fiduciario che di ufficio, nelle operazioni di passaggio delle consegne debbono risultare, a seconda dei casi, dalla dichiarazione o dal verbale di cui al comma 2 dell'art. 34.

     4. In caso di morte del cassiere, si applica la procedura di cui ai commi 2 e 3.

 

Capo V

SERVIZIO DI MENSA

 

          Art. 36. Disciplina del servizio

     1. Il servizio di mensa è disciplinato dalle norme contenute nella legge 18 maggio 1989, n. 203, riguardante nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da quelle contenute nel regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, da quelle di cui al presente regolamento, nonchè dalle istituzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 37. Modalità di espletamento del servizio

     1. Le mense di servizio sono, di regola, gestite direttamente dall'Amministrazione, che si avvale del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le modalità stabilite con apposite istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

     2. Nel caso in cui l'Amministrazione si trovi nell'impossibilità di gestire direttamente tali mense, il relativo servizio può essere affidato in appalto.

 

          Art. 38. Fondo vitto

     1. Per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio, è costituito un fondo vitto, che viene somministrato dalle prefetture, dai commissariati del Governo nelle province di Trento e Bolzano e dalla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta, a carico degli accreditamenti disposti sull'apposito capitolo di bilancio.

     2. Per le mense non obbligatorie di servizio, il fondo vitto è costituito dai versamenti effettuati, ogni mese, dai conviventi a mensa e calcolati sulla base delle presenze presunte per il mese successivo, nonchè, ove spettanti, dai contributi previsti dall'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed erogati sull'apposito capitolo di bilancio.

     3. Qualora il dipendente ammesso per la prima volta alla mensa di cui al comma 2 non disponga della somma necessaria per la costituzione del fondo vitto, si provvede d'ufficio, mediante anticipazione dal fondo scorta. La somma anticipata viene recuperata con ritenuta sullo stipendio del mese successivo.

     4. Il fondo vitto è amministrato dall'ufficio, reparto o istituto presso cui la mensa è istituita.

 

          Art. 39. Utilizzazione del fondo vitto

     1. Il fondo vitto in nessun caso e per nessun motivo può essere destinato a spese diverse da quelle per l'acquisto dei generi alimentari.

 

          Art. 40. Spese per le mense non obbligatorie di servizio

     1. Le spese di impianto e di funzionamento delle mense non obbligatorie di servizio sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mentre quelle relative all'acquisto di generi alimentari sono a carico dei conviventi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 38.

 

          Art. 41. Convenzioni

     1. Qualora, per il ridotto numero dei conviventi o per altri motivi, l'Amministrazione non ritenga di autorizzare l'istituzione di una mensa non obbligatoria di servizio o decida la soppressione di una già esistente, il relativo servizio può essere assicurato mediante convenzioni stipulate con altre Amministrazioni dello Stato o enti pubblici o esercizi privati dai prefetti, dai commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano e dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.

 

          Art. 42. Beneficiari

     1. Ha diritto a fruire del servizio di mensa previsto dall'art. 40 il personale degli uffici, reparti ed istituti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio nella stessa sede in cui sono istituite le mense o sono ubicati gli esercizi privati convenzionati.

     2. Ha diritto, altresì, a fruire delle mense il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in transito per ragioni di servizio.

     3. E' in facoltà del Dipartimento della pubblica sicurezza di impartire istruzioni per l'ammissione alle mense anche di personale delle altre Amministrazioni dello Stato, stabilendone le modalità.

 

          Art. 43. Oneri a carico dei conviventi

     1. Nel caso in cui la mensa non obbligatoria di servizio sia gestita direttamente dall'Amministrazione, la composizione della razione viveri e la quota vitto giornaliera a carico di ciascun convivente sono stabilite, nei limiti e secondo i criteri fissati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, dalla commissione prevista dall'art. 44.

     2. Qualora, invece, la gestione della mensa venga affidata in appalto comprensivo anche dell'approvvigionamento dei generi alimentari, la commissione determina soltanto la composizione della razione viveri.

     3. In quest'ultimo caso, la quota vitto giornaliera a carico dei conviventi viene fissata dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Detta quota, al netto del contributo previsto dall'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ove spettante, va corrisposta dai conviventi medesimi all'ufficio, reparto o istituto competente, che provvede ai sensi dell'art. 47.

     4. Ove nella stessa provincia esistano mense a gestione diretta e mense in appalto, la composizione della razione viveri è unica.

 

          Art. 44. Commissione per il vitto

     1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 43, è istituita, presso ogni questura, una commissione, nominata dal questore e composta da:

     a) il vice questore vicario-presidente;

     b) cinque appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato, di cui due designati dai sindacati più rappresentativi a livello provinciale, da scegliersi tra il personale in servizio negli uffici, reparti o istituti della provincia-membri;

     c) un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato-membro.

     2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a sovrintendente.

 

          Art. 45. Contributo

     1. Il contributo di cui all'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ove spettante, va erogato:

     a) all'ufficio, reparto o istituto competente, per le mense gestite direttamente dall'Amministrazione;

     b) alla ditta contraente, per le mense affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari;

     c) all'Amministrazione dello Stato, all'ente pubblico od al titolare dell'esercizio privato, per il servizio mensa previsto dalle apposite convenzioni.

 

          Art. 46. Coesistenza di mense obbligatorie e non obbligatorie di servizio

     1. Allorchè nello stesso ufficio, reparto o istituto coesistono una mensa obbligatoria ed una mensa non obbligatoria di servizio, le relative contabilità debbono essere separate.

     2. In tal caso, il convivente non avente diritto alla mensa obbligatoria di servizio è tenuto a corrispondere all'ufficio, reparto o istituto competente il controvalore della razione viveri e delle integrazioni vitto e generi di conforto, stabilito dal Ministero della difesa, al netto del contributo previsto dall'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ove spettante.

 

          Art. 47. Mense di servizio affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari

     1. Nel caso di coesistenza di una mensa obbligatoria e di una mensa non obbligatoria di servizio, affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari, la somma riscossa dal competente ufficio, reparto o istituto ai sensi del comma 2 dell'art. 46 è corrisposta, con le modalità previste dal contratto, alla ditta affidataria dell'appalto medesimo, al pari del controvalore della razione viveri e delle integrazioni vitto e generi di conforto, dovuto per gli aventi diritto alla mensa obbligatoria.

 

          Art. 48. Rendicontazione

     1. La contabilità della mensa dell'ufficio, reparto o istituto deve dimostrare gli introiti, gli acquisti, i prelevamenti ed i consumi dei generi alimentari per la confezione del vitto giornaliero.

     2. La contabilità delle mense obbligatorie di servizio è resa mensilmente alle prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano ed alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta, competenti per territorio.

     3. La contabilità delle mense non obbligatorie di servizio è resa secondo le specifiche disposizioni conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.

 

          Art. 49. Vigilanza

     1. Il titolare di ciascun ufficio, reparto o istituto presso il quale è istituita una mensa di servizio vigila, anche a mezzo di un proprio incaricato, sul funzionamento della mensa medesima.

 

Capo VI

GESTIONI DEI MATERIALI

 

          Art. 50. Attività di gestione

     1. La gestione dei materiali di proprietà dell'Amministrazione della pubblica sicurezza comprende le operazioni, gli atti ed i fatti che comportano modificazioni nella consistenza e nel valore dei materiali medesimi e che riguardano l'approvvigionamento, ricezione, collaudo, custodia, conservazione, distruzione, con eventuale recupero di parti, manutenzione, distribuzione, revisione, riparazione e trasformazione dei materiali, nonchè l'alienazione dei beni dichiarati fuori uso.

 

          Art. 51. Alienazione

     1. I beni mobili acquistati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza divenuti inservibili e non suscettibili di ulteriore impiego o tecnicamente superati sono alienati a cura della stessa Amministrazione oppure ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana, in caso di accertata impossibilità di alienazione, ovvero quando lo scarso valore dei materiali medesimi sconsigli l'espletamento di qualsiasi procedura di vendita.

     2. L'accertamento che i beni medesimi sono divenuti inservibili e non suscettibili di ulteriore impiego o che gli stessi sono tecnicamente superati e la determinazione del valore di stima di detti beni sono effettuati da una commissione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con la partecipazione di un funzionario dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio, mediante apposito verbale da redigersi a seguito di sopralluogo.

     3. Quando il valore di stima non superi un milione di lire, l'alienazione può effettuarsi con il sistema della vendita in economia a privati.

 

          Art. 52. Organi preposti alla gestione

     1. La gestione dei materiali acquistati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza è affidata ai centri di raccolta di materiali e mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione di cui all'art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i quali provvedono, ciascuno per il settore di propria competenza, alla ricezione, collaudo, custodia, conservazione, riparazione e distribuzione dei materiali, al recupero per la riparazione, la trasformazione e l'utilizzazione dei materiali non più idonei all'uso, nonchè alla distruzione ed alla alienazione di quelli dichiarati fuori uso.

     2. I materiali affluiti nei predetti centri vengono dati in consegna ad agenti contabili-consegnatari, nominati con decreto del Capo della Polizia, i quali sono responsabili "per debito di custodia" e tenuti alla resa del prescritto conto giudiziale. Non si applicano, nei confronti degli stessi consegnatari, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

     3. I centri di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 luglio 1939, n. 1037, nonchè al riscontro della Corte dei conti, a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

     4. Presso gli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato, sono istituiti magazzini di servizio, per la conservazione e la distribuzione dei materiali - ivi compresi quelli forniti dal Provveditorato generale dello Stato - occorrenti per il funzionamento di detti organismi. I rispettivi consegnatari "per debito di vigilanza" rispondono della consistenza e della conservazione dei materiali ad essi affidati e ne dimostrano i movimenti ai consegnatari "per debito di custodia" dai quali ricevono i materiali stessi, con l'osservanza delle istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza o dal Provveditorato generale dello Stato, a seconda dei casi.

 

          Art. 53. Attribuzioni dei direttori dei centri

     1. I direttori dei centri di raccolta di materiali e mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione esercitano le attribuzioni per assicurare la custodia e la conservazione dei materiali. In particolare:

     a) accertano le responsabilità amministrativo-contabili, ai sensi delle vigenti disposizioni;

     b) dispongono le verifiche dei magazzini e la ricognizione dei materiali ivi esistenti;

     c) raccolgono le richieste di fabbisogno di materiali provenienti dai vari magazzini di servizio e le inoltrano, con il proprio parere, al Dipartimento della pubblica sicurezza;

     d) dispongono i movimenti dei materiali e convalidano i relativi documenti;

     e) coordinano l'attività dei consegnatari;

     f) vigilano sulla regolarità e tempestività della distribuzione dei materiali;

     g) accertano la quantità e la destinazione dei materiali consumati e formulano la previsione dei fabbisogni.

 

          Art. 54. Assunzioni in carico

     1. I materiali comunque acquistati debbono essere introdotti nei centri di cui al comma 1 dell'art. 52 ed assunti in carico dagli agenti contabili-consegnatari.

     2. Per esigenze particolari, detti materiali possono essere assegnati agli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato direttamente dai luoghi di produzione o di cessione, previo collaudo favorevole ed assunzione in carico.

     3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può disporre che i materiali che non possono essere introdotti nei centri, per esigenze particolari e contingenti, siano lasciati in temporanea custodia presso terzi. In tale caso, i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente agente contabile-consegnatario.

     4. L'affidamento in temporanea custodia deve risultare da atto sottoscritto dalle parti, inteso a regolare, altresì, i rapporti tra l'Amministrazione ed i terzi per tale custodia, con particolare riguardo alle cautele per la salvaguardia dei diritti di proprietà dell'Amministrazione sui materiali in questione.

     5. I responsabili amministrativi della gestione dei materiali presso l'ufficio, il reparto o l'istituto interessato, quando non diversamente disposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza, sono tenuti a vigilare affinchè sia assicurata la custodia, la buona conservazione, nonchè la pronta disponibilità dei materiali in temporanea consegna a terzi.

 

          Art. 55. Modalità del servizio

     1. Le modalità per le classificazioni, le nomenclature, le assegnazioni, i movimenti, la distribuzione e l'impiego dei materiali, nonchè per le operazioni di gestione degli stessi sono disciplinate da apposite istruzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 56. Spese per il funzionamento dei centri

     1. Alle spese di impianto, adattamento, manutenzione e funzionamento dei centri di cui al comma 1 dell'art. 52 provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 57. Spese per il vestiario e l'equipaggiamento

     1. Per la fornitura degli effetti di corredo, di vestiario e di equipaggiamento al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 58. Assegnazione e rinnovo del vestiario

     1. Le serie di capi di vestiario spettanti al personale della Polizia di Stato e le modalità ed i tempi per il rinnovo degli stessi sono disciplinati da apposito decreto ministeriale.

 

          Art. 59. Risarcimento danni al vestiario ed agli oggetti personali

     1. Il personale della Polizia di Stato autorizzato ad espletare le proprie mansioni in abiti civili, che subisca un danno ai propri effetti di vestiario od oggetti personali, può chiedere all'Amministrazione, con documentata istanza, il relativo risarcimento, qualora il fatto sia avvenuto per ragioni di servizio.

     2. Il risarcimento è limitato al valore del capo od oggetto all'epoca del deterioramento.

 

          Art. 60. Armamento

     1. All'acquisto dell'armamento individuale e di reparto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 135, nonchè del relativo munizionamento provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza, con l'osservanza, ove prescritto, delle particolari condizioni tecniche approvate dal Ministero della difesa.

     2. Ai fini del collaudo di detti materiali, le commissioni previste dall'art. 26 possono avvalersi della consulenza degli organi tecnici del Ministero della difesa, i quali provvedono alla sorveglianza tecnica sulle lavorazioni e sulle prove, secondo le particolari condizioni stabilite dallo stesso Ministero.

     3. Le spese per la sorveglianza sulle lavorazioni e sulle prove effettuate da parte del Ministero della difesa sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     4. Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per la riparazione e la manutenzione ordinaria delle armi, individuali e di reparto.

 

Capo VII

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI, SPORTIVE E RICREATIVE

 

          Art. 61. Assistenza religiosa

     1. Le spese conseguenti all'assistenza religiosa in favore del personale della Polizia di Stato, prevista dall'art. 69 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dall'art. 76 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previa stipula di apposite convenzioni.

 

          Art. 62. Attività sportiva

     1. Le spese inerenti all'educazione fisica ed all'attività sportiva finalizzate a scopi addestrativi istituzionali del personale della Polizia di Stato e quelle per l'attività sportiva delle "Fiamme Oro", di cui all'art. 77 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, ivi comprese le spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di attrezzi e di materiale ginnico-sportivo, nonchè quelle per l'acquisto di premi sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 63. Provvidenze al personale ed ai relativi familiari

     1. In favore del personale della Polizia di Stato in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie possono essere erogati, a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, contributi e borse di studio, secondo i criteri stabiliti, a norma di legge, dal consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, integrato con i rappresentanti del personale della Polizia di Stato.

     2. Sono, altresì, a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, gli oneri per la concessione di sovvenzioni per spese funerarie e trasporto salme alle famiglie del personale della Polizia di Stato riconosciuto "vittima del dovere" o deceduto per causa di servizio, nonchè le spese di viaggio e di soggiorno dei parenti del personale deceduto o in pericolo di vita per eventi connessi all'espletamento del servizio.

     3. Restano ferme le norme di cui all'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

 

          Art. 64. Ricorrenze e celebrazioni

     1. Le spese per l'acquisto di corone di fiori e per altre forme di cordoglio e partecipazione, in occasione di ricorrenze e celebrazioni, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 65. Attività ricreative

     1. Alle attività di cui all'art. 79 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, provvede l'Amministrazione stessa secondo le disposizioni vigenti. Per sopperire all'impossibilità di provvedere direttamente alle predette attività, l'Amministrazione può avvalersi delle strutture organizzative e funzionali del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, istituito con la legge 12 novembre 1964, n. 1279, secondo le modalità da concordare con il Fondo stesso.

     2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può destinare appositi locali idoneamente attrezzati nelle sedi di servizio, scuole, caserme e altre infrastrutture della Polizia di Stato ed assicurare, comunque, i servizi necessari.

 

Capo VIII

SERVIZI A PAGAMENTO

 

          Art. 66. Disciplina dei servizi

     1. I servizi a richiesta di enti non statali e di privati sono disciplinati dalle disposizioni contenute nell'art. 41 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonchè da quelle di cui al presente regolamento e dalle istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 67. Oneri a carico dei richiedenti

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante nuove norme sull'ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, e dall'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per i servizi di cui all'art. 66 sono dovuti dai richiedenti gli importi all'uopo determinati dalla legge o in forza delle apposite convenzioni previste dall'art. 41 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

 

          Art. 68. Fidejussione

     1. Con la prescritta richiesta del servizio, gli interessati debbono impegnarsi a far pervenire al competente ufficio della Polizia di Stato, non appena a conoscenza del presumibile costo, a garanzia dell'obbligazione, fidejussione bancaria od assicurativa d'importo maggiorato del dieci per cento rispetto a quello preventivato per l'espletamento del servizio medesimo.

     2. L'esecuzione del servizio richiesto è subordinato alla ricezione della predetta fidejussione bancaria od assicurativa.

 

          Art. 69. Modalità per gli addebiti

     1. Eseguita la prestazione, l'ufficio della Polizia di Stato, sulla base dell'effettivo impiego del personale e dei mezzi, provvede all'emissione di una nota di addebito delle somme dovute e ne richiede il versamento, con imputazione all'apposito capitolo di entrata del bilancio di Stato.

     2. Qualora, per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze, il servizio già iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da addebitare è limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

 

          Art. 70. Modalità per i versamenti

     1. Il versamento delle somme di cui all'art. 69 deve essere effettuato, a cura dell'interessato, presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di ricezione della nota di addebito. Entro i successivi venti giorni, la relativa quietanza deve essere consegnata al competente ufficio della Polizia di Stato, che provvede alla restituzione, per lo svincolo, della fidejussione bancaria od assicurativa.

 

          Art. 71. Spese per l'esecuzione dei servizi

     1. Le spese di cui all'art. 67 sono imputate ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, già istituiti per l'espletamento dei normali compiti di istituto.

 

          Art. 72. Divieto di altre remunerazioni

     1. Fuori dei casi indicati nell'art. 41 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nessuna remunerazione è dovuta per ogni altro servizio effettuato dal personale della Polizia di Stato.

 

          Art. 73. Elargizioni spontanee

     1. Eventuali elargizioni spontaneamente offerte possono essere accettate soltanto previa espressa autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, per essere devolute al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

 

Capo IX

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 74. Alloggi di servizio

     1. Le spese per gli alloggi collettivi di servizio, ivi comprese quelle inerenti alle strutture interne ed agli arredi ed oggetti di casermaggio necessari per gli alloggi medesimi e per i relativi servizi e pertinenze strettamente connessi alla funzionalità degli alloggi medesimi, sono a totale carico dell'Amministrazione.

     2. Per gli alloggi di servizio individuali, si applicano le disposizioni che disciplinano la materia.

 

          Art. 75. Quadrupedi

     1. All'acquisto dei quadrupedi occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     2. Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per la ferratura e la bardatura dei cavalli, nonchè quelle per l'acquisto dei medicinali e per il trasporto, governo, mantenimento ed addestramento dei quadrupedi.

     3. L'impiego, il governo, la cura e la gestione dei quadrupedi sono disciplinati da appositi regolamenti, da approvarsi con decreti del Ministro dell'interno, come previsto dall'art. 31, primo comma, n. 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 76. Spese per il servizio sanitario

     1. Le spese di impianto e di funzionamento delle sale mediche, delle infermerie e dei centri di prevenzione della Polizia di Stato, ivi comprese quelle per l'acquisto di medicinali e materiale di medicazione, nonchè quelle per analisi cliniche di laboratorio, esami ed accertamenti diagnostici, e le spese per l'acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e di apparecchiature in genere per il servizio sanitario sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     2. Sono, altresì, a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese inerenti a quant'altro previsto dagli articoli 61, 62, 63, 64 e 65 del regolamento di servizio dell'Amministrazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e dall'ordinamento del servizio sanitario, ivi compresi i compensi dovuti ai medici estranei all'Amministrazione, nonchè le spese sanitarie per il personale ausiliario della Polizia di Stato in servizio di leva, le spese per gli accertamenti di idoneità psico-fisica al servizio, le spese relative agli accertamenti disposti dal Dipartimento della pubblica sicurezza per la profilassi delle malattie legate all'ambiente di lavoro ed alle condizioni di impiego del personale e le spese di degenza e di cura per infermità dipendenti da causa di servizio previste dalle vigenti disposizioni.

     3. Per il pagamento dei compensi dovuti ai medici estranei all'Amministrazione incaricati, o convenzionati a visita, per particolari esigenze o situazioni ambientali, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all'art. 1.

 

          Art. 77. Spese d'ufficio

     1. Alle spese d'ufficio per il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè per gli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato, escluse quelle di compentenza del Provveditorato generale dello Stato, provvede il Dipartimento medesimo.

 

          Art. 78. Spese per impianti tecnici e telecomunicazioni

     1. Le spese radiotelegrafoniche per gli uffici e servizi dipendenti dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle per l'acquisto, il noleggio, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     2. Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per l'acquisto, il noleggio, l'installazione, la gestione e la manutenzione di attrezzature, apparati e materiali speciali, elettronici, televisivi, di trasmissione ed elaborazione dati, di amplificazione e diffusione sonora, nonchè quelle per il funzionamento dei centri operativi, elettronici e di riproduzione del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato.

 

          Art. 79. Spese per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica

     1. Agli appartenenti alle forze e corpi di polizia ed alle forze armate, impiegati in servizio di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, spettano le indennità e le altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

     2. Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, unitamente a quelle per il trasporto di detto personale e dei materiali e mezzi occorrenti per l'espletamento dei servizi.

 

          Art. 80. Spese per ricompense

     1. Le spese inerenti alla corresponsione dei premi per segnalati servizi di polizia di cui all'art. 70 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e quelle eventualmente derivanti dalla concessione delle altre ricompense previste dal titolo IX del decreto medesimo sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 81. Adempimenti contabili

     1. Per la responsabilità amministrativa e per la responsabilità contabile del personale della Polizia di Stato e di quello dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno impiegato in attività di supporto presso uffici, reparti e istituti si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ancorchè riferite alle forze di polizia dipendenti anche dal Ministero della difesa, compreso l'art. 610 del predetto regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè del testo unico della legge sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, della disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato e delle relative norme di esecuzione.

     2. Tutti coloro che ricevono, direttamente o indirettamente, fondi da parte dei funzionari delegati o che li detengono in qualità di cassieri sono tenuti a produrre la documentazione amministrativa necessaria per la prescritta rendicontazione a discarico delle somme accreditate ai predetti funzionari delegati.

     3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nonchè quelle previste dalle norme di contabilità di Stato in materia di controllo sui rendiconti.

 

          Art. 82. Rinvio

     1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, nonchè ogni altra norma di contabilità applicabile all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 83. Ambito di applicabilità

     1. Le norme contenute nel Capo III - Beni e servizi - si applicano, altresì, agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno.

     2. A tale fine, i riferimenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza o alla Polizia di Stato e quelli al Dipartimento della pubblica sicurezza, contenuti nelle norme richiamate al comma 1, si intendono fatti, rispettivamente, all'Amministrazione civile dell'interno e alle Direzioni generali di volta in volta interessate.

     3. Al medesimo fine, presso la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è istituito un comitato tecnico-consultivo, presieduto da un direttore centrale della stessa Direzione generale e composto da un rappresentante per ciascuna Direzione generale, ad esclusione di quella della protezione civile e dei servizi antincendi, e per il Dipartimento della pubblica sicurezza, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, nonchè da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, con qualifica di dirigente superiore.

     4. Il predetto comitato opera con le modalità e le funzioni di cui agli articoli 22 e 23, in quanto applicabili.

     5. I collaudi dei lavori e delle forniture per l'Amministrazione civile dell'interno sono effettuati mediante commissioni speciali, da nominarsi ai sensi dell'art. 26, comma 4, in analogia a quelle ordinarie e speciali operanti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 84. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni dei capi I, III, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Le disposizioni dei capi II e IV entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della data di publicazione del presente Regolamento.