§ 98.1.31216 - D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/04/1999
Numero:156


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
Art. 2.  Definizione delle attività scolastiche
Art. 3.  Utilizzazione dei docenti in esubero
Art. 4.  Associazioni studentesche
Art. 5.  Consulta provinciale
Art. 6.  Disposizioni finanziarie


§ 98.1.31216 - D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche

(G.U. 3 giugno 1999, n. 128)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

     Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;

     Ritenuta la necessità di arrecare modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, in particolare per quanto concerne una più comprensiva definizione delle attività scolastiche, l'utilizzazione nelle medesime di docenti in esubero, la costituzione formale delle associazioni studentesche, il completamento della disciplina della consulta provinciale e l'indicazione delle risorse finanziarie destinate al suo funzionamento;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;

     Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

     E m a n a il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.

 

          Art. 2. Definizione delle attività scolastiche

     1. All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.".

 

          Art. 3. Utilizzazione dei docenti in esubero

     1. All'articolo 4, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

     "9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità.".

 

          Art. 4. Associazioni studentesche

     1. All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne.".

 

          Art. 5. Consulta provinciale

     1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6.

     1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta è convocata dal provveditore agli studi entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

     2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

     a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;

     b) formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;

     c) istituire, in collaborazione con il provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;

     d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;

     e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

     3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.

     4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.

     5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione possono dare vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le modalità organizzative.

     6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale.".

 

          Art. 6. Disposizioni finanziarie

     1. Dopo l' articolo 6, così come sostituito dall'articolo 5, è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis.

     1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative.

     2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalità.".