Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 28/03/2007 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. Riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione |
Art. 2. Riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della pubblica istruzione |
Art. 3. Durata e proroga degli organismi |
§ 80.9.738 - D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(G.U. 19 giugno 2007, n. 140)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il
Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 gennaio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del
a) Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, istituito ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della
b) Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
c) Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 41 del
d) Osservatorio per l'edilizia scolastica, istituito ai sensi dell'articolo 6 della
e) Forum nazionale delle associazioni studentesche, previsto dal
f) Forum nazionale delle associazioni dei genitori, previsto dal
g) Conferenza nazionale dei Presidenti delle consulte provinciali degli studenti, istituita dal
h) Comitato interministeriale di sorveglianza per l'attuazione del Piano operativo nazionale (PON), previsto dal
i) Organi collegiali regionali, istituiti ai sensi dell'articolo 75 del
l) Commissione per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, istituita ai sensi dell'articolo 6 della
m) Comitati provinciali di educazione e prevenzione dei danni alla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, istituiti ai sensi della
n) Consulte provinciali degli studenti e i nuclei di coordinamento regionale, istituiti ai sensi del
o) Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali (GLIP) istituiti ai sensi dell'articolo 15 della
p) Organi provinciali di garanzia, istituiti ai sensi dell'articolo 5 del
q) Comitati per la sicurezza, istituiti ai sensi del
r) Commissioni provinciali di cui all'articolo 26, comma 3, del
s) Gruppi di lavoro provinciali per l'handicap, istituiti ai sensi della citata
t) Commissioni di lavoro regionali per l'handicap e l'integrazione, istituite ai sensi della citata
u) Conferenze regionali delle Consulte per gli studenti, istituite ai sensi del
v) Forum regionali dei genitori, istituiti ai sensi del
z) Commissioni per lo scarto d'archivio, istituite ai sensi del
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
Art. 2. Riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della pubblica istruzione
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
Art. 3. Durata e proroga degli organismi
1. Gli organismi di cui al presente decreto durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della pubblica istruzione, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del