§ 80.9.787 - D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225.
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/11/2007
Numero:225


Sommario
Art. 1.  Organizzazione
Art. 2.  Dipartimenti
Art. 3.  Direzioni generali del Dipartimento per la competitività
Art. 4.  Direzione generale per la politica industriale
Art. 5.  Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali
Art. 6.  Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Art. 7.  Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Art. 8.  Direzioni generali del Dipartimento
Art. 9.  Direzione generale per la concorrenza e i consumatori
Art. 10.  Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica
Art. 11.  Direzione generale per la proprietà industriale Ufficio italiano brevetti e marchi
Art. 12.  Direzione generale per i servizi interni
Art. 13.  Direzioni generali del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
Art. 14.  Direzione generale studi e statistiche
Art. 15.  Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari
Art. 16.  Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma
Art. 17.  Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale
Art. 18.  Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Art. 19.  Uffici di livello dirigenziale non generale
Art. 20.  Dotazioni organiche
Art. 21.  Abrogazioni
Art. 22.  Disposizioni finali


§ 80.9.787 - D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225. [1]

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 4 dicembre 2007, n. 282)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 27, 28 e 29;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23;

     Visto l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

     Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, relativo alla "riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c);

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 3, relativo al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 novembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attività produttive;

     Tenuto conto della ricognizione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico dal Ministero dell'economia e delle finanze;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

     Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione

     1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: "Ministero", si articola nei tre dipartimenti di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2. Dipartimenti

     1. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e si articola nei seguenti dipartimenti:

     a) Dipartimento per la competitività;

     b) Dipartimento per la regolazione del mercato;

     c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

     2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Per la gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sono adottate soluzioni finalizzate ad evitare duplicazioni organizzative ed a favorire la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

     3. E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attività di più Dipartimenti, può formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti ed elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attività informatiche e di informazione istituzionale, nonchè in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali attribuiti in gestione unificata alla Direzione generale di cui all'articolo 12 ed in materia di coordinamento operativo delle attività ispettive e di controllo attribuito alla Direzione generale di cui all'articolo 10.

 

     Art. 3. Direzioni generali del Dipartimento per la competitività

     1. Al Dipartimento per la competitività è attribuita la funzione di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attività imprenditoriali, alle politiche di approvvigionamento energetico ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi.

     2. Il Dipartimento per la competitività è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale per la politica industriale;

     b) Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali;

     c) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

     d) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.

     3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, è assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale.

 

     Art. 4. Direzione generale per la politica industriale

     1. La Direzione generale per la politica industriale si articola in 18 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, anche con riferimento alle specificità delle politiche settoriali, nei seguenti ambiti:

     a) politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, anche attraverso la definizione e progettazione di programmi strategici di rilievo nazionale volti al rafforzamento strutturale del sistema produttivo e al potenziamento delle capacità innovative;

     b) politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici;

     c) collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza;

     d) politiche per i distretti industriali e sistemi di piccole e medie imprese;

     e) politiche di reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori industriali colpite da crisi;

     f) politiche di sviluppo di reti nazionali ed internazionali nei settori produttivi;

     g) politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e l'Unione europea e agli altri organismi internazionali;

     h) collaborazione industriale internazionale nei settori aero-spaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati, e relativi interventi di sostegno;

     i) politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi e per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

     l) azioni per la creazione di nuove imprese innovative e per lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno alla finanza d'impresa;

     m) partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi di competenza del Ministero;

     n) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali e comunitari e con le regioni e gli enti locali in materia di politiche di sviluppo industriale, ivi inclusi i relativi aiuti;

     o) attività di regolazione delle crisi aziendali, promozione di misure per la prevenzione dell'insolvenza e gestione delle procedure concorsuali conservative delle grandi imprese commerciali insolventi;

     p) attività di gestione del fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi;

     q) politiche per il sostegno e la promozione delle attività di produzione del made in Italy, in coordinamento con le competenti direzioni generali del Ministero del commercio internazionale e, per quanto attiene i prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonchè supporto tecnico all'attività dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione;

     r) attività connessa al funzionamento del Punto di contatto nazionale di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

     s) promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, in coordinamento con le competenti direzioni generali del Ministero del commercio internazionale;

     t) promozione e assistenza per interventi in Paesi terzi di interesse per la politica di competitività nazionale;

     u) attività di monitoraggio sull'andamento dei settori produttivi;

     v) attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale (IPI), nonchè direttive, vigilanza e controllo sulle attività effettuate da organismi pubblici e privati sulla base di convenzioni o di norme nella materia di competenza della Direzione generale;

     z) vigilanza sulle stazioni sperimentali dell'industria e sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;

     aa) trattazione per i profili di competenza delle problematiche connesse alle produzioni industriali nel settore alimentare e relativa attività di vigilanza e controllo sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA);

     bb) attività inerenti il Sistema di notifica elettronica interattiva degli aiuti di Stato.

     2. Presso la Direzione generale per la politica industriale opera il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

 

     Art. 5. Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali

     1. La Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali si articola in 19 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) gestione degli strumenti di sostegno alle imprese volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e all'accrescimento della competitività;

     b) gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli strumenti di incentivazione per l'innovazione, per la ricerca applicata e le alte tecnologie e gestione dei relativi interventi;

     c) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata denominati contratti di programma, ivi compresi i contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto;

     d) gestione delle agevolazioni per favorire la nascita di nuove imprese e per il sostegno alla finanza di impresa;

     e) gestione dei restanti strumenti di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero;

     f) partecipazione per quanto di competenza agli accordi di programma quadro e raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità;

     g) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi in raccordo con le altre Direzioni generali;

     h) elaborazione dei dati e delle informazioni relative alle funzioni di incentivazione alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio;

     i) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni;

     l) attività concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche di misure di aiuto alle imprese affidate al Ministero in relazione a interventi di competenza di altre amministrazioni;

     m) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea;

     n) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti che gestiscono aiuti di Stato per la promozione e il coordinamento degli interventi di agevolazione alle imprese;

     o) coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;

     p) altre azioni a sostegno delle attività produttive.

     2. I compiti di cui al comma 1, lettere h), l) ed o), nonchè quelli di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) ed e), all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), ed all'articolo 18, comma 5, sono svolti in raccordo con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

     Art. 6. Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

     1. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie si articola in 24 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale, e provvedimenti ad essa inerenti;

     b) rapporti con le organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, recepimento e attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo dell'energia;

     c) liberalizzazione dei mercati dell'energia e promozione della concorrenza, tutela dell'economicità e della sicurezza nella produzione e conversione dell'energia, definizione di indirizzi e priorità per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e minerario;

     d) indirizzi e priorità, per la programmazione, lo sviluppo e la gestione delle reti nazionali di trasporto dell'energia e determinazioni in materia di esportazione, importazione e vendita dell'energia;

     e) indirizzi e direttive alle società di gestione delle reti nazionali di trasmissione e trasporto, di gestione del mercato, all'acquirente unico, alla società di gestione degli impianti nucleari e rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;

     f) promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dei combustibili alternativi, promozione di progetti pilota e determinazione degli obiettivi e dei programmi nazionali per l'uso razionale dell'energia, anche in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     g) partecipazione ai programmi energetici per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra; promozione di programmi nazionali di educazione e informazione sull'energia, la sua produzione e usi efficienti;

     h) autorizzazione alla costruzione ed esercizio di infrastrutture energetiche nazionali, d'intesa con la regione interessata e nel rispetto del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e determinazioni in materia di deroga al principio di accesso dei terzi nell'accesso alle infrastrutture energetiche;

     i) promozione di intese con le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nonchè in materia di sviluppo dei servizi energetici locali e, anche in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di risparmio energetico e fonti rinnovabili;

     l) strategie di ricerca, sviluppo tecnologico e promozione dell'innovazione e competitività nei settori dell'energia e delle risorse minerarie;

     m) ricerca e coltivazione di idrocarburi, di intesa con le regioni interessate;

     n) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, per la sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia;

     o) monitoraggio della capacità di raffinazione, di lavorazione e di trasporto di oli minerali e controllo sulle condizioni di accesso alla logistica dei prodotti petroliferi;

     p) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse minerarie;

     q) gestione dei materiali nucleari e rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale e relativi rapporti in ambito comunitario e con le organizzazioni internazionali e i Paesi esteri;

     r) vigilanza su enti strumentali statali e collegamento con le società e gli istituti operanti nel settore dell'energia;

     s) rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel settore dell'energia;

     t) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza, provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;

     u) sperimentazioni e controlli su minerali energetici e in materia mineraria e petrografica;

     v) riconoscimento della idoneità di prodotti esplodenti per uso estrattivo.

     2. Presso la Direzione generale per l'energia e delle risorse minerarie opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

 

     Art. 7. Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

     1. La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) politiche specifiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, nel rispetto delle competenze regionali;

     b) iniziative di competenza per la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese;

     c) attività inerenti la tematica della responsabilità sociale delle imprese, in collaborazione con le competenti direzioni generali del Ministero della solidarietà sociale;

     d) vigilanza e adozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti degli enti cooperativi, degli enti mutualistici di cui all'articolo 2517 del codice civile, delle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dei fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

     e) vigilanza ed adozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dei consorzi agrari e delle banche di credito cooperativo;

     f) provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, di scioglimento per atto dell'autorità e di gestione commissariale degli enti cooperativi;

     g) politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della mutualità, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti;

     h) studi sulla cooperazione e sulla mutualità;

     i) rapporti con gli organismi europei e internazionali;

     l) tenuta dell'Albo nazionale delle società cooperative e di quello delle società cooperative edilizie e di abitazione e dei loro consorzi;

     m) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative;

     n) vigilanza sull'Istituto di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" di Roma;

     o) rapporti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di vigilanza sul territorio degli enti cooperativi.

 

     Art. 8. Direzioni generali del Dipartimento

     per la regolazione del mercato

     1. Al Dipartimento per la regolazione del mercato è attribuita la funzione di promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi, la tutela dei consumatori, le attività di normazione tecnica, di vigilanza e controllo inerenti la sicurezza dei prodotti e degli impianti industriali e la tutela giuridica della proprietà industriale.

     2. Il Dipartimento per la regolazione del mercato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale per la concorrenza e i consumatori;

     b) Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica;

     c) Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;

     d) Direzione generale per i servizi interni.

     3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, è assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale.

 

     Art. 9. Direzione generale per la concorrenza e i consumatori

     1. La Direzione generale per la concorrenza e i consumatori si articola in 14 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) politiche di promozione delle corrette dinamiche del mercato e della concorrenza per l'armonizzazione e la trasparenza dei mercati;

     b) promozione e disciplina della concorrenza;

     c) coordinamento delle politiche per la concorrenza, anche per gli aspetti connessi alla regolamentazione di singoli settori economici e di categorie professionali, fatti salvi i compiti del CIPE;

     d) rapporti istituzionali con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche al fine di assicurarne il funzionamento;

     e) valutazione ed esame delle indagini e delle segnalazioni formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed istruttoria delle eventuali e conseguenti decisioni da assumere;

     f) confronto ed elaborazione di indirizzi e strategie comuni con le regioni nel campo della regolazione dei mercati e delle attività economiche;

     g) cura delle relazioni istituzionali con gli organismi internazionali e le strutture dell'Unione europea competenti in materia di concorrenza;

     h) politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, con gli organismi internazionali e gli enti locali;

     i) attività inerenti l'Ufficio unico di collegamento nazionale per il coordinamento delle attività amministrative relative alla esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi economici dei consumatori e per i rapporti con l'Unione europea in attuazione del regolamento (CE) 2006/2004;

     l) vigilanza sul Consorzio obbligatorio Infomercati;

     m) utilizzo dei fondi provenienti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

     n) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi nei settori di competenza;

     o) attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);

     p) promozione della concorrenza nel settore commerciale e dei servizi e segreteria dell'Osservatorio nazionale del commercio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

     q) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa;

     r) politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) e vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.a.);

     s) coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale;

     t) riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero nelle materie di competenza.

 

     Art. 10. Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

     1. La Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica si articola in 12 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) disciplina normativa, attività amministrativa e, nei casi previsti, di vigilanza inerenti la sicurezza, e la qualità e l'etichettatura dei prodotti e dei servizi destinati ai consumatori, che non ricadono nelle materie di competenza specifica di altre amministrazioni, in coordinamento con le competenti Direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene i prodotti agroalimentari;

     b) coordinamento delle attività amministrative di informazione previste dal titolo I della parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e rapporti con l'Unione europea in materia di sicurezza generale dei prodotti;

     c) attività inerenti la metrologia legale, determinazione del tempo e metalli preziosi;

     d) indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e relativi rapporti con le camere di commercio;

     e) controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio;

     f) vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione;

     g) vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e sulla tenuta del registro delle imprese, nonchè vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e altre attività connesse al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ivi compresa l'attività regolativa;

     h) tenuta del registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     i) contenzioso e attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     l) attività di controllo connesse alla sicurezza degli impianti industriali, ad esclusione dei profili di sicurezza sul lavoro e di quelli di competenza di altre amministrazioni ai sensi dei decreti legislativi 17 agosto 1999, n. 334, e 21 settembre 2005, n. 238;

     m) vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova e degli organismi notificati presso l'Unione europea;

     n) politiche di normalizzazione e regolamentazione tecnica, rapporti con l'Unione europea e connesse competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del Ministero;

     o) predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti di spettanza del Ministero;

     p) partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit;

     q) attività di coordinamento operativo di attività ispettive e di controllo svolte da altri uffici del Ministero.

 

     Art. 11. Direzione generale per la proprietà industriale Ufficio italiano brevetti e marchi

     1. La Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), che succede in tutti i rapporti giuridici all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, è ufficio di livello dirigenziale generale, si articola in 10 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) promozione della tutela giuridica e dell'utilizzazione economica della proprietà industriale a livello nazionale e nelle relazioni in ambito comunitario ed internazionale, fatti salvi i compiti della competente Direzione generale del Ministero del commercio internazionale;

     b) rilascio dei brevetti nazionali e delle privative per nuove varietà vegetali;

     c) rilascio delle registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori;

     d) deposito delle domande di brevetto europeo e tenuta del Registro italiano dei brevetti europei e del Registro dei brevetti comunitari;

     e) deposito delle domande internazionali ai sensi del Trattato Patent Cooperation Treaty e di registrazione dei marchi nazionali e attività connesse;

     f) rilascio dei certificati di protezione complementare relativi a prodotti medicinali e fitosanitari;

     g) registrazione dei modelli e dei disegni industriali;

     h) registrazione dei marchi di impresa nazionali;

     i) attività inerenti la registrazione dei marchi internazionali presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra ed adempimenti conseguenti;

     l) deposito delle domande di marchio comunitario ed adempimenti conseguenti;

     m) tutela internazionale e registrazione internazionale delle denominazioni di origine e tipiche dei prodotti industriali e dell'artigianato secondo l'Accordo di Lisbona;

     n) procedura di opposizione alla registrazione di marchi nazionali ed internazionali;

     o) supporto e segreteria della Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del citato Codice della proprietà industriale;

     p) relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia di proprietà industriale;

     q) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettali;

     r) promozione della cultura, anche attraverso l'effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni, e dell'uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole e medie imprese e le aree sottoutilizzate;

     s) supporto tecnico in materia di proprietà industriale all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

 

     Art. 12. Direzione generale per i servizi interni

     1. La Direzione generale per i servizi interni si articola in 11 uffici di livello dirigenziale non generale e cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata o a strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche per gli altri Dipartimenti.

     2. In particolare la Direzione, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, svolge le seguenti funzioni:

     a) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

     b) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

     c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

     d) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

     e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;

     f) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;

     g) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;

     h) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero;

     i) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e gestione dei sistemi informativi condivisi;

     l) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonchè piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

     m) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici;

     n) politiche del personale per le pari opportunità;

     o) attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;

     p) relazioni esterne e rapporti con l'utenza;

     q) attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti.

 

     Art. 13. Direzioni generali del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

     1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici definiti dai competenti organi politici e di Governo, è competente in materia di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, esercitando a tale fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società "Agenzia nazionale per 1'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a." e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     2. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale studi e statistiche;

     b) Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari;

     c) Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma;

     d) Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale.

     3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

     4. Per specifiche esigenze di consulenza, studio ricerca e coordinamento nelle materie di competenza, sono assegnati al Dipartimento fino a due posti di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti, tenuto conto dell'istituzione di un ulteriore ufficio di livello dirigenziale generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale.

 

     Art. 14. Direzione generale studi e statistiche

     1. La Direzione generale studi e statistiche si articola in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero in materia di studi e statistiche sullo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, anche per profili comuni alle competenze degli altri Dipartimenti nei seguenti ambiti:

     a) informazione statistica, analisi e comunicazione sulle tendenze economico-sociali, e relative previsioni, inclusa l'integrazione con il quadro macroeconomico nazionale;

     b) informazione statistica, analisi e comunicazione sui conti pubblici e sui flussi finanziari territoriali;

     c) informazione statistica, analisi e comunicazione sulle politiche economiche e regionali per lo sviluppo e la coesione territoriale;

     d) sviluppo di applicazioni informatiche e realizzazione di carte tematiche per la rappresentazione georeferenziata della distribuzione territoriale dei fenomeni;

     e) studi tematici sui fattori strutturali e di competitività del sistema produttivo nazionale e territoriale, sulla concorrenza e sui mercati;

     f) analisi delle risorse potenziali dei territori ai fini delle politiche per lo sviluppo locale;

     g) programmazione e previsione della spesa pubblica in conto capitale a livello territoriale;

     h) proposte strategiche in materia di politiche economiche e regionali per lo sviluppo e la coesione economico-sociale e territoriale;

     i) coordinamento per la redazione dei documenti di programmazione, incluse le funzioni dipartimentali dirette alla predisposizione della relazione del Ministro al Parlamento di cui all'articolo 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche in collaborazione con altre Amministrazioni;

     l) analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo;

     m) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale;

     n) organizzazione e gestione della biblioteca, conservazione e diffusione delle documentazioni dipartimentali e promozione di attività seminariali.

 

     Art. 15. Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari

     1. La Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari si articola in 9 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge, curando anche i relativi rapporti con l'Unione europea e le amministrazioni interessate, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) nel quadro della politica regionale unitaria, promozione, coordinamento e definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario;

     b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;

     c) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;

     d) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;

     e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;

     f) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;

     g) inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;

     h) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

     i) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;

     l) promozione e attuazione di progetti di gemellaggio istituzionale promossi dall'Unione europea e di cooperazione bilaterale in materia di politiche di sviluppo territoriale con Paesi in via di adesione e Paesi terzi.

 

     Art. 16. Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma

     1. La Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) nel quadro della politica regionale unitaria, coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;

     b) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;

     c) attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;

     d) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di gestione, nonchè la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;

     e) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro;

     f) promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, e di linee di intervento di sistemi territoriali in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale e regionale;

     g) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali e comunitari e con le regioni e gli enti locali in materia di politiche di sviluppo territoriale.

 

     Art. 17. Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale

     1. La Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) in coerenza con le linee di programmazione strategica e nel quadro della politica regionale unitaria, iniziative, proposte e coordinamento in materia di programmazione e gestione delle risorse destinate ad interventi finanziati a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 30 dicembre 2002, n. 289;

     b) istruttoria della proposta di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate che il Ministro dello sviluppo economico presenta al CIPE, tenuto conto delle richieste delle amministrazioni interessate;

     c) valutazione dei fabbisogni finanziari degli interventi delle politiche economiche e regionali per lo sviluppo territoriale e la coesione, anche derivante da norme in fase di formulazione; connesse attività durante la successiva fase di approvazione delle norme;

     d) gestione e monitoraggio dei flussi finanziari del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 30 dicembre 2002, n. 289;

     e) attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche attraverso la eventuale costituzione di una banca dati degli interventi su base territoriale finanziati con risorse pubbliche ordinarie e aggiuntive;

     f) promozione della costituzione e dell'utilizzo delle banche dati finalizzate all'analisi degli investimenti pubblici di sostegno alle politiche di sviluppo territoriale; attività del Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT);

     g) organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane attribuite al Dipartimento, limitatamente agli aspetti caratterizzati da elevata specificità e fatte salve le competenze di gestione unificata della Direzione generale per i servizi interni;

     h) sviluppo e gestione del sistema informativo dipartimentale nell'ambito del sistema integrato del Ministero; coordinamento degli interventi di informatizzazione.

 

     Art. 18. Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

     1. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.

     2. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. E' composto di 60 membri, egualmente ripartiti fra le due unità, compresi i due responsabili, nominati con decreto del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile, cui si applicano, ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le vigenti disposizioni sulla dirigenza in materia di organizzazione del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, in quanto compatibili. I componenti sono scelti, nel rispetto della clausola di genere, fra esperti nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale delle unità, per il settore di competenza, anche appartenenti ad altri Paesi del-l'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel corso di precedenti attività di studio e ricerca ovvero in esperienze professionali pertinenti nelle pubbliche amministrazioni, in enti o organismi pubblici, nonchè negli organismi internazionali o nel settore privato. I responsabili delle unità operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unità stesse.

     3. Il Nucleo predispone annualmente una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale, sulla base dell'attività svolta. La relazione è trasmessa dal Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento.

     4. L'unità di valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai compiti già previsti dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, e dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1 999, n. 144, al fine di contribuire a migliorare le decisioni di investimento pubblico, fornisce specifiche valutazioni su politiche, programmi e progetti di sviluppo, socio economico e territoriale, in particolare sulla loro rispondenza agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative, sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate; elabora e diffonde metodi, strumenti e basi informative per la valutazione di politiche, programmi e progetti di sviluppo socio economico e territoriale; promuove e coordina le attività inerenti alla produzione dei conti pubblici territoriali; sulla base della pratica della valutazione fornisce supporto alle attività di programmazione nell'ambito dei compiti assegnati al Dipartimento.

     5. L'Unità di verifica degli investimenti pubblici verifica e dà impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riguardo ai programmi comunitari e agli Accordi di programma quadro, anche con riferimento agli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli interventi, all'osservanza delle relative previsioni di spesa, raccogliendo ed elaborando a tal fine informazioni statistiche e integrando le banche dati disponibili; propone le iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione e all'accelerazione della spesa; svolge funzioni di audit ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Fondi strutturali). I componenti del-l'Unità di verifica esercitano le loro funzioni con i poteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

     6. Le regioni e gli enti locali possono procedere al distacco presso il Nucleo, per periodi di tempo determinati, di loro funzionari per l'esame di questioni di interesse dell'ente e per l'acquisizione delle conoscenze relative ai procedimenti e alle metodologie di lavoro del Nucleo, che può anche promuovere iniziative di formazione per il personale delle regioni e degli enti locali nelle predette materie, su richiesta e d'intesa con gli enti stessi.

     7. Resta salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

 

     Art. 19. Uffici di livello dirigenziale non generale

     1. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, così come individuati numericamente negli articoli da 3 a 17, sono definiti, con eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede inoltre alle eventuali successive modifiche ed integrazioni di tali compiti ed alle eventuali variazioni compensative della ripartizione degli uffici di livello dirigenziale non generale fra i diversi uffici dirigenziali generali, fermo restando il loro numero complessivo ridotto a 164 unità o posti di funzione, ivi compresi 10 posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

     Art. 20. Dotazioni organiche

     1. Le dotazioni organiche del Ministero sono determinate dalla allegata tabella A. Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia, ivi individuate con una riduzione pari rispettivamente al 10 per cento ed al 5 per cento, costituiscono limite per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale non generale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ripartizione dei contingenti di personale di cui al comma 1 nei diversi profili professionali. Per il personale confluito nel Ministero sono fatti salvi, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, limitatamente alle vacanze organiche riferibili alla quota di personale confluito, gli effetti dei processi di riqualificazione ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento presso il Ministero di provenienza. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

 

     Art. 21. Abrogazioni

     1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, di organizzazione del Ministero delle attività produttive.

     2. Sono abrogati l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

     Art. 22. Disposizioni finali

     1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attività produttive, ovvero a funzioni e compiti già spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico, il riferimento si intende compiuto, rispettivamente, al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero dello sviluppo economico.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     3. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

     Tabella A

     (prevista dall'articolo 20, comma 1)

 

     MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

     Dotazione organica complessiva

 

 

Dotazione organica complessiva

Dirigenti 1ª fascia

20

Dirigenti 2ª fascia

164

Totale dirigenti

184

 

 

Area funzionale C - posizione economica C3

316

Area funzionale C - posizione economica C2

383

Area funzionale C - posizione economica C1

468

Area funzionale B - posizione economica B3

308

Area funzionale B - posizione economica B2

309

Area funzionale B - posizione economica B1

123

Area funzionale A - posizione economica A1

52

 

 

Totale aree funzionali

1.959

Totale complessivo

2.143

 

 


[1] Abrogato dall'art. 27 del D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197.