Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 26/07/1939 |
Numero: | 1037 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. L'ispettorato generale di finanza sulla base degli accertamenti compiuti è tenuto a suggerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio. |
Art. 8. Per ogni esercizio finanziario l'ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere generale dello Stato una relazione sul lavoro compiuto. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. |
Art. 21. |
Art. 22. |
Art. 23. |
Art. 24. |
§ 27.1.4 - Legge 26 luglio 1939, n. 1037.
Ordinamento della ragioneria generale dello Stato.
(G.U. 31 luglio 1939, n. 177).
All'ispettorato generale di finanza è affidato il compito di verificare:
1° che l'effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato;
2° che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;
3° che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.
A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di volta in volta impartite dal ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.
Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettore incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.
L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:
1° ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonchè la puntuale resa dei conti;
2° a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;
3° a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità generale dello Stato;
4° ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società, da parte dei designati dal ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati.
Il ragioniere generale dello Stato sottopone al ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.
L'ispettorato generale di finanza sulla base degli accertamenti compiuti è tenuto a suggerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio.
Per ogni esercizio finanziario l'ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere generale dello Stato una relazione sul lavoro compiuto.
La relazione è comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali osservazioni, al ministro delle finanze.
Allegato I
Personale di concetto della ragioneria generale dello Stato - (Gruppo A)
Grado 3° (a). Ragioniere generale dello Stato.............. N. 1
Tabella A
Ruolo dei servizi centrali
a) Il ragioniere dello Stato prende posto agli effetti della precedenza tra le varie cariche e dignità a corte e nelle funzioni pubbliche nella classe VI, della IV categoria del regio decreto 22 dicembre 1939-IX, n. 1757 e successive modificazioni dopo le autorità ivi indicate.
b) Comprese il personale previsto dall'art. 2 del regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, per le ragionerie dei governi coloniali.
Tabella B
Ruolo dell'ispettorato generale di finanza
Grado |
Numero |
4° Ispettore generale capo |
1 |
5° Ispettori generali |
10 |
6° Ispettori superiori |
30 |
7° Ispettori capi |
25 |
8° Ispettori |
15 |
|
81 |
Allegato II - Personale d'ordine della ragioneria generale dello Stato - (Gruppo C)
Grado |
Numero |
9° Archivisti capi |
28 |
10° Primi archivisti |
84 |
11° Archivisti |
140 |
12° Applicati |
252 |
13° Alunni |
56 |
|
(a) 560 |
a) Compreso il personale previsto dall'art. 2 del regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120 per le ragionerie dei governi coloniali.
[1] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[14] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[16] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[17] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[18] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[19] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[20] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[21] Articolo abrogato dall'art. 15 del