§ 80.9.738 - D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/03/2007
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione
Art. 2.  Riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della pubblica istruzione
Art. 3.  Durata e proroga degli organismi


§ 80.9.738 - D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(G.U. 19 giugno 2007, n. 140)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29;

     Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 gennaio 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

     Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione

     1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono riordinati secondo quanto previsto dal presente regolamento e continuano ad operare presso il Ministero della pubblica istruzione i seguenti organismi, istituiti con legge o regolamento:

     a) Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, istituito ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

     b) Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

     c) Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

     d) Osservatorio per l'edilizia scolastica, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

     e) Forum nazionale delle associazioni studentesche, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301;

     f) Forum nazionale delle associazioni dei genitori, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301;

     g) Conferenza nazionale dei Presidenti delle consulte provinciali degli studenti, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156;

     h) Comitato interministeriale di sorveglianza per l'attuazione del Piano operativo nazionale (PON), previsto dal regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e dal Quadro comunitario di sostegno, obiettivo 1 2000/2006;

     i) Organi collegiali regionali, istituiti ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     l) Commissione per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093;

     m) Comitati provinciali di educazione e prevenzione dei danni alla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, istituiti ai sensi della legge 20 giugno 1990, n. 162, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

     n) Consulte provinciali degli studenti e i nuclei di coordinamento regionale, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, e successive modificazioni;

     o) Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali (GLIP) istituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     p) Organi provinciali di garanzia, istituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

     q) Comitati per la sicurezza, istituiti ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

     r) Commissioni provinciali di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

     s) Gruppi di lavoro provinciali per l'handicap, istituiti ai sensi della citata legge n. 104 del 1992;

     t) Commissioni di lavoro regionali per l'handicap e l'integrazione, istituite ai sensi della citata legge n. 104 del 1992;

     u) Conferenze regionali delle Consulte per gli studenti, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

     v) Forum regionali dei genitori, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

     z) Commissioni per lo scarto d'archivio, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

     Art. 2. Riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della pubblica istruzione

     1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad operare presso il Ministero della pubblica istruzione il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i gettoni di presenza, le indennità o qualsiasi altro compenso comunque denominato, spettanti ai membri del Nucleo di cui al comma 1 sono rideterminati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare una riduzione di spesa non inferiore al 30 per cento di quella riferita all'anno 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, opera in misura proporzionale al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

     Art. 3. Durata e proroga degli organismi

     1. Gli organismi di cui al presente decreto durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della pubblica istruzione, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e, nel caso di proroga della durata dello stesso, possono essere confermati.