§ 46.9.58 - Legge 15 giugno 1959, n. 451.
Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:15/06/1959
Numero:451


Sommario
Art. 1.      Le somme occorrenti a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai [...]
Art. 2.      Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui all'art. 1 è fissato in lire 600 milioni
Art. 3.      L'art. 320 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è abrogato


§ 46.9.58 - Legge 15 giugno 1959, n. 451.

Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 7 luglio 1959, n. 159)

 

 

     Art. 1.

     Le somme occorrenti a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa sono accreditate alle contabilità speciali delle Prefetture sul fondo che a tal fine viene stanziato annualmente sull'apposito capitolo della categoria "Movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

     Le somme accreditate a norma del precedente comma vengono versate in Tesoreria con imputazione sul fondo che a tal fine viene stanziato annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ed iscritto nella categoria "Movimento di capitali", quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, io ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

 

          Art. 2.

     Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui all'art. 1 è fissato in lire 600 milioni.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno, i criteri per l'impiego del Fondo.

 

          Art. 3.

     L'art. 320 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è abrogato.