Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 29/07/2004 |
Numero: | 244 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, sono inseriti i seguenti |
§ 80.9.529 - D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.
Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(G.U. 22 settembre 2004, n. 223)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Vista la
Visto il
Visto il
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Visto il
Visto il
Vista la
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Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 19 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004 e nell'adunanza del 17 maggio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
1. L'articolo 1 del
"Art. 1. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: "Ministero", esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla
1. Dopo l'articolo 1 del
"Art. 1-bis (Segretariato generale). - 1. Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
Art. 1-ter (Direzioni generali). - 1. Il Ministero, nel rispetto delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si articola nelle seguenti Direzioni generali:
a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
b) per l'attività ispettiva;
c) della comunicazione;
d) per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);
e) per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;
f) dell'immigrazione;
g) del mercato del lavoro;
h) per le politiche per l'orientamento e la formazione;
i) per le politiche previdenziali;
l) per l'innovazione tecnologica;
m) delle risorse umane e affari generali;
n) della tutela delle condizioni di lavoro;
o) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
Art. 1-quater (Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione). - 1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni: disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla
Art. 1-quinquies (Direzione generale per l'attività ispettiva). - 1. La Direzione generale per l'attività ispettiva esercita le seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali.
Art. 1-sexies (Direzione generale della comunicazione). - 1. La Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni: informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla
Art. 1-septies (Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR). - 1. La Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche a favore della famiglia, degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità; supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia; coordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; coordinamento delle politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione. sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti delle persone disabili promozione delle politiche a sostegno delle persone, anziane con particolare riguardo alle tematiche dell'autonomia e della non autosufficienza; indirizzo e coordinamento degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; supporto all'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù; promozione delle politiche di contrasto al lavoro minorile; coordinamento del piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all'istituzionalizzazione; supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli articoli 2 e 3 della
Art. 1-octies (Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale). - 1. La Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della
Art. 1-nonies (Direzione generale dell'immigrazione). - 1. La Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; istituzione di attività a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del
Art. 1-decies (Direzione generale del mercato del lavoro). - 1. La Direzione generale del mercato del lavoro esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego, con particolare riferimento al piano nazionale d'azione per l'occupazione (NAP), redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (SIL), di cui all'articolo 11 del
Art. 1-undecies (Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione). - 1. La Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunità europea e alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del
2. La Direzione generale di cui al comma 1 espleta le funzioni alla stessa assegnate sino alla costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 88 del
Art. 1-duodecies (Direzione generale per le politiche previdenziali). - 1. La Direzione generale per le politiche previdenziali esercita le seguenti funzioni: disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consultivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; verifica dell'inquadramento delle attività produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla
Art. 1-terdecies (Direzione generale per l'innovazione tecnologica). - 1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica esercita le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito web, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche.
Art. 1-quaterdecies (Direzione generale delle risorse umane e affari generali). - 1. La Direzione generale delle risorse umane e affari generali esercita le seguenti funzioni: disciplina dei programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità del personale; pianificazione dei fabbisogni; disciplina delle dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonchè del personale delle aree funzionali; attività concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali periferici del Ministero; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilità analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilità amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; recupero del danno erariale; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro all'interno del Ministero; affari generali.
Art. 1-quindecies (Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro). - 1. La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro esercita le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; coordinamento della contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; attività di indirizzo, coordinamento ed assistenza in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego, ivi comprese l'analisi della normativa e la raccolta dei relativi dati; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto all'attività del Comitato di cui all'articolo 5 della
Art. 1-sedecies. (Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali). - 1. La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali esercita le seguenti funzioni: promozione delle attività svolte dai soggetti del "terzo settore", sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai centri di servizio per il volontariato; supporto all'attività della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati di cui all'articolo 4 della
Art. 3.
1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9, comma 1, secondo periodo, e comma 4, del
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.