Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 14/05/2007 |
Numero: | 85 |
Sommario |
Art. 1. Riduzione della spesa degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero dell'interno |
Art. 2. Riduzione della spesa del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici |
Art. 3. Durata degli organismi e relazione di fine mandato |
§ 80.9.742 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85. [1]
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(G.U. 5 luglio 2007, n. 154)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 1, comma 58, della
Visto l'articolo 29, del
Visto l'articolo 14 del
Vista la
Vista la circolare del 21 novembre 2006 emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto le Linee di indirizzo per la redazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 29, del citato
Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione e al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilità per i fini istituzionali del Ministero dell'interno;
Ritenuta altresì la perdurante utilità del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 gennaio 2007;
Vista la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Riduzione della spesa degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero dell'interno
1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del
a) Comitato tecnico centrale per la demolizione di opere e manufatti abusivi su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato e di altri enti pubblici, di cui all'articolo 17-bis del
b) Commissione per le ricompense al valore e merito civile, di cui all'articolo 7 della
c) Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui al
d) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili, di cui al
e) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive integrata a norma dell'articolo 27 del
f) Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, di cui al
g) Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, di cui all'articolo 6 del
h) Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6 della
i) Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, di cui all'articolo 10 del
l) Commissione per la pianificazione e il coordinamento della fase esecutiva del programma di potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia, di cui all'articolo 9 del
m) Comitato tecnico consultivo per le forniture di beni e servizi occorrenti per le Forze di polizia, di cui agli articoli 22 e 23 del
n) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso, di cui all'articolo 26, comma 4, del
o) Commissione centrale e commissioni periferiche per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del
p) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso le scuole della Polizia di Stato, di cui all'articolo 60 della
q) Commissione paritetica per la formazione e 1'aggiornamento professionale, di cui all'articolo 26, lettera a), del
r) Consiglio direttivo, Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, di cui all'articolo 22 della
s) Commissione consultiva per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso, di cui al
t) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 31 del
u) Commissione per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli addetti antincendi, di cui al
v) Commissione di esame per il rilascio delle abilitazioni al personale addetto ai servizi antincendi aeroportuali e negli eliporti ed elisuperfici, di cui all'articolo 3 della
z) Commissione per gli accertamenti e i sopralluoghi presso gli insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e tecnologie avanzate, di cui all'articolo 14 del
aa) Commissione collaudo materiali centri assistenza e pronto intervento (C.A.P.I.), di cui al
bb) Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, di cui alla
cc) Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 11 del
dd) Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del
ee) Commissione consultiva per le nomine a prefetto, di cui all'articolo 9 del
ff) Collegio arbitrale di disciplina, di cui all'articolo 55 del
gg) Comitato dei garanti, di cui all'articolo 23 del
hh) Comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'intemo, di cui all'articolo 9 del
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
Art. 2. Riduzione della spesa del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici
1. E' confermato e continua ad operare il Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito denominato: "Nucleo", istituito ai sensi della
2. I componenti del Nucleo possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo stesso.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
Art. 3. Durata degli organismi e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del
3. In caso di nomina di nuovi componenti degli organismi di cui al comma 1, si tiene conto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
[1] Per la proroga degli organismi di cui al presente decreto, vedi l'art. 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 2011.